Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17648 Anno 2025
del g.e. ex art. 591- ter c.p.c. (nel testo di cui al d.l. n. 83/2015) – Inammissibilità
NOME COGNOME
Presidente
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
AC. 2.4.2025
COGNOME
R.G.N. 15225/2023
NOME
Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso N. 15225/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI RODIGO, RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE e PREVIDI NOME
N. 15225/23 R.G.
avverso la sentenza n. 1/2023 emessa dal Tribunale di Mantova e pubblicata il 2.1.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare N. 59/2012 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Mantova in danno di RAGIONE_SOCIALE, in data 5.5.2021 si tenne esperimento di vendita senza incanto dei beni immobili pignorati a cura del professionista delegato, notaio NOME COGNOME alla presenza degli offerenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME. Il professionista delegato aggiudicò gli immobili alla RAGIONE_SOCIALE previa esclusione della RAGIONE_SOCIALE in quanto il firmatario dell’offerta non aveva adeguatamente doc umentato i poteri di firma. La società esclusa propose quindi reclamo al g.e. ex art. 591ter c.p.c., che venne accolto con ordinanza del 22.6.2021, con cui si revocò l’aggiudicazione in favore di RAGIONE_SOCIALE e si ordinò al professionista delegato la ripetizione della gara tra gli offerenti originari. Avverso detta ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con ricorso del 12.7.2021. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (svoltosi nella contumacia di tutti i convenuti), con sentenza del 2.1.2023 il Tribunale di Mantova rigettò l’opposizione.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE gli intimati non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art.
N. 15225/23 R.G.
380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 591ter , vigente ratione temporis , e 571 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 591ter , vigente ratione temporis , e 157, commi 2 e 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 571 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.1 Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso in quanto occorre rilevare che l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere proposta, giacché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non era opponibile, vizio che, tuttavia, non è stato rilevato dal Tribunale mantovano .
Invero, questa Corte, sulla medesima vicenda processuale che qui occupa , s’è già pronunciata con ordinanza n. 17775/2023, con cui venne dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ ordinanza collegiale ex art. 669terdecies c.p.c. del 19.8.2021, resa a seguito di ordinanza del g.e. ex art. 591ter c.p.c. del 22.6.2021, ossia quella stessa ordinanza avverso la quale la ALRAGIONE_SOCIALE propose (evidentemente) pure l’opposizione agli atti che qui occupa.
Ebbene, come correttamente eccepito dalla controricorrente, detta ulteriore attività processuale della RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere avviata, giacché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione risolutiva del reclamo ex art. 591ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (ossia, quello discendente dalla modifica apportata dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), era solo impugnabile col rimedio di cui all’art. 669 -terdecies c.p.c., come s’è detto pure proposto dalla stessa odierna ricorrente; ciò a differenza della veste attuale della disposizione, assai opportunamente modificata dal d.lgs. n. 149/2022 (ma non applicabile, ratione temporis , nel caso che occupa). La suddetta ordinanza, quindi, non era suscettibile di divenire oggetto di opposizione formale.
In proposito, richiamandosi testualmente quanto già osservato con l’ordinanza n. 17775/2023 con riguardo alla detta disposizione nel testo qui applicabile, può evidenziarsi che, ‘ per quanto i vizi del subprocedimento liquidatorio riverberi no, di norma, sull’aggiudicazione e, dunque, sul decreto di trasferimento (v. ex multis, Cass. n. 9255/2015), occorre rilevare che, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta dinanzi al professionista delegato, i cui atti, com’è noto, non sono suscettibili di stabilizzazione, non potendo opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (v. Cass. n. 12238/2019, in motivazione); ne discende che detti vizi ben possono denunciarsi – si ripete, avuto riguardo alla disciplina vigente ratione temporis -col rimedio di cui all’art. 591 -ter c.p.c. (se del caso, con l’appendice collegiale da detta disposizione già prevista), ma al solo scopo di superare eventuali ‘ difficoltà ‘ in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’ufficio, non anche per risolvere, con efficacia di
giudicato, vere e proprie controversie tra le parti del procedimento, o anche tra gli offerenti (v. ancora Cass. n. 12238/2019, in motivazione). A tal fine, infatti, occorre denunciare i pretesi vizi del subprocedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione , ossia di regola contro il decreto di trasferimento, ma in via derivata, in quanto – come già anticipato – detti vizi sono idonei (in ipotesi) ad inficiarne la legittimità ‘ .
Ora, al contrario di quanto mostra di aver inteso la ricorrente in memoria, è evidente che per ‘ primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione ‘ deve intendersi il provvedimento adottato dopo la definizione del subprocedimento ex art. 591ter c.p.c., atto, che di regola (ma non necessariamente: v. Cass. n. 26824/2023), va individuato nel decreto di trasferimento (v. Cass. n. 6083/2023; Cass. n. 36081/2023).
È ben vero che, nella specie, lo sviluppo dell’esecuzione individuale a carico della RAGIONE_SOCIALE si arenò a seguito della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte di quest’ultima, ma ciò non toglie che – pur non emergendo alcunché, sul punto, dalla lettura degli atti regolamentari – un provvedimento del giudice dell’esecuzione successivo e, per ciò solo, idoneo ad essere impugnato con l’opposizione formale, onde denunciarne l’invalidità (evidentemente, di natura ‘derivata’, a cagione della pretesa illegittimità del subprocedimento di vendita delegato) non può non essere stato emesso, se non altro al fine di prendere atto della temporanea improseguibilità (al tempo) dell’esecuzione individuale ex art. 168 l.fall., in forza del c.d. automatic stay.
Nessun vulnus al diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE può dunque configurarsi, anche per tal verso.
Infine, è appena il caso di precisare che, quand’anche la delega al professionista fosse stata conferita in epoca antecedente alla citata novella dell’art. 591 -ter c.p.c. operata nel 2015, in ogni caso la disposizione così modificata opera pienamente nel caso che occupa, posto che l’esperimento di vendita per cui è processo si tenne dinanzi al delegato in data 5.5.2021, giacché, ai sensi dell’art. 23, comma 9, del d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015, ‘ Le disposizioni di cui all’articolo 13 (tra cui quella modificativa dell’art. 591 -ter c.p.c., n.d.e.) , diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita ‘ .
Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 22.6.2021 , erroneamente non rilevata dal giudice di merito.
3.1 In definitiva, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., giacché la causa non avrebbe potuto essere proposta.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto in relazione all’unico grado del giudizio di merito, giacché nessuno dei convenuti vi svolse difese. Quanto al giudizio di legittimità, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della ricorrente. Nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese.
Infine, in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 8.0 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della