Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14132/2022 R.G. proposto da PEDATO COGNOME e PEDATO NOMECOGNOME in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 9295/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il giorno 15 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME da NOME COGNOME (creditore procedente, poi rinunciante) e con l’intervento dell’altro creditore RAGIONE_SOCIALE il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, con provvedimento reso in data 27 luglio 2020, dichiarò la decadenza dell’aggiudicatario RAGIONE_SOCIALE ed autorizzò il professionista delegato a procedere a nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo del precedente esperimento.
Avverso detto provvedimento i debitori esecutati dispiegarono opposizione agli atti esecutivi, la quale, svolto il giudizio secondo la scansione bifasica connotante le controversie oppositive incidentali all’esecuzione iniziata, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE tramite la sua mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE non svolge difese in grado di legittimità la RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, priva di incidenza è la irrituale evocazione nel presente grado di giudizio della RAGIONE_SOCIALE (dacché avvenuta con notificazione del ricorso presso un difensore, quantunque detta società non fosse costituita nel giudizio di opposizione concluso con la sentenza impugnata), rimasta in questa sede intimata, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 176, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Si assume, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento opposto (nella parte in cui disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita) per omessa fissazione della udienza per l’audizione delle parti prevista dall’art. 176, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ..
Richiamati i princìpi dettati da Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596, i ricorrenti ritengono che l’omessa fissazione di detta udienza determini la nullità del conseguente provvedimento per lesione di « diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa processuale », senza necessità di addurre (come invece opinato dal giudice di merito) un concreto ed effettivo pregiudizio derivante dall’inosservanza della norma processuale.
La doglianza -pur diffusamente argomentata -non ha pregio.
2.1. Essa ignora -ed anzi confligge, senza addurre elementi idonei a discostarsi -con la regola generale, costituente oramai fermo approdo della giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo : sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione all o svolgimento del processo.
r.g. n. 14132/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Di questa regola costituisce applicazione Cass., Sez. U, n. 36596 del 2021, invocata dal ricorrente, nella quale l’esonero dalla deduzione del pregiudizio per dolersi utilmente della violazione della norma processuale si giustifica con la particolarità del vizio scrutinato (la nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali delle parti), ipotesi in cui si realizza, con evidenza immediata, la soppressione di facoltà essenziali al diritto al contraddittorio ed alla difesa con l’impossibilità del raggiungimento dello scopo stabilito dall’ordinamento per quell’atto e l’irrimediabile preclusione del conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta.
2.2. Nell ‘ elaborazione pretoria, l ‘enunciato principio ha trovato terreno di coltura proprio con riguardo all’esecuzione forzata, in relazione alla quale rappresenta il criterio per apprezzare la sussistenza dell’interesse alla proposizione del rimedio apprestato dall’ordinamento per far valere i vizi formali del procedimento, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, infatti, si richiede l’allegazione e la prova, ad onere dell’opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore rispetto all ‘ inosservanza della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile e definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata ( ex multis, Cass. 24/06/2020, n. 12398; Cass. 02/07/2019, n. 17669; Cass. 12/02/2019, n. 3967; Cass. 13/05/2014, n. 10327).
Il principio è stato ribadito ancora di recente da Cass. 25/09/2023, n. 27313 (e da Cass. 26/09/2023, ord. n. 27424), a mente della quale l’opposizione agli atti esecutivi , con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di norma inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro
pregiudizio per l’esito del processo: con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
E ciò si spiega con la considerazione delle peculiarità, rispetto agli altri sistemi di tutela disegnati dal codice di rito, del processo esecutivo, ed in particolare con l’atteggiarsi, in quest’ultimo, del principio del contraddittorio con modalità differenti dal giudizio di cognizione.
Lo chiarisce Cass. 09/03/2017, n. 6015: « tendendo l’esecuzione non all’accertamento di un diritto controverso ma alla concreta soddisfazione o attuazione di un diritto già riconosciuto nel titolo esecutivo, l’interlocuzione delle parti sul modo di dispiegarsi del procedimento nelle sue varie fasi non risponde (come nei giudizi di cognizione) alla (ineludibile) esigenza di garantire la contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza, bensì al più limitato scopo (ed in tale prospettiva, pare acconcia la diffusa espressione di contraddittorio qualitativamente attenuato) di consentire al giudice dell’esecuzione il miglior esercizio della potestà ordinatoria lui deferita La testé individuata funzione del contradditorio spiega e giustifica: per un verso, la semplificazione delle forme di realizzazione di esso nell’ambito del processo esecutivo ; per altro verso, le ricadute non sempre inficianti sulla proseguibilità della procedura e sulla validità degli atti di essa derivanti dalla inosservanza delle regole sul contraddittorio, siccome correlate alla reazione del soggetto interessato (con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi) e alla sussistenza (integrante interesse ad agire in opposizione) di un pregiudizio sostanziale, in termini di compressioni o limitazioni delle facoltà difensive, conseguente alla mancata preventiva audizione delle parti» (così, in precedenza, anche Cass. 25/08/2006, n. 18513; Cass. 26/01/2005, n. 1618; Cass. 24/07/1993, n. 8293).
r.g. n. 14132/2022 Cons. est. NOME COGNOME
2.3. Di tali regulae iuris ha fatto buon governo la gravata sentenza.
Riscontrata la (pacifica) insussistenza di una fattispecie di nullità testuale per il caso di omessa fissazione della udienza di cui all’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice territoriale ha correttamente evidenziato la mancata prospettazione (e, a maiori , dimostrazione) ad opera degli esecutati opponenti di qualsivoglia pregiudizio, concreto ed effettivo, alle proprie facoltà difensive scaturente dalla omessa audizione in ordine alle modalità di prosecuzione della fase liquidativa a seguito della dichiarata decadenza dell’aggiudicatario : viepiù in un contesto in cui tali modalità erano già compiutamente determinate nell ‘ordinanza di vendita emessa all’esito della udienza ex art. 569 cod. proc. civ. ed in quanto tali note agli stessi opponenti.
Alcun pregiudizio al diritto di difesa del debitore esecutato sortendo in maniera automatica ed ineliminabile dalla sequenza procedimentale prospettata come difforme rispetto a quella disegnata dall’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., né essendone addotto altro che in concreto si sia prodotto, il giudizio espresso dal Tribunale partenopeo è conforme a diritto.
2.4. D’altro canto e lo si espone sol per scrupolo argomentativo, bastando le superiori considerazioni a sorreggere la reiezione del ricorso -alcuna violazione del disposto dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ. può ritenersi verificata nel caso in esame.
Ed invero, nella norma testé menzionata, la previsione di una udienza di audizione delle parti fissata con il decreto che dichiara la decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 cod. proc. civ. rinviene la sua ratio nell’esigenza di garantire l’adozione di un nuovo provvedimento di messa in vendita dei beni staggiti con le medesime forme (cioè a dire, un’ordinanza) stabilite dall’art. 569 c.p.c. (e in tal senso depone univocamente l’espresso richiamo a quest’ultima norma).
Da ciò discende che l’audizione delle parti va disposta soltanto quando l’ emissione di una nuova ordinanza di vendita dei beni staggiti sia necessaria, il che non si verifica quando (come nella specie) il giudice dell’esecuzione abbia, con l’originaria ordinanza di vendita, regolato il modo di prosecuzione della fase liquidativa nell’ipotesi di d ichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; e sono poste a carico solidale dei ricorrenti per il pari loro interesse in causa.
Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, alla refusione in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE Gestione Crediti S.p.A.RAGIONE_SOCIALE nella qualità sopra indicata, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione