Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4740/2022 R.G. proposto da COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-interventore volontario -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1698/2021 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, depositata il giorno 4 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa in danno di NOME COGNOME dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con l’intervento di plurimi altri creditori (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 26 giugno 2019, sul rilievo dell’ostacolo frapposto dal debitore al diritto di visita dei potenziali acquirenti, dispose che il custode giudiziario depositasse bo zza di ordine di liberazione dell’immobile staggito.
Avverso detto provvedimento il debitore esecutato dispiegò opposizione agli atti esecutivi la quale, svolto il giudizio secondo la scansione bifasica connotante le controversie oppositive incidentali all’esecuzione iniziata , è stata rigettata dalla decisione in epigrafe.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il tramite della sua mandataria con rappresentanza, Iqera
r.g. n. 04740/2022 Cons. est. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe puntualmente menzionate.
Formula intervento volontario in lite la RAGIONE_SOCIALE per il tramite della procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE dichiaratasi cessionaria del credito dalla Banca Nazionale del Lavoro.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui chiede dichiararsi il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
7 . All’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
P reliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE nella qualità di cessionaria del credito da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (parte già controricorrente nel presente grado) in forza di negozio intercorso in pendenza del giudizio per cassazione (stipulato, per la precisione, nel giugno 2022).
Per consolidato indirizzo di nomofilachia, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, sicché il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. è facultato a spiegare ad intervenire nel giudizio di legittimità soltanto ove in esso non vi sia stata precedente costituzione del dante causa oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (così, tra le tante, Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass. 04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; Cass. 27/12/2018, n. 33444; Cass. 06/10/2017, n. 23439).
Con le doglianze articolate, parte ricorrente denuncia:
2.1. violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la sentenza gravata statuito sulla legittimità dell’ordine di liberazione, provvedimento diverso da quello opposto ex art. 617 cod. proc. civ. (primo motivo);
2.2. violazione del principio del contraddittorio (segnatamente, degli artt. 560 cod. proc. civ. e 171 disp. att. cod. proc. civ.), per aver il giudice dell’esecuzione disposto la liberazione dell’immobile senza la previa audizione del debitore (secondo motivo);
2 .3. l’illegittimità del provvedimento opposto per difetto di « valida e documentata motivazione » (terzo motivo);
2.4. la mancata revoca, nella sentenza impugnata, della condanna per responsabilità processuale aggravata irrogata all’esecutato con l’ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio di opposizione, pur in difetto dei presupposti ex art. 96 cod. proc. civ. (quarto motivo).
In memoria illustrativa, parte ricorrente invoca declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta emissione, lite pendente , di un nuovo ordine di liberazione, con l’effetto di implicita revoca di quello prima adottato a « seguito del procedimento iniziato con il provvedimento » oggetto dell’opposizione in esame.
3.1. La richiesta non può trovare accoglimento: rispetto ad essa preliminare e, ad un tempo, dirimente si profila il rilievo della originaria improponibilità della opposizione agli atti esecutivi, siccome avente ad oggetto un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il rimedio previsto dall’art. 617 del codice di rito.
Ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e per le ragioni in appresso esplicitate va pronunciata cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza perché l’azione non poteva essere proposta .
4.1. I l perimetro oggettivo dell’opposizione agli atti esecutivi è stato ribadito, con ampia e diffusa argomentazione, da un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 05/05/2022, n. 14282).
Con tale pronuncia (ricognitiva degli approdi raggiunti in materia ed alla quale in questa sede si intende dare continuità, operando ad essa integrale relatio anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte ha circoscritto l’oggetto della opposizione di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. unicamente agli atti esecutivi, ovvero, più precisamente: da un lato, gli atti di parte di promozione dell ‘ esecuzione forzata; dall’altro, i provvedimenti ordinatori del giudice dell ‘ esecuzione (per i quali non sia ex lege previsto altro e specifico rimedio) che attuano l ‘ instaurazione, la prosecuzione o la definizione del rapporto processuale, attraverso i quali, cioè, si concreta l ‘ esercizio dell ‘ azione esecutiva.
Così tracciato l’ àmbito di operatività, questa Corte ha escluso l’esperibilità della opposizione in parola avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione aventi finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, meglio definibili come « atti preparatori », in quanto privi di autonoma rilevanza come momento dell ‘ azione esecutiva e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un ‘ astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti, soltanto questi ultimi essendo passibili di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori pregressi.
Sotto il profilo delle condizioni legittimanti l’impugnativa, si è altresì puntualizzato che « il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti in definitiva, può costituire oggetto di
r.g. n. 04740/2022 Cons. est. NOME COGNOME
opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti » (così, testualmente, la citata Cass. n. 14282 del 2022).
4.2. Sulla scorta di questi princìpi (peraltro già ribaditi dal giudice della nomofilachia: Cass. 26/07/2023, n. 22724; Cass. 24/04/2023, n. 10898), deve essere in radice negata la praticabilità del mezzo regolato dall’art. 617 cod. proc. civ. .
Il decreto opposto con cui il giudice dell’esecuzione richiedeva al proprio ausiliario, custode giudiziario, la predisposizione di una bozza di ordine di liberazione – aveva chiara natura di atto preparatorio, finalizzato cioè all’adozione di un ulteriore provvedimento , senza alcun contenuto precettivo e senza incidenza sull’ulteriore dipanarsi della procedura espropriativa, rimanendo fermo ed impregiudicato il potere giudiziale di emettere l’ordine di liberazione: unicamente quest’ultimo, ove adottato, era in thesi idoneo ad arrecare pregiudizio alla posizione del debitore esecutato, legittimando pertanto la reazione con il mezzo della opposizione agli atti esecutivi.
L’opposizione in questione non poteva dunque essere proposta: e la sentenza impugnata (che dell’opposizione ha vagliato la fondatezza nel merito) va cassata senza rinvio, con travolgimento di ogni statuizione adottata nel corso della controversia oppositiva, ivi inclusa la condanna per responsabilità processuale aggravata.
Resta assorbita la disamina delle censure sollevate dal ricorrente.
I l regolamento delle spese dell’intero giudizio tra le parti originarie segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità .
6. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione .
P. Q. M.
Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna NOME COGNOME alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali afferenti l’unico grado del giudizio di merito, liquidate in euro 5.534 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna NOME COGNOME alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., liquidate: per l’unico grado del giudizio di merito, in euro 5.534 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 6.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione