Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4677 Anno 2025
DI PROSPERO ASSUNTA
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LATINA n. 2052/2022 depositata il 31/10/2022.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1691/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME procedette, in data 25/10/2017, a pignoramento mobiliare nei confronti della CG 67 di RAGIONE_SOCIALE (in seguito CG 67).
La CG 67 propose opposizione agli atti esecutivi, con ricorso depositato al giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Latina il 16/11/2017.
Il pignoramento mobiliare non ebbe ulteriore seguito, in quanto NOME COGNOME non procedette alla relativa iscrizione a ruolo e il giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito della fase sommaria, conclusasi con ordinanza di non luogo a provvedere sull ‘ istanza cautelare, fissò il termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito.
La CG 67 procedette quindi all ‘ introduzione del giudizio di merito.
Il giudice dell ‘ opposizione, ribadita la qualificazione della causa come opposizione agli atti esecutivi, avendo la detta società proposto soli vizi formali, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, con sentenza n. 2052 del 30/10/2022 dichiarò cessata la materia del contendere, stante la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e decise la causa, ai soli fini delle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, condannando la CG 67 alla rifusione delle spese in favore della Di NOME
Avverso la detta sentenza, resa in unico grado di merito ai sensi dell ‘ art. 618 c.p.c., propone ricorso straordinario per cassazione, con atto affidato a due motivi, la CG 67 S.n.c.
NOME COGNOME NOME è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
All ‘ adunanza camerale del 8/01/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone due motivi di impugnazione.
Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 99, 100, 306, 617, 618, 629, 632 c.p.c., nonchè, degli artt. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.; e degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza, sia per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.; e degli artt. 24 e 111 Costituzione che per apparenza, illogicità, erroneità della motivazione, in punto di declaratoria di cessata materia del contendere e regolamento delle spese di lite secondo soccombenza virtuale, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La ricorrente prospetta l ‘ erroneità della motivazione per errata ricostruzione della vicenda processuale e omissione di motivazione.
Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 99, 100, 518, 617 c.p.c., nonché degli artt. 132 secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza, sia per violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che degli artt. 24 e 111 Costituzione, che, per apparenza, illogicità, erroneità della motivazione, in punto di individuazione del ‘ dies a quo ‘ della opposizione esecutiva e in punto di regolamento delle spese di lite, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorso, complessivamente considerato, potendo i due motivi essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi poiché il secondo motivo dipende dal primo, mostra un ‘ evidente
carenza di specificità, non risultando adeguatamente riportati gli originari motivi di impugnazione proposti nel ricorso introduttivo della fase sommaria, e da ritenersi sostanzialmente immutabili nella successiva fase di merito, che pure la stessa CG 67 ha instaurato (per la fase sommaria e la successiva fase di merito si veda Cass. n. 7163 del 10/03/2023 Rv. 667385 -01; in generale si veda Cass. n. 9226 del 22/03/2022 Rv. 664260 – 01).
In ogni caso, difetta idonea censura sul capo di decisione relativo alla tardività dell ‘ opposizione, atteso che NOME COGNOME incontestatamente, ricevette personalmente il pignoramento, venne contestualmente nominato custode il 25/10/2017, come risulta dalla sua sottoscrizione in calce al relativo verbale (ossia sulla base degli atti prodotti dalla stessa società opponente nel giudizio di merito, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ma non ha in alcun modo provato, o comunque chiesto di provare, di essere ciononostante venuto a conoscenza, solo successivamente al 25/10/2017, del pignoramento alle cui operazioni aveva preso di parte di persona, in modo tale che l ‘ opposizione agli atti esecutivi possa ritenersi validamente proposta il 16/11/2017 (Cass. n. 19932 del 19/07/2024 Rv. 671817 – 01). In ogni caso, anche a voler intendere le deduzioni difensive di cui al ricorso quale confessione di una sostanziale incapacità di intendere le conseguenze in punto di diritto dell ‘ atto di pignoramento in quanto tale, l ‘ accettazione della nomina a custode da parte del COGNOME implica necessariamente l ‘ avvenuta conoscenza delle conseguenze legali dell ‘ atto, quantomeno in termini di diligenza nella custodia dei beni e, pertanto, di acquisizione della consapevolezza del fatto che era intervenuto in pignoramento in danno della società di cui quegli era legale rappresentante.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione, ha affermato (Cass. n. 19905 del
27/07/2018 Rv. 650286 – 01) che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l ‘ introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell ‘ art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.
Entrambi i motivi di ricorso, complessivamente scrutinati, non incidono sul percorso motivazionale della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta, inoltre, conforme a diritto anche in relazione alla decisione sulle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in senso sostanzialmente analogo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 – 01): con corretta individuazione della parte virtualmente soccombente, in base alla altrettanto corretta valutazione di originaria ed insanabile tardività dell ‘ opposizione.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese poiché NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se se dovuto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di