Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8446/2023 R.G. proposto da:
NOME e NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2187/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 497/1996, aveva ordinato l’abbattimento dell’edificio in proprietà di RAGIONE_SOCIALE, siccome in violazione delle distanze minime fra costruzioni. Precisamente il dispositivo della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo, per quanto qui rileva, era del seguente tenore testuale:<>.
A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, venivano instaurati presso il Tribunale di Belluno due processi esecutivi:
-dapprima, il procedimento esecutivo n. 729/1998 r.es., promosso dal dante causa di NOME e NOME COGNOME che aveva successivamente ad esso rinunciato;
poi, il procedimento esecutivo n.162/2000 r.es., promosso dai COGNOME nei confronti degli attuali proprietari del Condominio, succeduti alla RAGIONE_SOCIALE
Nel corso di detto ultimo procedimento, il giudice dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza 30.06.2017, con la quale aveva stabilito che la demolizione andava eseguita in base alla soluzione n. 3 del c.t.u. (a tal fine nominato nel procedimento esecutivo) e in conformità alle indicazioni del c.t.u. nominato nella causa di merito.
Avverso detta ordinanza i COGNOME avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Con atto di citazione ex art. 615, comma 2 c.p.c., i COGNOME convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza 30.06.2017 emessa ex art. 612 c.p.c. nel corso del procedimento di esecuzione n. 162/2000 r.es.
Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.
Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 182/2021, rigettava l’opposizione.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i COGNOME
Anche nel giudizio di impugnazione si costituivano il COGNOME e la COGNOME, mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022 dichiarate inammissibili le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e dichiarata l’estromissione dal giudizio di NOME COGNOME (in quanto non titolare di alcuna proprietà all’interno del condominio) respingeva l’impugnazione, con conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i Da Pian, articolando tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’Avv. NOME COGNOME in proprio e quale difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Parte ricorrente, ricevuta comunicazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. contenente sintetica proposta di definizione del giudizio, ha presentato istanza ai fini dell’ottenimento della decisione.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre hanno depositato memoria sia il Difensore dei ricorrenti sia l’Avv. NOME COGNOME quale Difensore di NOME COGNOME, entrambi in proprio e quali unici eredi di NOME COGNOME (venuta a mancare il 23 maggio 2023).
La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
La vicenda, sottesa al ricorso, trae origine dai lavori di costruzione del Condominio ‘ Ai Molini ‘ iniziati il 13.10.1983 (con concessione edilizia del 14.10.1983) da parte della società RAGIONE_SOCIALE – i cui appartamenti sono stati venduti agli intimati – sul mappale 298 del fg. 25 del Comune di Alleghe, confinante a sud-ovest con i mappali 295-296 di proprietà Da Pian.
Per come accertato nel giudizio di merito (che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 497/1996, divenuta sul punto definitiva), la costruzione del Condominio è avvenuta, per quanto rileva in questa sede, in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dall’art. 873 c.c., dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dal Regolamento Edilizio Comunale di Alleghe.
All’esito del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (R.G.E. 162/2000), il G.E., con l’ordinanza di data 30.6.2017, ha individuato quale modalità di esecuzione del titolo il progetto n. 1 del C.T.U., denominato Demolizione Minima (che prevedeva la realizzazione di n. 2 spicchi nella parete più interna della risega del Condominio).
Gli esecutanti, non condividendo la predetta statuizione, hanno promosso il giudizio di opposizione, poi definito dalla Corte d’appello di
Venezia, con sentenza n. 2187/2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
In sostanza il presente giudizio di legittimità ha ad oggetto una opposizione, proposta dai creditori procedenti in una procedura di esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che ha determinato le modalità di attuazione dell’obbligo contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna all’arretramento delle parti di un fabbricato realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni, di cui pare pacifico l’avvenuto passaggio in giudicato). I ricorrenti deducono l’erroneità della modalità di esecuzione, decretata dal G.E. e confermata in sede di appello, in quanto contrastante con il titolo che, in tesi difensiva, imporrebbe di arretrare l’intera parete più interna della risega del Condominio, come individuato nel progetto n. 3 del C.T.U. ing. COGNOME (e non soli due spicchi all’interno).
Tanto premesso, il Collegio non può che condividere il preliminare rilievo contenuto nella proposta di definizione anticipata, e cioè che il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto tale tipologia di opposizione ha ad oggetto proprio la contestazione del diritto del creditore di procedere (in tutto o in parte) all’esecuzione forzata. Pertanto, non è mai configurabile un interesse del creditore procedente a proporre opposizione all’esecuzione.
Il creditore procedente al più può formulare opposizione ai sensi dell’art. 617 comma secondo c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che, in tesi difensiva, non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.
Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale gli odierni ricorrenti, con istanza 25 luglio 2017, avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza 30 giugno 2017 con la quale il giudice
dell’esecuzione aveva stabilito le modalità con le quali la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita.
Ne consegue che ha errato il giudice dell’esecuzione, quando, con ordinanza 14 giugno 2019, ha qualificato l’istanza quale opposizione all’esecuzione; come pure ha errato: dapprima, il giudice di primo grado, quando, senza prendere in considerazione questo preliminare profilo, ha rigettato l’opposizione nel merito senza verificare anche la invece determinante tempestività della sua proposizione; e, poi, la corte territoriale, quando, con la sentenza impugnata nel ricorso in esame, ha confermato il rigetto dell’opposizione nel merito, senza preliminarmente rilevare l’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza su domanda da definirsi quale opposizione agli atti esecutivi.
In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello.
Per le ragioni che precedono, qui deve procedersi, in tal modo pronunciandosi sul ricorso, a cassare senza rinvio la sentenza di appello, non essendo stata finora rilevata – non solo l’originaria tardività dell’unica opposizione proponibile dai creditore, ma nemmeno l’inammissibilità di quel gravame ed in assenza di giudicato interno esplicito contrario.
I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente per il giudizio di appello (attesa l’inammissibilità di quel grado), spese che si liquidano in euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte:
decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza gravata;
condanna i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese sostenute da NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi in proprio e quali unici eredi di NOME COGNOME:
per il giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché
per il presente giudizio di legittimità, spese che liquidano in euro 3200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025, nella camera di consiglio