Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3509  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14703-2019 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione avviso di addebito
R.G.N. 14703/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n.  3907/2018  della  CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 958/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In  riforma  della  pronuncia  di  primo  grado,  la  Corte d’appello  di  Roma  rigettava  l’opposizione  proposta  da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della  società  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  avverso  un  avviso  di addebito, e conseguente fermo amministrativo, emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificato dal concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  cui  è  succeduta  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi avendo gli opponenti contestato la validità della notifica dell’avviso di addebito. Essa era poi tardiva in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica dell’a vviso di addebito, e oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Avverso  la  sentenza  COGNOME  e  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrono per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con  controricorso,  mentre  è  rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99. Contrariamente a quando  affermato  dalla  Cort e  d’appello,  l’opposizione sarebbe un’opposizione all’esecuzione, poiché non si era fatta valere la nullità della notifica dell’avviso di addebito ma  la illegittimità del titolo esecutivo: l’avviso di addebito non poteva essere emesso stante l’impugnazione in sede giudiziale del verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Esso  è  estraneo  alla  ratio  decidendi  della  sentenza, rispetto alla quale non viene mossa alcuna censura.
Si argomenta che l’opposizione proposta non riguardava il vizio di notifica dell’avviso di addebito, bensì la sua illegittimità per essere stato impugnato il verbale di accertamento, ma non viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art .112 c.p.c. Nella sostanza, il motivo introduce in modo inammissibile una questione nuova, niente affatto considerata dalla sentenza impugnata, senza indicare in modo specifico in quale atto dei precedenti gradi di merito si fosse introdotto il tema della illegittimità dell’avviso di addebito per precedente impugnazione del verbale di accertamento (v. Cass.20694/18).
L’inammissibilità  sussiste  ulteriormente  per  difetto  di autosufficienza  del  ricorso  che  non  riporta  in  modo
specifico -ma si limita ad una generica affermazione -il contenuto dell’atto con cui sarebbe stato impugnato il verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con  condanna  alle  spese  secondo  soccombenza  verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre  nulla si deve  statuire nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.