Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31527 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31527 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4496/2022 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA in INDIRNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA in INDIRNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 2892/2021 depositata il 23/11/2021.
Uditi gli Avvocati e il Pubblico Ministero.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2892 del 2021 del Tribunale di Bologna esponendo che:
-avevano promosso esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ., in particolare per ottenere la rimozione di una veduta su immobile ovvero la sua trasformazione in luce;
-il giudice dell’esecuzione, all’esito di verifiche demandate all’ufficiale giudiziario, aveva ritenuto adempiuto l’obbligo, dichiarando non luogo a provvedere sul ricorso;
-quest’ultimo provvedimento, ritenuto avere natura di sentenza, era appellato dai deducenti;
-la Corte di appello, aderendo a un orientamento nomofilattico indicato come mutato, aveva dichiarato inammissibile il gravame, osservando che il provvedimento del giudice dell’esecuzione in parola avrebbe dovuto come tale essere opposto ex art. 617, cod. proc. civ.;
-quest’ultima sentenza non era stata impugnata, passando in giudicato;
-nei venti giorni successivi a quest’ultima sentenza, i deducenti avevano proposto ricorso ex art. 617, cod. proc. civ., contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini in ragione del richiamato ‘prospective overruling’;
-il giudice dell’esecuzione investito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione e la contestuale istanza di rimessione in termini;
i deducenti, in mancanza di fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, avevano proceduto a quest’ultima autonomamente, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per omessa opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., del provvedimento del giudice dell’esecuzione da ultimo richiamato;
il Tribunale aveva condannato i deducenti anche a titolo di responsabilità processuale aggravata;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il processo è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza n. 455 del 2023 della Sezione Sesta Civile di questa Corte;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 616, 617, 618, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento interinale di definizione della fase sommaria privo della fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, quale sopra descritto, non era come tale opponibile, mentre legittimava gli opponenti a procedere autonomamente all’introduzione del giudizio stesso;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, cod. proc. civ., poiché, come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità afferente alla prima censura, il Tribunale avrebbe dovuto escludere il difetto di quella normale
diligenza nell’esperimento delle vie giudiziali presupposta dalla condanna in parola;
Considerato che:
preliminarmente dev ‘essere esclusa l’improcedibilità del ricorso;
deve premettersi che la sentenza impugnata è stata prodotta da parte ricorrente, nel formato fascicolo telematico, il 7 novembre 2022, mentre la notifica del ricorso risale al 3 febbraio 2022;
a tale riguardo dev’essere sottolineato che, a differenza delle ipotesi di asseverazione, tipicamente della relata di notifica telematica del ricorso o della sentenza (Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438, e Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312), la copia autentica del provvedimento impugnato dev’essere depositata nei termini per giustificare lo scrutinio, a mente della lettera inequivoca dell’art. 369, cod. proc. civ., senza che possa operare, in relazione a tale indisponibile ordine pubblico processuale, il principio di non contestazione (Cass., 12/02/2020, n. 3466);
nella memoria depositata dai ricorrenti davanti alla Sesta Sezione Civile di questa Corte, gli stessi hanno confermato di non aver depositato inizialmente, e pertanto nei termini, copia anche telematicamente conforme del provvedimento impugnato, per un indicato disguido, ma hanno affermato che la stessa era stata prodotta dal controricorrente come da relativo indice, invocando, ‘parte qua’, il precedente di Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648;
effettivamente, nell’indice in calce al tempestivo controricorso, si riporta, sub lettera Q), l’indicata produzione, riscontrabile come presente nei contenuti del ‘file’ compresso;
risulta dunque sia l’acquisizione agli atti sia della sentenza impugnata che della corrispondente relata di notifica, tale affermata in ricorso, del 7 dicembre 2021;
nel merito cassatorio, scrutinando il primo motivo, vale ciò che segue;
va ribadito che qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento a definizione della fase sommaria davanti a sé, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619, cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell’art. 289, cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l’esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.: e la mancanza dell’istanza di integrazione, nel termine di cui all’art. 289, cod. proc. civ., ovvero dell’iniziativa autonoma della parte d’introduzione dell’indicato giudizio di merito nello stesso termine, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., 24/10/2011, n. 22033, Cass., 13/04/2017, n. 9652, che richiama il precedente del 2011);
peraltro, in tal caso nulla sposta che l’esecuzione ‘originaria’ non fosse più pendente, essendosi pur sempre svolta la fase oppositiva davanti al giudice dell’esecuzione;
posto questo profilo di fondatezza della prima censura, però, la controversia può essere decisa nel merito, statuendo, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.;
infatti, come anticipato in parte narrativa, i ricorrenti hanno dedotto l’ipotizzato ‘prospective overruling’ con l’opposizione agli atti esecutivi, mentre, in tesi, avrebbero dovuto prospettarlo impugnando per cassazione la sentenza della Corte di appello, invece passata in giudicato, che non lo aveva applicato;
spese del giudizio compensate stanti le progressive precisazioni giurisprudenziali sottese alla lite;
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata perché la domanda non poteva essere proposta. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19/09/2023.