Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14703-2019 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione avviso di addebito
R.G.N. 14703/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3907/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 958/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di addebito, e conseguente fermo amministrativo, emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificato dal concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi avendo gli opponenti contestato la validità della notifica dell’avviso di addebito. Essa era poi tardiva in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica dell’a vviso di addebito, e oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Avverso la sentenza COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrono per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99. Contrariamente a quando affermato dalla Cort e d’appello, l’opposizione sarebbe un’opposizione all’esecuzione, poiché non si era fatta valere la nullità della notifica dell’avviso di addebito ma la illegittimità del titolo esecutivo: l’avviso di addebito non poteva essere emesso stante l’impugnazione in sede giudiziale del verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Esso è estraneo alla ratio decidendi della sentenza, rispetto alla quale non viene mossa alcuna censura.
Si argomenta che l’opposizione proposta non riguardava il vizio di notifica dell’avviso di addebito, bensì la sua illegittimità per essere stato impugnato il verbale di accertamento, ma non viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art .112 c.p.c. Nella sostanza, il motivo introduce in modo inammissibile una questione nuova, niente affatto considerata dalla sentenza impugnata, senza indicare in modo specifico in quale atto dei precedenti gradi di merito si fosse introdotto il tema della illegittimità dell’avviso di addebito per precedente impugnazione del verbale di accertamento (v. Cass.20694/18).
L’inammissibilità sussiste ulteriormente per difetto di autosufficienza del ricorso che non riporta in modo
specifico -ma si limita ad una generica affermazione -il contenuto dell’atto con cui sarebbe stato impugnato il verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla si deve statuire nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.