SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2711 2025 – N. R.G. 00000137 2024 DEPOSITO MINUTA 03 08 2025 PUBBLICAZIONE 03 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 137/2024, promossa da:
, rappresentata e
difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in INDIRIZZO
INDIRIZZO
Contro:
, contumace
contumace
contumace
Conclusioni delle parti:
Per
: come da atto
di citazione.
Concisa esposizione dei motivi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, creditrice procedente nella procedura esecutiva sub n. RGE 301/2018 -Tribunale di Firenze, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro il verbale in data 30.9.2022, con il quale il professionista delegato della procedura, dott.ssa ha dichiarato che, in assenza di contestazioni, doveva intendersi approvato il progetto di distribuzione depositato in data 19.9.2022.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Quindi la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4.7.2025.
Osserva il Giudicante che l’opponente ha proposto opposizione avverso il verbale in data 30.9.2022, con il quale il Delegato della procedura ha dichiarato che, in assenza di contestazioni, doveva intendersi approvato il progetto di distribuzione depositato dal Delegato in data 19.9.2022.
Va rilevato che, come evidenziato anche dal GE nella fase cautelare dell’opposizione, l a mancata attivazione, da parte del professionista, cui era stata delegata la discussione sull approvazione del ‘ progetto, di quanto espressamente richiesto dal GE, ovvero di rimettere al medesimo gli atti in caso di opposizione, risulta evidente: con note scritte tempestivamente depositate in data 27.9.2022, infatti, parte creditrice aveva formulato osservazioni al progetto e di tali note, per le quali non sussiste obbligo di comunicazione da parte della cancelleria, non essendo atti del giudice ma di parte, sussistendo, invece, l’onere di visione per il professionista, quest’ultimo avrebbe dovuto dare atto.
Conseguentemente, non poteva essere adottato, da parte del Delegato, alcuna ‘approvazione per assenza di contestazioni’ , come invece avvenuto.
Il Delegato risulta, peraltro, essere stato avvisato dell’udienza di discussione sull’ opposizione davanti al GE nella fase cautelare, ma non risultano depositate dal professionista note esplicative; neppure, poi, il Delegato è intervenuto nella presente fase di merito del giudizio di opposizione.
Il GE, nella fase cautelare, rilevato che è stata proposta dalla parte creditrice opposizione agli atti esecutivi, ha correttamente evidenziato come non è possibile adottare in sede cautelare provvedimenti che siano già definitori, ed ha, pertanto, confermato la sospensione disposta, concedendo termine per l’introduzione del giudizio di merito, aggiungendo che, del resto, le contestazioni sono state svolte dal procedente, e la loro eventuale fondatezza avrebbe involto conseguentemente tutti i residui crediti, onde non poteva procedersi che alla sospensione integrale.
Nella presente fase di merito, va osservato che, come anche ritenuto dal GE nella fase cautelare sommaria dell opposizione ai fini della regolamentazione delle spese di detta fase, le doglianze di parte ‘ opponente sono parzialmente fondate, in quanto vanno riconosciuti, in primo luogo, gli importi a titolo d’interessi legali sulle spese anticipate, che non dovevano quindi essere espunti dalla precisazione del credito.
Vanno, inoltre, riconosciute le spese non documentate nell’importo richiesto dall’odierna opponente, trattandosi di somma non documentata ma che, oltre che riconoscibile in base alla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass. n. 36694/2021) risulta indicata in somma contenuta.
Così, parimenti, è fondata la doglianza dell’opponente relativamente alla differenza nell’indicazione dell’importo corrisposto al CTU, che, quindi, seppur pari all’esigua somma di euro 0,02, dev’essere riconosciuta.
I compensi richiesti dal legale di parte creditrice sono stati indicati entro i valori massimi, laddove il delegato nel progetto ha indicato i compensi medi.
Al riguardo va osservato che il GE, nella fase cautelare dell’opposizione, ha evidenziato come la richiesta di riconoscimento di importi prossimi al massimo non risulta motivata nella precisazione del credito e che, comunque, l’esecuzione ha avuto un ordinato svolgimento sino alla distribuzione, risolvendosi nella vendita al secondo tentativo e in circa due anni dalla delega, pur con le problematiche relative all emergenza pandemica verificatasi in corso di procedura. ‘
Anche lo stesso GE, con argomentazioni condivisibili, ha peraltro evidenziato che, vista la particolarità dell attività difensiva resasi necessaria dopo l attività del delegato, di cui si è detto quanto alla fase del ‘ ‘ riparto, i compensi di parte creditrice avrebbero dovuto essere riconosciuti, nel definitivo progetto, in misura superiore, se non direttamente ai valori massimi.
Deve, pertanto, ritenersi che l’individuazione del compenso vada effettuata con riferimento ai valori di cui alla nota spese depositata , ed, in particolare, nell’importo di euro 1.000,00 per la fase introduttiva, ed euro 800,00 per quella istruttoria.
Non può trovare accoglimento, invece, in questa sede, la richiesta di condanna del Delegato alla vendita, Dott.ssa al risarcimento dei danni causati, richiesti nella misura pari alle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Detta domanda risarcitoria non può trovare accoglimento in questa sede, non trattandosi di domanda funzionalmente connessa alla contestazione dell’opposizione, come, ad esempio, nel caso oggetto della pronuncia di Cass., ord. 7343/2025, relativa a domanda di accertamento del credito proposta dal creditore opposto che, come ritenuto, appunto, nel caso in questione dalla Suprema Corte, è invece funzionalmente connessa alla contestazione dell’opposizione, in quanto volta a dimostrare la sussistenza del rapporto di debito – credito posto a fondamento dell’assegnazione impugnata.
Nel caso di specie, invero, detta connessione funzionale della domanda risarcitoria non è ravvisabile, pur in presenza della condotta negligente del Delegato, che non ha provveduto a visionare, secondo l’obbligo che sullo stesso incombeva nello svolgimento del suo incarico, le contestazioni dell’odierna opponente, non provvedendo alla rettifica del piano di riparto neppure a seguito dell’interlocuzione con il legale di e dopo l’invio, da parte di quest’ultima, della mail pec in data 10.10.2022, con la quale era ulteriormente sollecitata la rettifica, provvedendo, invece, erroneamente, all’ ‘approvazione per assenza di contestazioni’ del riparto; condotta suscettibile d’integrare gli estremi della responsabilità, avendo causato la necessità della formulazione dell’opposizione, e dell’introduzione del successivo giudizio di merito, che potrà, eventualmente, essere fatta valere in successivo, autonomo giudizio.
Quanto alle spese, deve tenersi conto del parziale accoglimento dell’opposizione, secondo quanto detto, atteso il rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi altresì considerare, come già evidenziato dal GE, che né gli altri creditori né il debitore hanno contrastato l’opposizione, e che il professionista delegato non è parte opposta in senso stretto, onde non può ravvisarsene alcuna soccombenza (e salva restando la responsabilità per il pregiudizio arrecato, di cui si è detto supra) , il che induce a ritenere l’esistenza di giusti motivi per disporre, ex art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio inter partes.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, ammette l’opponente
al riparto per l’importo degli
interessi legali sulle spese anticipate per portare avanti la procedura esecutiva sub n. RGE 301/2018- Tribunale di Firenze, pari ad euro 107,82 alla data del 27.9.2022;
2) Ammette l’opponente al riparto per le spese telefoniche/telematiche per euro 85,00;
3) Ammette l’opponente al riparto per le spese di CTU per l’importo pari ad euro 1.569,43;
4) Ammette l’opponente al riparto per le spese del legale per l’importo di euro 1.000,00 per la fase introduttiva, e per l’importo di euro 800,00 per la fase istruttoria;
5) Respinge, per la restante parte, l’opposizione;
6) Dichiara compensate inter partes le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, il 3.8.2025.
Il Giudice Estensore Dott.ssa NOME COGNOME