Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30901 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30901 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9340/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domicilato in ROMA, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO di Milano ;
RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME,
NOME COGNOME,
– intimati –
Oggetto: Opposizione
agli atti esecutivi –
CC 26.09.2023
Ric. n. 9340/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
avverso la sentenza n. 7819/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 29/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, coniuge della debitrice esecutata, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. al decreto di archiviazione del G.E. in data 5 dicembre 2018 (procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 3955/2010), sostenendone l ‘ illegittimità e chiedendone la revoca, in quanto pendenti altri giudizi con i quali era stata proposta opposizione avverso tutti i provvedimenti riguardanti quella procedura, e sostenendo che l ‘ archiviazione era dunque ‘inopportuna’;
il Tribunale, nella fase endoesecutiva, dava atto della non necessità di emanare provvedimenti, dando termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito;
nella fase di merito, dichiarava inammissibile l ‘ opposizione affermando che non sussistesse l ‘ interesse ad agire in capo all ‘ opponente in quanto la procedura esecutiva doveva ritenersi già chiusa con l ‘ approvazione del progetto di distribuzione;
per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale escludeva la necessità di integrare il contraddittorio con l ‘ aggiudicatario, NOME, perché ‘soggetto estraneo al procedimento esecutivo della cui definizione si discute’ e dava conto delle separate opposizioni proposte dall ‘ odierno ricorrente, già quasi tutte disattese, ed in particolare:
-che il INDIRIZZO Milano, creditore procedente in forza di decreto ingiuntivo n. 24086/2010 emesso dal Tribunale di Milano l ‘ 8 luglio 2010, aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice esecutata, NOME COGNOME, coniuge separata di NOME COGNOME;
CC 26.09.2023
Ric. n. 9340/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME aveva proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva, lamentando che l ‘ immobile oggetto di procedura esecutiva, sito nel medesimo condominio, era in realtà di sua di proprietà; opposizione respinta dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1827/2018;
lo stesso aveva proposto altro giudizio di merito per l ‘ accertamento della proprietà dell ‘ immobile, domanda rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza n. 4290/2018;
il predetto aveva proposto, quindi, impugnazione di terzo revocatoria avverso i titoli esecutivi giudiziali in forza dei quali era stata promossa la procedura esecutiva, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano con decisione n. 2159/2020;
il predetto aveva impugnato inoltre:
-l ‘ ordine di liberazione e aggiudicazione, impugnazione conclusasi con il provvedimento di rigetto n. 4577/2019;
il decreto di trasferimento, conclusosi con decisione di rigetto n. 4576/2019);
la distribuzione del ricavato, opposizione rigettata in sede cautelare;
il Tribunale di Milano riteneva infine che la pendenza del processo esecutivo, già esaurito, non si protraeva per la pendenza di pregresse opposizioni e quindi mancava un interesse ad opporsi, richiamando in proposito quanto affermato sul punto dal precedente di legittimità, Sez. 6-3 n. 9175/2018;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso straordinario per cassazione NOME COGNOME articolato in cinque motivi; sebbene intimati, CONDOMINIO INDIRIZZO di Milano, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1 c.p.c.;
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Ric. n. 9340/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
il ricorrente ha depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la Violazione dell ‘ art. 102 cpc, ai sensi dell ‘ art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. in quanto il Tribunale ha ritenuto di non dover procedere all ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti dell ‘ aggiudicatario dell ‘ immobile, sebbene l ‘ aggiudicatario sia da considerare parte essenziale dell ‘ opposizione;
con il secondo motivo, denuncia la violazione dell ‘ art. 113 c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente l ‘ interesse ad agire in capo al ricorrente ed errato nell ‘ affermare che la chiusura della procedura esecutiva si era verificata nel momento in cui è avvenuta la distribuzione del ricavato della vendita; parte ricorrente sostiene, invece, che l ‘ archiviazione è l ‘ atto conclusivo dell ‘ intera procedura, che presuppone che la procedura sia terminata, con conseguente, asserita, abnormità dell ‘ atto adottato dal Tribunale;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta l ‘ errata applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. in quanto il tribunale ha erroneamente considerato irrilevante la pendenza dei giudizi di merito attinenti alle varie opposizioni proposte;
