Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9847 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 27/03/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 26883/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26883 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME o NOME COGNOME
rappresentato e difeso dall’avvocat (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI COLLESANO (PA) (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 770/2022, pubblicata in data 4 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
27 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (che ha poi assunto la denominazione di RAGIONE_SOCIALE), sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sono intervenuti nella procedura esecutiva altri creditori (RAGIONE_SOCIALE, alla quale è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE S.p.A.). Il giudice dell’esecuzione ha ordinato la vendita solo di alcuni dei cespiti oggetto del pignoramento, contestualmente disponendo la liberazione degli altri. I cespiti posti in vendita sono stati aggiudicati in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ( per il prezzo di € 158.000,00) ed è stato emesso il decreto di trasferimento.
La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Termini Imerese. Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi: a) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’ art. 100 c.p.c.; violazione dell’ art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo deAVV_NOTAIOo in giudizio. Art. 360, 1° comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c. ».
La società ricorrente sostiene che « Nel procedimento di opposizione l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituite, chiedendo il suo rigetto e che quindi fosse mantenuto fermo il decreto di trasferimento per il corrispettivo di € 158.000. È, di contro, evidente che le stesse avrebbero avuto un preciso interesse giuridico, concreto ed attuale ad aderire all’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE L’impugnata sentenza del Tribunale di Termini non solo non contiene alcuna pronuncia esplicita sul punto, ma ha infine condannato la RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad NOME NOME ad NOME le spese di giudizio … … Se ne desume che il Tribunale ha preso in considerazione ed ha valutato positivamente le inammissibili deduzioni di NOME NOME, che invece non potevano trovare ingresso per difetto di interesse »
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Ric. n. 26883/2022 – Sez. 3 – Ad. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 1.1 L’eccezione di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia sull’eccezione di difetto di interesse ad agire, è in
radice inammissibile, trattandosi di eccezione di carattere meramente processuale, laddove, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito » ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 -01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 -01).
1.2 La sussistenza dell’interesse delle società creditrici a partecipare al giudizio è, d’altronde, incontestabile, trattandosi di litisconsorti necessarie, tale qualifica rivestendo, per giurisprudenza a dir poco consolidata, tutti i creditori partecipanti, a qualunque titolo, all’espropriazione nel cui corso è aAVV_NOTAIOato l’atto che sia reso oggetto di opposizione formale .
Va, quindi, senz’altro esclusa anche la deAVV_NOTAIOa violazione dell’art. 100 c.p.c..
1.3 Il contenuto delle difese di dette società creditrici litisconsorti necessarie e, pertanto, la posizione processuale da esse assunta in relazione al merito dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, non potrebbe essere, comunque, in nessun caso sindaca bile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, in quanto si tratta di valutazioni di opportunità difensive ad esse riservate, oltre a dipendere, come è ovvio, dalla stessa valutazione relativa alla effettiva fondatezza, in diritto, dell’opposizione ava nzata.
Ed è appena il caso di osservare -essendo un dato del tutto intuitivo -che le società creditrici possono ben avere interesse, anche di fatto, alla conferma del decreto di trasferimento, che consente loro di accedere immediatamente alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, mentre, in caso di revoca di detto decreto, l’esito di una successiva vendita resterebbe
comunque aleatorio, sia nell’ an che nel quantum ricavabile dalla vendita stessa.
1.4 Sulla base di quanto fin qui esposto, è del pari evidente che la condanna dell’opponente soccombente, in virtù dell’integrale rigetto RAGIONE_SOCIALE sua opposizione, al rimborso delle spese di lite in favore delle litisconsorti necessarie che si erano costituite in giudizio ed avevano chiesto il rigetto dell’opposizione, costituisce piana, corretta ed incensurabile applicazione, da parte del tribunale, dell’art. 91 c.p.c., che sancisce il cd. principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 2912 – 2915, 2919, 2929 c.c.; violazione degli artt. 496, 503, 504, 586 c.p.c.; falsa applicazione degli artt. 156 – 161 e 617 c.p.c. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c. ».
La società ricorrente deduce che « l’immobile trasferito agli aggiudicatari … … è del tutto diverso da quello pignorato …; la netta difformità deriva dalla c.d. riduzione del pignoramento originario attuata con l’ordinanza del G. es. del 26.2.2015, dichiaratamente emessa in applic azione dell’art. 496 c.p.c. ».
Il motivo è manifestamente infondato.
2.1 Il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione in esame, rilevando -del tutto correttamente -che i beni immobili di cui era stata ordinata la vendita e che erano stati oggetto dell’aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento erano esattamente quelli ancora assoggettati al vincolo del pignoramento, a seguito RAGIONE_SOCIALE riduzione dello stesso disposta dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., con provvedimento che (dopo il frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati) aveva escluso dal suddetto vincolo una serie di unità immobiliari, ormai catastalmente autonome, successivamente disponendo, altresì, che nell’ordinanza di vendita fosse chiarito che il bene in vendita risultava « intercluso e al
fine di consentire l’accesso al medesimo sarà necessario costituire una servitù di passaggio carrabile sul terreno distinto al fg. 42, p.lla 638 non in vendita ».
Ha precisato che i suddetti provvedimenti erano stati emessi anni prima dell’aggiudicazione, su istanza RAGIONE_SOCIALE stessa società debitrice esecutata, e non erano stati oggetto di alcuna opposizione nei termini.
Ha, in sostanza, ritenuto che eventuali censure rispetto ai suddetti provvedimenti avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando l’ordinanza di riduzione del pignoramento e l’ordinanza di vendita, cosa che non era avvenuta, con ciò essendosi determinata la sanatoria di ogni eventuale vizio.
2.2 Tanto premesso, risulta, in primo luogo, manifestamente destituita di fondamento la tesi RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, secondo la quale l’ordinanza di riduzione del pignoramento sarebbe viziata da nullità insanabile, ovvero sarebbe addirittura giuridicamente inesistente e, come tale, la sua (pretesa) illegittimità sarebbe denunciabile senza limiti di tempo.
2.2.1 Di certo, una siffatta qualificazione giuridica dei (pretesi) vizi RAGIONE_SOCIALE suddetta ordinanza non potrebbe essere ricollegabile alla circostanza che sia stato posto in vendita un bene intercluso e senza accesso, non esistendo alcuna disposizione di legge che lo vieta, ed essendo stata data adeguata notizia RAGIONE_SOCIALE situazione nell’ordinanza di vendita e nella relativa pubblicità.
2.2.2 Neanche potrebbe attribuirsi rilievo, nel medesimo senso, al fatto che il bene posto in vendita, aggiudicato e trasferito, non coincideva con quello oggetto dell’originario pignoramento, in quanto ciò costituisce l’inevitabile conseguenza del frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati e RAGIONE_SOCIALE riduzione del pignoramento solo ad alcune delle autonome unità immobiliari derivanti da detto frazionamento.
2.2.3 L’eventuale inopportunità, o finanche la (pretesa) illegittimità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno disposto il frazionamento dei beni pignorati e la successiva riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., con esclusione dal vincolo di alcune delle autonome unità immobiliari catastali derivanti dal suddetto frazionamento, non costituisce certo causa di nullità insanabile RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva, onde avrebbe dovuto essere fatta necessariamente fatta valere con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso quei provvedimenti, come sostanzialmente ritenuto dal tribunale.
2.3 D’altra parte, le unità immobiliari oggetto di frazionamento che non sono state poste in vendita erano state espressamente liberate dal pignoramento; di conseguenza, non sarebbe stato in alcun modo possibile disporne la vendita unitamente a quelle ancora assoggettate al relativo vincolo.
Sono, allora, manifestamente infondate anche le censure con le quali si fa riferimento alla nozione di vendita di aliud pro alio , denunciando una pretesa illegittimità RAGIONE_SOCIALE vendita e del trasferimento all’aggiudicatario di un bene sostanzialmente diverso da quello in orine oggetto del pignoramento.
Una volta avvenuto il frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati e disposta la liberazione dal pignoramento di alcune delle unità immobiliari (divenute autonome sul piano catastale) derivanti da tale frazionamento, sono rimaste legittimamente assoggettate al pignoramento solo le residue unità immobiliari (anch’esse dotate di autonomo identificativo catastale, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata), le quali sono state poste in vendita, aggiudicate e trasferite agli aggiudicatari.
Quindi, nella specie, è stata, del tutto correttamente, disposta la vendita, proprio ed esattamente, dei beni (ancora) assoggettati al pignoramento , cui hanno fatto seguito l’aggiudicazione e
il trasferimento degli stessi, come, ovviamente ed inevitabilmente, avviene in tutti i casi in cui è disposta una riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c..
2.4 È, infine, appena il caso di osservare che la giurisprudenza di questa Corte in ordine al cd. vizio di aliud pro alio (al quale la società ricorrente fa più volte riferimento) nella vendita forzata, a tutto concedere, riguarda la corrispondenza tra il bene oggetto dell’ordinanza di vendita e quello in concreto trasferito all’aggiudicatario (nell’ottica RAGIONE_SOCIALE tutela dell’acquirente), non certo la corrispondenza tra il bene oggetto del pignoramento e quello di cui è disposta la vendita, soprattutto se ciò avvenga, come nella specie, a seguito di un frazionamento catastale e di una successiva riduzione dello stesso pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., disposti sulla base di provvedimenti non più contestabili in quanto non impugnati tempestivamente co n l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c..
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 490 c.p.c. nel testo vigente alla data del 26-2-2015 e nel testo attualmente in vigore. Violazione degli artt. 13 e 23 del D.L. 276-2015 n. 83 convertito in l. 6-8-2015 n. 132. Violazione dell’ art. 161 quater disp. att. al c.p.c. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c. ».
La società ricorrente sostiene di avere denunciato, con la sua opposizione, che era stata omessa la pubblicità straordinaria disposta con l’ originaria ordinanza di vendita del 26 febbraio 2015 (in particolare, sarebbe stata completamente trascurata la pubblicazione nei quotidiani ‘ La Repubblica ‘, il ‘ Giornale di RAGIONE_SOCIALE ‘, ‘ Quotidiano di RAGIONE_SOCIALE ‘, nel quindicinale di informazioni ‘ Rivista aste giudiziarie ‘ e nel c.d. ‘ Postal target ‘ ). Contesta, altresì, che il tribunale avrebbe respinto tale motivo di opposizione, perché, a suo avviso, alla vendita forzata dovrebbe applicarsi il nuovo testo dell’art. 490 c.p.c., introAVV_NOTAIOo con l’art. 13 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con
modifiche in legge 6 agosto 2015 n. 132, mentre la vendita era stata disposta anteriormente e, quindi, ad essa erano applicabili le disposizioni previgenti.
Il motivo è inammissibile.
In realtà, come emerge chiaramente dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione cui fa riferimento la società ricorrente sulla base di due diverse ed autonome rationes decidendi , entrambe da sole sufficienti a sostenere la decisione.
Oltre all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova formulazione dell’art. 490 c.p.c. ai nuovi esperimenti di vendita fissati successivamente alla data del 27 giugno 2015, anche se in caso di ordinanza di vendita emessa anteriormente, ha, infatti, rilevato che erano state, comunque, disposte « con circolare del 19.2.2018, nuove modalità in tema di pubblicità degli avvisi di vendita, prescrivendo, in particolare, che le stesse ‘troveranno applicazione con riferimento sia alle ordinanze di delega emesse successivamente alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente circolare, sia con riguardo alle ordinanze di delega già emesse prima di tale data’ », il che implicava « una rettifica delle formalità pubblicitarie in precedenza impiegate, disponendone l’operatività non solo alle ordinanze di delega da emettere, ma altresì a quelle già aAVV_NOTAIOate ».
In altri termini, anche a prescindere dalla ragione di una immediata e diretta applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova formulazione dell’art. 490 c.p.c. (con una soluzione la cui correttezza può qui, pertanto, lasciarsi inesplorata), il tribunale ha, comunque, affermato che l’originaria ordinanza di vendita era stata in concreto modificata, proprio con riguardo alle forme di pubblicità straordinaria, sulla base di una circolare generale emessa dal giudice dell’esecuzione, da intender si come provvedimento valido per tutte le procedure esecutive in corso.
