Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione ex art. 617 c.p.c. Inammissibilità del ricorso
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 2/4/2025
Adunanza camerale sul ricorso 8699-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica come in atti, rappresentata e difesa da sé medesima, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
IGNACIO NOME COGNOME NOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso
da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (e per quest’ultima la sua mandataria, RAGIONE_SOCIALE);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Terni, depositata il 31/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 02/04/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 78/23, del 31 gennaio 2023, del Tribunale di Terni, che ne ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso ‘il provvedimento di chiusura’ della procedura esecutiva immobiliare, pendente innanzi a quel T ribunale, avente ad oggetto la quota di 1/6 dell’immobile sito in Terni, INDIRIZZO, intestato all’odierna ricorrente e proveniente dall’eredità paterna di NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare, instaurata da NOME COGNOME NOME COGNOME, che ha colpito la quota di 1/6 dell’immobile suddetto, venne incardinato il giudizio di divisione endoesecutiva, conclusosi – ad onta sia del dissenso manifestato dalla medesima ricorrente, sia della contestazione del condividente NOME COGNOME, motivata sull’esistenza di un diritto di
abitazione sull’immobile pignorato in favore dell’ulteriore condividente (ed incapace) NOME COGNOME – con la vendita dell’immobile e l’emissione del decreto di trasferimento, oggetto di opposizione in altro giudizio, anch’esso, a tutt’oggi, pendente innanzi a questa Corte.
Distribuito il ricavato della vendita, il provvedimento con cui è stata dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva è stato fatto oggetto di opposizione da parte della COGNOME. Iniziativa, questa, che il giudice adito a norma dell’art. 617 cod. proc. civ. – oltre a statuire il difetto di legittimazione passiva del custode del bene, nonché professionista delegato alla vendita, AVV_NOTAIO – dichiarava inammissibile, in assenza di contestazioni avverso il piano di riparto, peraltro eseguito regolarmente mediante il pagamento delle somme ivi previste in favore dei soggetti in esso indicati.
Avverso la sentenza la sentenza del Tribunale ternano ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base – come già detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 586 cod. proc. civ., con conseguente nullità del procedimento.
Lamenta la ricorrente che l’AVV_NOTAIO, custode dell’immobile e poi professionista delegato alla vendita dello stesso, ebbe a presentare – successivamente alla vendita un’istanza nella quale, chiedendo la liquidazione dei propri compensi, ha richiesto, tra l’altro, la restituzione dell’importo di € 262,00, quali spese vive a carico della procedura, evidentemente da lui stesso anticipate.
Si tratterebbe di questione ‘rilevante’, e ciò ‘sia perché evidentemente non sembra ammissibile la commistione di moneta
privata nell’ambito dello svolgimento di doveri d’ufficio; sia perché tali somme avrebbero dovuto essere anticipate dal procedente o per lo meno da altro creditore intervenuto; sia, soprattutto, perché non essendo stata mai depositata alcuna relazione, nessuno (soprattutto nessuno dei Giudici che si sono avvicendati) dal 2011 al 2019 ha mai potuto conoscere la questione’.
Si assume, dunque, che ‘la mancanza di terzietà del Pubblico Ufficiale ha viziato l’intero procedimento’, come confermato dal fatto che il procedimento esecutivo ‘ha malamente ed inutilmente compresso i diritti ereditari della scrivente di fatto svendendo ‘, visto che il prezzo di aggiudicazione è stato pari ad €. 123.750,00 , ‘un bene immobile originariamente valutato €. 376.942,50 per distribuire, dopo ben 5 o 6 esperimenti d’asta, solo €. 19.000,00 circa sufficienti a pagare appena le spese della procedura stessa e nessun credito’.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘il mancato raggiungimento dello scopo tipico della procedura e cioè la soddisfazione del creditore procedente con conseguente nullità del procedimento e lesione dei principi del giusto processo’.
Secondo la sentenza impugnata – assume la ricorrente ‘sono state rispettate tutte le fasi conclusive della procedura esecutiva ed i versamenti effettuati risultano esecutivi del piano di riparto approvato che prevedeva il pagamento dell’AVV_NOTAIO (difensore della creditrice procedente), dell’AVV_NOTAIO (professionista delegato) e della RAGIONE_SOCIALE Banca’.
In realtà, prosegue la ricorrente, ‘il piano di riparto prevedeva il pagamento della Sig.ra NOME COGNOME, dell’AVV_NOTAIO quale professionista delegato alla vendita e della Bper Banca’; senonché, solo in data 20 dicembre 2019, l’AVV_NOTAIO ha depositato anche i giustificativi dei pagamenti eseguiti in data 18-
19 dicembre 2019, ‘che con ogni evidenza non corrispondono ai soggetti di cui al piano di riparto tranne che per quanto riguarda l’AVV_NOTAIO stesso’.
Ciò, dunque, avrebbe ‘impedito una tempestiva opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. sul punto; tanto ciò è vero che la debitrice non ha potuto far altro che proporre tempestiva opposizione ex 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura dell’esecuzione’.
Pertanto, il ‘mancato raggiungimento dello scopo tipico della procedura esecutiva avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di improcedibilità del processo esecutivo la cui mancanza è impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ’.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. violazione dell’art. 101 e 102 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza che non ha pronunciato sulla pur richiesta domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO, che hanno effettivamente incassato le somme di cui al progetto di riparto definitivo.
Si assume che la sentenza impugnata avrebbe ‘chiaramente evidenziato’ (pag. 3 , capoverso 2) ‘la domanda di integrazione del contraddittorio di parte attrice in primo grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO quali soggetti che hanno effettivamente incassato le somme’.
Orbene, stante il ‘principio del litisconsorzio necessario nei giudizi oppositivi e nei conseguenti giudizi di riassunzione nel merito in sede distributiva’, nonché ‘a fronte dei principi del giusto processo, la legittimità dell’incasso da parte dell’AVV_NOTAIO, che mai si è dichiarato antistatario, nonché della RAGIONE_SOCIALE che non è chiaro in che modo sia subentrata alla RAGIONE_SOCIALE Banca (se cioè sia mandataria della RAGIONE_SOCIALE o cessionaria) ‘,
costituiva ‘ questione chiaramente oggetto del giudizio a quo ‘ , la quale non avrebbe potuto ‘che essere affrontata nel contraddittorio dello stesso AVV_NOTAIO e della RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che la ‘mancata integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei due soggetti che hanno effettivamente incassato le somme è suscettibile di violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. dal momento che non potrebbe dichiararsi legittimo l’incasso da parte dell’AVV_NOTAIO e della RAGIONE_SOCIALE se non nel loro pieno contraddittorio’.
Hanno Ha resistito all’avversaria impugnazione, con due distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati gli altri soggetti meglio identificati in epigrafe.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente e il controricorrente COGNOME hanno presentato memoria, in occasione sia dell’adunanza camerale del 19 dicembre scorso, sia della presente adunanza.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
9. Il ricorso è inammissibile.
9.1. Tale decisione s’impone, infatti, a norma dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
Il ricorso reca, invero, un’illustrazione della vicenda sostanziale e processuale, portata all’esame di questa Corte, tanto prolissa, quanto farraginosa; evenienza che – di per sé – non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi della norma summenzionata, salvo che non si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa (Cass. Sez. Un., ord. 30 novembre 2021, n. 37552, Rv. 662971-01).
Tale ultimo è, appunto, il caso in esame, perché la ricorrente non soddisfa l’onere di dimostrare la tempestività della proposta opposizione, nonché – almeno compiutamente – i motivi della stessa, tanto da far apparire almeno le censure oggetto dei motivi primo e secondo del presente ricorso, come ‘nuove’, se poste al confronto con il contenuto della sentenza impugnata e, in ogni caso, con quelle avanzate col solo rilevante ricorso introduttivo della fase sommaria della presente opposizione esecutiva formale.
La prima delle due carenze è, peraltro, assorbente, giacché ‘in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., l’opponente ha l’onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecut ivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione’ (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2024, n. 19932, Rv. 671817-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2012, n. 7051, Rv. 622630-01).
D’altra parte, anche la carenza di descrizione in merito ai motivi della proposta opposizione, specie se ragguagliati alla
ricostruzione che la sentenza impugnata fa delle doglianze proposte da NOME COGNOME a norma dell’art. 617 cod. proc. civ., corrobora l ‘esito dell’inammissibilità. Deve, infatti, darsi ulteriore seguito al principio secondo cui ‘ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta ded uzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare « ex actis » la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questio ne stessa’ (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).
Ancora (Cass. Sez. 3, ord. 6 aprile 2022, n. 11237), nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (da ultimo, esaustivamente in motivazione: Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478 Rv. 662368-02; Cass. Sez. Un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387, Rv. 659870-01, con ampi richiami di arresti precedenti).
In conclusione, il ricorso non è conforme, come detto, al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., applicabile, peraltro, nella specie, nel testo novellato dall’art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi, infatti, di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022, le modifiche apportate all’art. 366 cod. proc. civ. ‘hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a dec orrere da tale data’ (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 3 aprile 2023).
Invero, se già in forza del vecchio testo dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (che richiedeva l’esposizione ‘sommaria’
dei fatti della causa), si esigeva una narrativa idonea garantire al giudice di legittimità ‘di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata’ (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01), tale conclusione s’impone, vieppiù, alla luce del nuovo testo della norma, che esige addirittura una ‘chiara’ esposizione, e ciò nella pro spettiva della loro essenzialità ‘alla illustrazione dei motivi di ricorso’.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività in concreto rispettivamente svolte dai controricorrenti.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, a NOME COGNOME NOME COGNOME e a NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per la prima, in € 3.1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il secondo, in € 2.4 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della