Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8678/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 51 del 30/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-previo precetto per l ‘ importo di Euro 2.670.080,73, la RAGIONE_SOCIALE promuoveva esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME azionando il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 633 del 17/4/2020 (che condannava l ‘ esecutato al pagamento della somma di Euro 2.382.459,06) e pignorando i crediti dallo stesso vantati nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd ‘ s a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in relazione al sinistro da cui era scaturita la condanna in favore della procedente;
-all ‘ udienza ex art. 548 c.p.c. il rappresentante generale degli Assicuratori dei Lloyd ‘ s rendeva in udienza la dichiarazione di cui all ‘ art. 547 c.p.c., in particolare riconoscendo che RAGIONE_SOCIALE era «titolare di un diritto all ‘ indennizzo assicurativo in forza della polizza n. 10201822Y, in relazione al giudizio avanti il Tribunale di Treviso (RG 6412/2014), deciso con sentenza n. 633 del 2020, pari al massimale assicurato previsto dalla Polizza sopra citata», polizza che veniva allegata e che prevedeva un massimale di Euro 2.500.000,00;
-il legale della creditrice procedente chiedeva, in via principale, l ‘ assegnazione dell ‘ intera somma precettata (dovendosi computare gli interessi maturati e il ritardo dell ‘ assicuratore, in mora, nel pagamento dell ‘ indennizzo al proprio assicurato) e, in subordine, contestando la dichiarazione resa, domandava l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo fino al predetto importo;
-con successiva ordinanza ex art. 553 c.p.c. in data 22/10/2020, il giudice dell ‘ esecuzione assegnava a RAGIONE_SOCIALE il credito pignorato fino alla concorrenza dell ‘ intero importo precettato;
-pagato l ‘ importo di Euro 2.500.000,00 gli Assicuratori dei Lloyd ‘ s sottoscrittori del certificato n. 10201822Y (menzionato nella dichiarazione) proponevano ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ‘ ordinanza di assegnazione (segnatamente, «ricorso in opposizione ad ordinanza di
assegnazione ex art. 617 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 549 cod. proc. civ.»), nella parte in cui aveva ecceduto l ‘ importo di Euro 2.439.594,69 (somma per la quale intendevano dichiararsi debitori) o, comunque di Euro 2.500.000,00: in particolare, affermavano l ‘ invalidità dell ‘ ordinanza perché l ‘ istanza di accertamento dell ‘ obbligo del terzo formulata dal creditore era generica, perché erano state violate le regole del sub-procedimento di accertamento dell ‘ obbligo del terzo (in particolare, il contraddittorio) e, nel merito, perché il credito assegnato, in ragione degli interessi e delle spese, era superiore al massimale di polizza, pur non essendo ravvisabile un comportamento di mala gestio dell ‘ assicuratore;
-dopo la fase endoesecutiva, gli Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE sottoscrittori del certificato n. 10201822Y introducevano il giudizio di merito;
-il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 51 del 10/2/2023, accoglieva l ‘ opposizione e così disponeva: «1) annulla parzialmente l ‘ ordinanza opposta, nella parte in cui a) assegna al creditore somme eccedenti rispetto all ‘importo di € 2.500.000,00 e b) nella parte in cui pone a carico del terzo le spese del procedimento; 2) dichiara l ‘ inammissibilità della domanda formulata dalla parte opponente volta alla riduzione dell ‘ importo oggetto di dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; 3) dichiara l ‘ inammissibilità della domanda formulata dalla parte convenuta nei confronti di soggetti estranei alla procedura esecutiva ed al presente giudizio di merito; 4) condanna la parte convenuta costituita al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano nell ‘ importo di € 9142,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.»;
-per quanto qui rileva, il giudice del merito affermava: «L ‘ ordinanza impugnata è stata emessa dal Giudice dell ‘ Esecuzione ai sensi dell ‘ art. 553 c.p.c. … Risulta dal verbale dell’ udienza del 28.9.2020 (in occasione della quale è stata assunta la riserva sciolta con la predetta ordinanza), che il legale del creditore aveva chiesto la pronuncia di un ‘ ordinanza di
assegnazione per l ‘ intero importo precettato e, in via subordinata, per il caso in cui il giudice non avesse ritenuto ciò possibile, l ‘ assegnazione parziale dell ‘ importo riconosciuto come dovuto, con prosecuzione del giudizio di accertamento dell ‘ obbligo del terzo, per il residuo, ex art. 549 c.p.c. Si deve pertanto ritenere che l ‘ ordinanza in contestazione sia stata pronunciata dal G.E. ai sensi dell ‘ art. 553 c.p.c., per un importo maggiore rispetto a quello oggetto della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., e che il G.E. abbia omesso di dar corso al necessario subprocedimento ex art. 549 c.p.c., sebbene richiesto in via subordinata dalla creditrice. … L ‘ opposizione va ritenuta fondata, dovendosi ritenere che il giudice dell ‘ esecuzione abbia erroneamente assegnato alla creditrice una somma superiore rispetto a quella oggetto di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., senza dar corso al necessario preventivo procedimento endoesecutivo di accertamento dell ‘ obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era stato fatto un espresso richiamo al valore del massimale, allegando documentazione con l ‘indicazione del valore di € 2500.000,00 per lo stesso, mentre l ‘ ordinanza in contestazione ha assegnato un importo pari al maggiore valore indicato nell ‘ atto di precetto. Non è stato avviato dal G.E., nonostante la richiesta del creditore, un subprocedimento ex art. 549 c.p.c., funzionale a garantire il contraddittorio tra le parti e ad assicurare altresì al debitore ed al terzo di svolgere ogni difesa tecnica in ordine alla contestata determinazione del credito. Dev ‘ essere pertanto ritenuta illegittima l ‘ ordinanza in contestazione nella parte in cui assegna, in violazione del contraddittorio e di quanto previsto dall ‘ art. 549 c.p.c., importi superiori rispetto al valore di € 2.500.000,00 oggetto di dichiarazione; la predetta ordinanza va pertanto, seppur limitatamente a tale parte, annullata.»;
-avverso quest ‘ ultima decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale successore in tutti i rapporti facenti contrattuali facenti capo agli Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal certificato di assicurazione n. 10201822Y;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ‘ intimato NOME COGNOME
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-dev ‘ essere esaminato in via prioritaria, perché logicamente preliminare, l ‘ ottavo motivo del ricorso, col quale la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 101, 102, 167, co. 2, 177 e 549 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», perché il Tribunale ha illegittimamente denegato l ‘ integrazione del contraddittorio (peraltro necessario) ai fini dell ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo nei confronti degli altri soggetti terzi pignorati che erano parti del procedimento esecutivo e nei cui confronti la creditrice aveva richiesto l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo»;
-il motivo è infondato;
-come già statuito da Cass. Sez. 3, 15/11/2024, n. 29491, Rv. 67361901, «I RAGIONE_SOCIALE di Londra non sono un assicuratore, ma una unione di assicuratori ( Members ) associati in gruppi ( RAGIONE_SOCIALE ), ciascuno dei quali ha personalità giuridica autonoma e risponde personalmente e non solidalmente della quota di rischio sottoscritta col singolo contratto. (Fattispecie anteriore alla costituzione della società per azioni di diritto belga ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , che costituisce un assicuratore a tutti gli effetti)»;
-nella fattispecie in esame, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è stata resa dal Procuratore Generale degli Assicuratori dei Lloyd ‘ s in relazione alla polizza n. 10201822Y e gli stessi Assicuratori hanno proposto, per tramite del Procuratore, l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.: proprio per la peculiare struttura dei Lloyd ‘ s (anteriore alla c.d. Brexit e, cioè, al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea ), non è configurabile una legittimazione estesa a tutti i members o syndicates , ma è proprio il procuratore generale – quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli underwriters della predetta polizza – ad avere la rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, la legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo (così anche Cass. Sez. U., 17/11/1999, n. 785), senza che possa ravvisarsi alcuna esigenza di coinvolgere anche altri e diversi assicuratori;
-col primo motivo, la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 547, 549, 553, 617 e 618 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», perché, «proposta dal terzo pignorato opposizione agli atti esecutivi avverso l ‘ ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. ex art. 553 c.p.c. sull ‘ erroneo presupposto che detta ordinanza fosse invece stata emessa ex art. 549 c.p.c. all ‘ esito del procedimento di accertamento dell ‘ obbligo del terzo, il Tribunale ha illegittimamente accolto l ‘ opposizione per motivi diversi (ordinanza emessa per un importo superiore alla dichiarazione di quantità di cui all ‘ art. 547 c.p.c.), illegittimamente introdotti ex novo dal terzo pignorato solo nella fase di merito»;
-la censura è infondata;
-si osserva che il ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardava espressamente l ‘ «Ordinanza di Assegnazione somme ex art. 549 e 553 cod. proc. civ. del Tribunale Civile di Treviso , emessa in data 22.10.2020 dal Giudice della Esecuzione»; in particolare, l ‘ opponente lamentava che «Con ordinanza del
22.10.2020, resa in unico contesto ai sensi sia dell ‘ art. 553 cod. proc. civ., sia dell ‘ art. 549 secondo comma cod. proc. civ., il Giudice dell ‘esecuzione … ha disposto l ‘ assegnazione in pagamento al creditore procedente di tutte le somme dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato a titolo di indennizzo assicurativo (giusta polizza n. NUMERO_DOCUMENTO) non nei limiti del massimale dichiarato, ma, in accoglimento della istanza del creditore procedente, ‘sino a concorrenza del credito vantato pari ad €. 2.670. 080,73, come da atto di precetto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese successive ‘ … La somma di cui il Giudice dell’ esecuzione ha disposto l ‘ assegnazione è superiore all ‘importo del massimale assicurato di € 2.500.000,00; e ciò, nonostante la dichiarazione ‘ di quantità ‘ resa dal terzo pignorato il 28.9.2020, ai sensi dell ‘ art. 547 cod. proc. civ., dalla quale risulta che il debitore esecutato è titolare di un diritto all ‘ indennizzo in forza della polizza n. 10201822Y, in relazione al giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso R.G. n. 6412/2014, pari appunto al massimale assicurato. Il Giudice della esecuzione, sulla base delle sole dichiarazioni rese da RAGIONE_SOCIALE ed in difetto di qualsivoglia prova, ed in difetto di qualsiasi contraddittorio, ha assegnato al creditore procedente una somma maggiore dell ‘ importo dichiarato, ritenendo che l ‘ assicuratore fosse in mora e che, pertanto, fosse tenuto a dare all ‘ assicurato integrale copertura senza tenere conto del limite del massimale»;
-il testo del ricorso introduttivo della fase endoesecutiva dell ‘ opposizione dimostra l ‘ inconsistenza della censura svolta dalla ricorrente, atteso che ab origine l ‘ opposizione prospettava l ‘ invalidità dell ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (e non soltanto ex art. 549 c.p.c., come afferma la AM RAGIONE_SOCIALE), viziata per aver esorbitato dalla dichiarazione di quantità resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato;
-è vero che l ‘ odierna controricorrente aveva altresì dedotto che il provvedimento era invalido per il mancato rispetto delle regole dell ‘ accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (si tratta di un ulteriore e distinto
profilo), ma – contrariamente a quanto sostenuto in questa sede – il giudice di merito non ha accolto l ‘ opposizione per ragioni diverse da quelle che erano state inizialmente introdotte col ricorso al giudice dell ‘ esecuzione, che è stato correttamente interpretato dal Tribunale, nella sua interezza e nell ‘ esercizio del potere di valutare l ‘ estensione della domanda;
-col secondo motivo, la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 100, 547, 549, 553, 617 e 618 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», perché «Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l ‘ opposizione sulla base dell ‘ erroneo presupposto che il G.E. avesse emesso ordinanza di assegnazione del credito in misura superiore alla dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato»;
-la censura è infondata;
-la AM Teknostampi sostiene che il terzo pignorato era privo di interesse a contestare l ‘ ordinanza di assegnazione del credito, conforme alla sua dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
-in proposito si rileva che «con l ‘ opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l ‘ ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell ‘ art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l ‘ esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l ‘ erronea interpretazione data dal giudice dell ‘ esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l ‘ illegittimità dell ‘ assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata» (Cass. Sez. 3, 14/05/2024, n. 13223, Rv. 67114602); l ‘ opposizione degli Assicuratori dei Lloyd ‘ s rientra appieno nell ‘ ambito delle facoltà difensive del terzo pignorato, atteso che – come già esposto è stata censurata proprio l ‘ inesatta interpretazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che era sì positiva, ma non nella misura stabilita dal giudice dell ‘ esecuzione;
-col terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 547, 553, 115 e 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.»,
perché «Il Tribunale ha ritenuto altresì fondata l ‘ opposizione sulla base del medesimo erroneo presupposto che il G.E. avesse emesso ordinanza di assegnazione del credito in misura superiore alla dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato, così travisandone il contenuto»;
-il giudice di merito ha affermato che «Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era stato fatto un espresso richiamo al valore del massimale, allegando documentazione con l ‘indicazione del valore di € 2500.000,00 per lo stesso, mentre l ‘ ordinanza in contestazione ha assegnato un importo pari al maggiore valore indicato nell ‘ atto di precetto»;
-il motivo è inammissibile: a sostegno della censura la ricorrente invoca il «vizio di travisamento della prova», ma il richiamo è totalmente inappropriato, sia perché la dichiarazione del terzo pignorato non è una prova, bensì un atto del processo di espropriazione forzata, sia perché le argomentazioni volte a contrastare la decisione di merito si risolvono in una petizione di principio («la decisione del Tribunale avrebbe avuto un ben diverso esito ove l ‘ informazione offerta dalla predetta dichiarazione non fosse stata travisata, bensì rettamente intesa nei termini illustrati nel motivo che precede»);
-col quarto motivo si deduce la «Nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 111, co. 6, Cost. e degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», perché, «Pur avendo fondato la decisione sulla decisiva ed assorbente circostanza che il G.E. avrebbe assegnato il credito in misura superiore alla dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato, il Tribunale si pone ugualmente la questione della mora dell ‘ assicuratore terzo pignorato ai fini dell ‘ eventuale superamento della misura della predetta dichiarazione per effetto degli interessi moratori, rendendo così la motivazione nel suo complesso a tal punto illogica da risultare sostanzialmente assente»;
-col quinto motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1219, 1223, 1224, 1375, 1917 e 2697 c.c. e 148
D.L.vo 209/2005 in relazione all ‘ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.», perché «In tema di assicurazione per rc, il Tribunale ha confuso mora con mala gestio ed ha pertanto erroneamente richiesto ai fini dell ‘ accertamento della prima un elemento (il comportamento colposo dell ‘ assicuratore) che è ad essa del tutto estraneo e che appartiene invece esclusivamente alla struttura giuridica della seconda»;
-col sesto motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1219, 1224, 1375 e 1917 c.c. e 148 D.L.vo 209/2005 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.», perché «Presupponendo ai fini della decisione una informazione probatoria (la mancanza di idonea costituzione in mora dell ‘ assicuratore) che risultava invece radicalmente contraddetta dalla documentazione in atti e dallo stesso riconoscimento dell ‘ assicuratore, il Tribunale è caduto in un evidente travisamento della prova avente ad oggetto l ‘ esistenza di una valida costituzione in mora dell ‘ assicuratore»;
-i predetti motivi – da esaminare congiuntamente, perché attinenti alle medesime argomentazioni della sentenza impugnata – sono inammissibili;
-infatti, è la stessa ricorrente ad affermare che la ratio decidendi si basa sull ‘ eccedenza del credito assegnato rispetto alla dichiarazione del terzo, sicché le suddette censure, in quanto rivolte ad argomentazioni addotte ad abundantiam , sono inidonee a scalfire la sentenza impugnata;
-col settimo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 95 c.p.c. e degli artt. 1175, 1176, 1219, 1224, 1375, 1917 c.c. e 148 D.L.vo 209/2005 in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.», in quanto «Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il G.E. avesse posto a carico del terzo pignorato le spese del procedimento esecutivo, mentre dette spese sono state dal G.E. poste correttamente a carico del debitore»;
-il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) dell ‘ odierna ricorrente, quale creditrice procedente, a far valere l ‘ eventuale erroneità delle statuizioni riguardanti l’individuazione di un diverso soggetto
gravato delle spese di registrazione dell ‘ ordinanza e, cioè, la questione se il relativo onere debba gravare sull ‘ esecutato o sul terzo pignorato;
-per quanto sinora esposto, vanno respinte le critiche della ricorrente alla sentenza impugnata, non potendo la Corte rilevare ex officio diversi vizi della pronuncia di merito (la quale ha, contravvenendo al consolidato principio della natura meramente rescindente dell’opposizione formale, annullato solo parzialmente l ‘ ordinanza di assegnazione, così di fatto sostituendola, anziché rimettendo, come sarebbe stato doveroso, ogni ulteriore intervento al solo competente giudice dell’esecuzione );
-in definitiva, inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, nonché infondati il primo, il secondo e l’ottavo, il ricorso va rigettato;
-alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi in relazione al valore dell’opposizione formale decisa con la sentenza qui gravata, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.800 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,