Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18706/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di FIRENZE n. 216/2022 depositata il 07/02/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, qualificandosi cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE, procedette a notificare un atto di precetto e un successivo atto di pignoramento immobiliare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Entrambi gli atti furono opposti dalla RAGIONE_SOCIALE, con distinte procedure di sospensione e instaurazione di due diversi giudizi di merito, che procedettero separatamente dinanzi al Tribunale di Siena.
Il Tribunale, nella causa di opposizione all’atto di pignoramento, svoltasi nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, dante causa dell’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE, omessa la riunione con il procedimento di opposizione al precetto, con sentenza n. 1016/2017 pubblicata il 18/10/2017 decise l’opposizione avverso il pignoramento immobiliare, accogliendola.
La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 216/2022 pubblicata il 07/02/2022, ha dichiarato inammissibile l’appello , ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata in causa di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, impugnabile direttamente in cassazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 29/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.
R.g. n. 18706 del 2022
Ad. 29/11/2023; estensore: NOMECOGNOME
I) violazione e falsa applicazione di legge artt. 39, 112 e 132 cod. proc. civ . in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. La società ricorrente, sostiene che vi sia un vizio nella sentenza impugnata, per non essere stata dichiarata, ex art. 39 cod. proc. civ., la litispendenza tra la causa recante n. 633/2015 RG e la causa recante n. 3332/2015 RG innanzi al Tribunale di Siena).
II) violazione e falsa applicazione di legge artt. 101, 132, 153, 183 e 190 cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 4 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE sostiene l’irritualità e comunque l’illegittimità della dichiarazione della sua contumacia, causata da omissioni imputabili all’ufficio giudiziario.
III) v iolazione e falsa applicazione di legge dell’art. 615 c od. proc. civ . in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La RAGIONE_SOCIALE deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale di Siena avesse pronunciato su un’opposizione agli atti esecutivi e non su un’opposizione di merito
IV) v iolazione e falsa applicazione dell’art. 66 r.d. n. 267 del 1942. La RAGIONE_SOCIALE contesta la questione degli effetti della revocatoria sulle varie cessioni di credito che avevano condotto alla titolarità del credito azionato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
V) violazione e falsa applicazione di legge, art. 96 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite, in quanto essa aveva instaurato il secondo giudizio, quello deciso con sentenza n. 1016 del 2017 del Tribunale di Siena, nella piena consapevolezza della preventiva instaurazione di altro giudizio di opposizione, abusando in tal modo dello strumento processuale.
VI) violazione e falsa applicazione di legge, art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE chiede la revoca della condanna alle spese quale conseguenza della riforma della sentenza della Corte territoriale.
In via preliminare il Collegio osserva che il Presidente di sezione delegato ha emanato proposta di definizione accelerata, in data 17/06/2023, sulla base di mancanza degli elementi autentici di identificazione della copia della sentenza allegata al ricorso e di « di manifesta infondatezza, siccome il dirimente terzo motivo, relativo all’assorbente rilievo di inammissibilità dell’appello per qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. ».
RAGIONE_SOCIALE con atto del 19/09/2023, e quindi tempestivamente, ha chiesto la decisione, senza nulla dedurre in ordine alla mancanza di segni di autenticazione nella sentenza della Corte territoriale e si è riportata ai motivi originari del ricorso. Soltanto successivamente alla proposizione del ricorso sono stati prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE documenti ai fini della procedibilità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., con efficacia asseritamente sanante del profilo formale.
Il Collegio ritiene che allo stato la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia originariamente depositata della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (Cass. n. 5771 del 24/02/2023 Rv. 666908 -01; Cass. n. 26597 del 14/09/2023), tutti di ambito camerale, posto che la questione, di particolare rilevanza di diritto, è destinata a essere trattata in pubblica udienza di prossima fissazione.
L’istanza di decisione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo argomentato in ordine ai motivi di ricorso e alla prospettata ragione di manifesta infondatezza dell’impugnazione , sui quali la proposta del Presidente delegato si era pure pronunciata, rilevando
la questione assorbente dell’ infondatezza dell’impugnazione di legittimità, in quanto la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto che quella di primo grado fosse una sentenza pronunciata in unico grado, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. e quindi impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione.
In ricorso, peraltro, la RAGIONE_SOCIALE non riporta alcuna parte della sentenza n. 1016 del 2017 del Tribunale di Siena dalla quale poter desumere che il Tribunale avesse deciso su di un’opposizione all’esecuzione , o di merito, e che quindi l’impugnazione in appello fosse corretta. In atti, invero, risulta allegata la sentenza del Tribunale di Siena, molto concisa, che reca nell’intestazione la dizione « opposizione all’esecuzione » di per sé non dirimente, trattandosi verosimilmente di stampigliatura posta dalla cancelleria, e che si conclude con dispositivo di dichiarazione di inefficacia del pignoramento (in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva la titolarità del credito non essendone la cedente RAGIONE_SOCIALE a sua volta titolare).
La giurisprudenza di questa Corte afferma che (quale espressione di un orientamento costante e stabile si vedano Cass. n. 12872 del 22/06/2016 Rv. 640421 – 01 e Cass. n. 11012 del 14/05/2007 Rv. 597778 – 01) l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice che ha pronunciato il provvedimento abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia inteso compiere, con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica e in tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo , esso può essere legittimamente
esercitato dal giudice ad quem , e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità’ stessa dell’impugnazione.
Nella specie, alla pag. 6 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha inequivocabilmente qualificato la sentenza di primo grado come emessa all’esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi , sulla base dell’avvenuta proposizione della causa dopo l’udienza di cui all’art. 618 , comma 1, codice di rito e in forza dell’intestazione dell’ atto di opposizione (quale «agli atti esecutivi»).
In tal modo il giudice di merito ha esercitato con motivazione logica e scevra di vizi, sulla base degli atti di cui esso disponeva e in considerazione evidente dei tempi di proposizione dell’opposizione, il proprio potere di qualificazione dell’azione proposta e non sussistono margini, allo stato e stante l’ambito proprio del giudizio di legittimità, per opinare diversamente.
Deve, inoltre, ribadirsi che l’avvenuta proposizione del ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza d’appello non vale a rimettere in termini ai fini dell’impugnazione straordinaria, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Costituzione, avverso la sentenza di merito pronunciata in unico grado (in tema, sebbene nella vigenza dell’oramai abrogato art. 348 ter cod. proc. civ. e del testo previgente dell’art. 348 bis cod. proc. civ., si veda Cass. n. 9868 del 15/04/2021 Rv. 661143 – 01).
Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto manifestamento infondato , con esonero dall’esame dei singoli motivi, stante la radicale infondatezza dell’impugnazione .
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e sulla base dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La manifesta infondatezza e strumentalità, perché proposta con fini dilatori, dell’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE rende sussistenti i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (sui cui presupposti si rinvia a Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 – 02), il cui importo è liquidato, in dispositivo, nella stessa misura delle spese processuali.
Ritiene, inoltre, il Collegio che sussistano i presupposti per l’emanazione di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 4, codice di rito, in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della conclusione del giudizio in senso conforme alla proposta di definizione accelerata del Presidente delegato, che faceva in ogni caso perno sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione di legittimità in quanto proposta avverso sentenza d’appello resa in causa di opposizione agli atti esecutivi, il cui importo è liquidato in dispositivo (sui presupposti applicativi della sanzione di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. si vedano Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01 e Cass. n. 27947 del 04/10/2023 (Rv. 669107 – 01) , in ragione della metà dell’importo delle spese processuali.
L a decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché
al pagamento di euro 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di