Questa ratio decidendi , autonoma e da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata sul punto in contestazione, non risulta oggetto di specifiche censure: di conseguenza, il motivo di ricorso in esame è da ritenere, per ciò solo, inammissibile.
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 568, 569 e 586 c.p.c. in relazione anche all’ art. 108 l. fallimentare. Violazione dell’ art. 113 c.p.c. Violazione dell’ art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c. ».
La società ricorrente deduce di avere chiesto vanamente al giudice dell’esecuzione la sospensione RAGIONE_SOCIALE vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. in quanto il prezzo offerto sarebbe stato, a suo dire, di gran lunga inferiore a quello giusto e sostiene che il relativo motivo di opposizione avverso il decreto di trasferimento, comunque emesso, sarebbe stato respinto dal tribunale con il mero ed acritico richiamo di una « giurisprudenza alquanto restrittiva RAGIONE_SOCIALE S.C. », che contesta.
Il motivo è infondato.
4.1 In primo luogo, il richiamo operato dalla società ricorrente alla sostituzione dell’originario professionista delegato per la vendita, per « gravi e ripetute irregolarità riscontrate nella gestione delle deleghe conferite » che avevano « compromesso il rapporto di fiducia » con il giudice dell’esecuzione, risulta generico, in quanto non specifica adeguatamente tutte le irregolarità ritenute rilevanti a tal fine dal giudice dell’esecuzione , né in quale eventuale maniera esse abbiano influito sullo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedura.
Comunque, per quanto riferito nel ricorso in merito a tali irregolarità, certamente non si tratta di circostanze che possano essere considerate illeciti fattori perturbativi esterni rispetto al regolare procedimento di vendita, come tali rilevanti ai sensi dell’art. 586 c.p.c..
4.2 Per ogni altro profilo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata risulta del tutto conforme, sui punti in contestazione, al consolidato indirizzo di questa Corte in materia esecutiva (di recente ribadito anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE non assimilabilità delle discipline RAGIONE_SOCIALE liquidazione concorsuale ed individuale, così escludendosi l’applicabilità alla seconda delle conclusioni raggiunte per la prima), che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale « il ‘prezz o giusto’ rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione RAGIONE_SOCIALE vendita -è quello ottenuto all ‘ esito di una sequenza procedimentale RAGIONE_SOCIALE fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l ‘ art. 108 L.F., dovendo, peraltro, escludersi un ‘ applicazione analogica di quest ‘ ultima norma in ragione RAGIONE_SOCIALE disomogeneità strutturale RAGIONE_SOCIALE fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione RAGIONE_SOCIALE discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c. » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3887 del 12/02/2024, Rv. 670097 -01; in precedenza, sui presupposti per la sospensione RAGIONE_SOCIALE vendita ai sensi dell’art. 596 c.p.c., in senso conforme, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146 -03; Sez. 3, Ordinanza n. 1639 del 19/01/2023, Rv. 666983 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755 – 01).
5. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, come in dispositivo, con riguardo ai soli controricorrenti aggiudicatari.
Nulla è, invece, a dirsi in ordine alle spese del giudizio, per quanto riguarda l’intimat a RAGIONE_SOCIALE (che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed è rappresentata da RAGIONE_SOCIALE), che non ha svolto regolare attività difensiva.
Infatti, in caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n.
22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).
Nella specie, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha partecipato alla presente fase del giudizio per il tramite RAGIONE_SOCIALE sua rappresentante RAGIONE_SOCIALE (asseritamente, in virtù di procura notarile del 4 maggio 2021, a rogito del AVV_NOTAIO, notaio in Milano, Repertorio NUMERO_DOCUMENTO) che, a sua volta, si è costituita in persona RAGIONE_SOCIALE funzionaria NOME COGNOME, la quale si è qualificata procuratrice (quindi rappresentante volontaria) RAGIONE_SOCIALE stessa in virtù di procura rilasciata in data 5 agosto 2022, con atto in autentica del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO in Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 (in tale qualità la COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo).
Le indicate procure non sono state però proAVV_NOTAIOe in giudizio e neppure si rinvengono agli atti legittimamente a disposizione del Collegio al momento RAGIONE_SOCIALE decisione.
Il controricorso per RAGIONE_SOCIALE è, pertanto, inammissibile.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Ci-