con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell ‘ art. 96 c.p.c., ai sensi dell ‘ art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. in quanto in ordine alle spese di lite il Tribunale ha affermato che i motivi dell ‘ opposizione sono “inconsistenti giuridicamente”, mentre si lamenta l ‘ errata applicazione del principio di cui in rubrica;
con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell ‘ art. 112 cpc, ai sensi dell ‘ art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., l ‘ omesso esame
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Ric. n. 9340/2022
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delle domande formulate violazione degli artt. 39, 274 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto il Tribunale ha omesso di esaminare la domanda sulla distribuzione del ricavato, nonché altre domande formulate, oltre alle richieste istruttorie;
il primo motivo di ricorso è infondato;
come correttamente rilevato dal Tribunale, il contraddittorio nei confronti dell ‘ aggiudicatario, NOME COGNOME, non era stato instaurato, ‘non risultando agli atti una valida notifica dell’ atto di citazione nei suoi confronti’ (pag. 8 sentenza impugnata);
al caso in esame può, tuttavia, in relazione all ‘ unitarietà del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nelle sue fasi sommaria e di merito, applicarsi il principio dell ‘ irrilevanza del coinvolgimento successivo di un litisconsorte necessario, ove ritualmente coinvolto appunto almeno nella fase sommaria, come, dalla pur frammentaria esposizione in ricorso e non valendo ad integrarne eventuali lacune la successiva memoria, parrebbe potersi evincere essere accaduto nella fattispecie: con la conseguenza che la ratio decidendi della gravata sentenza, se del caso qui così integrata o intesa, può dirsi tale da condurre alla corretta conclusione della non fondatezza della doglianza, se non altro per la peculiarità della presente fattispecie;
il secondo motivo è infondato;
questa Corte ha invero ritenuto che il provvedimento di ‘archiviazione’ , come spiegato dal Tribunale con la decisione impugnata (che in proposito ha richiamato l ‘ orientamento di questa Corte: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), è atto non autonomamente opponibile e certamente non abnorme, siccome mera presa d ‘ atto dell ‘ esaurimento della procedura esecutiva; difatti, soltanto il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l ‘ opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente
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Ric. n. 9340/2022
Pres NOME. COGNOME
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dichiarato l ‘ estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d ‘ atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione e non è idonea a precludere l ‘ impugnazione dell ‘ approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l ‘ ultimo atto del processo di espropriazione immobiliare (Cass. Sez. 6-3 n. 12/04/2018 n. 9175);
il terzo motivo di ricorso è anch ‘ esso infondato;
è sufficiente al riguardo notare che, in difetto di sospensione o equivalente provvedimento, la procedura esecutiva non risente della pendenza delle opposizioni e solo un (eventuale) loro accoglimento potrebbe caducarla, se del caso, con effetto ex tunc ;
il quarto motivo è inammissibile, tenuto conto che l ‘ accertamento dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. è insindacabile in sede di legittimità in quanto rientrante nei compiti del giudice del merito, nell ‘ ipotesi -verificatasi nel caso di specieche sia stato adeguatamente motivato (Cass. Sez. 6-2, 04/03/2022 n. 7222);
ebbene, il Tribunale ha rilevato che la ragione per l ‘ accoglimento della domanda proposta dalla parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell ‘ art. 96, comma terzo c.p.c. andava ravvisata nella «inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione bene avrebbero potuto essere apprezzati da parte dell ‘ opponente con l ‘ uso dell ‘ ordinaria diligenza» (pag. 10 della sentenza impugnata);
il quinto motivo è infine destituito di fondamento;
come veduto, l ‘ esame del merito era precluso dal rilievo del difetto di interesse o comunque dell ‘ irrilevanza e della non autonoma opponibilità del mero provvedimento ricognitivo della già intervenuta estinzione, tenuto conto che dagli atti processuali risultava che la procedura esecutiva era pacificamente terminata,
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Ric. n. 9340/2022
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RAGIONE_SOCIALE.
già prima dell ‘ emanazione del provvedimento di archiviazione opposto ( pag. 9 della sentenza impugnata);
in conclusione, il ricorso è rigettato; nulla viene disposto in relazione alle spese di giudizio delle parti intimate non avendo queste svolte difese nel giudizio di legittimità;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315);
per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione