Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21452/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c.: ) e NOME COGNOME (p.e.c.: ) (RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma,
INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di L ‘ Aquila n. 446/2022, pubblicata in data 11 luglio 2022 e notificata il 12 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione al precetto, notificatogli da RAGIONE_SOCIALE, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 155.372,10 in forza di sentenza n. 839/2021 pronunciata ai sensi dell ‘ art. 281sexies cod. proc. civ. dalla Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, deducendo l ‘ irregolarità formale del titolo, poiché la sentenza notificata era priva del verbale di udienza.
L ‘ opposta, costituendosi in giudizio, confermando le circostanze prospettate dall ‘ opponente, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all ‘ atto di precetto.
Il Tribunale di L ‘ Aquila dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l ‘ opponente al pagamento delle spese.
Facendo rilevare che l ‘ opponente, dolendosi della regolarità formale del titolo esecutivo e non della sua inesistenza, aveva tempestivamente incardinato un giudizio di opposizione preventiva agli atti esecutivi, osservava come la rinuncia all ‘ atto di precetto determinasse la cessazione della materia del contendere; procedendo, poi, alla valutazione del merito dell ‘ opposizione, ai fini della soccombenza virtuale, riteneva che, in assenza di un vulnus difensivo, neppure allegato dall ‘ opponente, l ‘ opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata infondata e, per tale, ragione, poneva le spese di lite a carico dell ‘ opponente.
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis . cod. proc. civ.
Il Collegio si riserva il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 474 c.p.c. -Nullità del titolo esecutivo notificato poiché incompleto e/o mancante di pagine da considerarsi parte integrante e sostanziale, così da non poter essere posto a fondamento del precetto -Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 479 c.p.c. -Nullità consequ enziale della notifica del titolo esecutivo››, per avere il Tribunale ritenuto la validità del titolo esecutivo e la infondatezza delle eccezioni sollevate in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Evidenzia, sul punto, che la copia esecutiva della sentenza n. 839/2021, notificata contestualmente all ‘ atto di precetto, risultava totalmente difforme da quella depositata nella Cancelleria della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, in quanto mancante delle prime due pagine e, come tale, ‹‹ inidonea a costituire titolo per la successiva minacciata esecuzione ›› .
1.1. La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
1.2. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla circostanza -che sembra essere stata prospettata per la prima volta solo in questo giudizio e che, per tale ragione, sarebbe inammissibile -della asserita difformità tra la copia esecutiva della sentenza
notificata all ‘ odierno ricorrente e quella ‹‹ depositata e custodita nella cancelleria della Corte di appello di L ‘ Aquila ›› , la doglianza in esame non attinge idoneamente il percorso argomentativo del giudice del merito che, a fronte della sola allegazione della omessa notificazione del verbale di udienza reso ex art. 281sexies cod. proc. civ., ha escluso la sussistenza di un concreto pregiudizio in danno dell ‘ opponente, peraltro nemmeno da questi adombrato, per avere il debitore ‹‹ avuto contezza sia del testo integrale della sentenza, sia del successivo dispositivo ›› e, quindi, piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: così ritenendo sanata la denunciata nullità per avere l ‘ atto comunque raggiunto il suo scopo.
1.3. A fondamento dell ‘ adottata decisione è stato, correttamente, richiamato il principio secondo cui la sanatoria dell ‘ atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie (Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967; Cass., sez. 3, 18/11/2019, n. 29804).
Come più volte chiarito da questa Corte, i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l ‘ impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (Cass., sez. 5, 16/02/2018, n. 3805; Cass., sez. 1, 09/08/2017, n. 19759; Cass., sez. 6 – 1, 09/09/2016, n. 17905; Cass., sez. 3, 12/12/2014, n. 26157) e di questa regola costituisce applicazione di Cass., Sez. U, n. 36596 del 2021, nella quale l ‘ esonero dalla deduzione del pregiudizio per dolersi utilmente della violazione della norma processuale si giustifica con la particolarità del vizio scrutinato (la nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali delle parti), ipotesi in cui si realizza, con evidenza
immediata, la soppressione di facoltà essenziali al diritto al contraddittorio ed alla difesa con l ‘ impossibilità del raggiungimento dello scopo stabilito dall ‘ ordinamento per quell ‘ atto e l ‘ irrimediabile preclusione del conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta.
1.4. Il principio sopra richiamato non può non valere anche in materia esecutiva, dovendo la disciplina dell ‘ opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 – 3, 15/12/2016, n. 25900; Cass., n. 3967/19, cit.), e ciò porta a ritenere che con l ‘ opposizione di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo ( ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia, dovendosi escludere che l ‘ opponente possa limitarsi a lamentare l ‘ esistenza dell ‘ irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 -3, 24/06/2020, n. 12398; Cass., sez. 6 – 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 02/07/2019, n. 17669; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967; Cass., sez. 3, 13/05/2014, n. 10327).
1.5. Anche di recente questa Corte ha avuto modo di ribadire come l ‘ opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l ‘ opponente non deduce le ragioni per le quali l ‘ erronea applicazione della regola processuale abbia determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull ‘ andamento o sull ‘ esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle
peculiarità del processo esecutivo (Cass., sez. 3, 26/09/2023, n. 27424; Cass., sez. 3, 09/01/2024, n. 903; ad identiche conclusioni perviene anche Cass. 25/09/2023, n. 27313).
1.6. Il ricorrente, con il motivo in esame, non si confronta con le ragioni che sorreggono la decisione gravata, incentrate sull ‘ accertata insussistenza di un ‹‹ vulnus difensivo in danno dell ‘ opponente ›› , che ha denunciato con l ‘ opposizione una mera irregolarità del titolo esecutivo, che ha comunque raggiunto il suo scopo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la rinuncia all ‘ atto di precetto da parte della RAGIONE_SOCIALE esprime chiara ammissione dei fatti addotti a supporto dell ‘ opposizione, ossia della incompletezza del titolo mancante di due pagine.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si risolve nella prospettazione di una doglianza, senza la formulazione di una censura specificamente riconducibile ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall ‘ articolo 360, primo comma, cod. proc. civ.
Difatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ciò comporta che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall ‘ art. 360 cod. proc. civ.
Tanto specificamente alla luce dell ‘ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici
motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, 08/11/2021, n. 32415).
Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 92, secondo comma, c.p.c. -Eccessiva onerosità delle spese legali liquidate in danno dell ‘ opponente -mancata compensazione delle spese per (eventuale) reciproca soccombenza›› e lamenta che essa appare una ‹‹ punizione ›› troppo gravosa nei suoi confronti e che, in ogni caso, pur ammettendo che l ‘ opposizione fosse infondata, il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite, dovendo ritenersi soccombente anche la RAGIONE_SOCIALE, odierna controricorrente, per avere espressamente rinunciato al precetto.
3.1. La censura è inammissibile nella parte in cui si lamenta l ‘ eccessività delle spese liquidate, in quanto del tutto priva di argomentazioni specifiche, astenendosi dall ‘ indicare come e perché le spese sarebbero state liquidate in modo eccessivo; in particolare, il ricorrente omette qualsiasi riferimento ad eventuali errori commessi dal Tribunale nell ‘ applicazione del parametro preso in considerazione o nel superamento dei limiti massimi previsti per ciascuna fase del giudizio, sicché la censura, così come formulata, si appalesa generica ed irricevibile in questa sede di legittimità.
3.2. Inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell ‘ art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., è la doglianza là dove ci si duole della mancata compensazione delle spese di lite, considerato che la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, si rapporta all ‘ esito concreto della lite e non a quello sperato o ritenuto più corretto da chi vi appare univocamente ed incontestabilmente soccombente; e, ad
ogni buon conto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. U, 15/07/2005, n. 14989; Cass., sez. 3, 31/03/2006, n. 7607; Cass., sez. 6 -3, 26/04/2019, n. 11329).
4. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione