Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23240 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
RECLAMO AVVERSO ESTINZIONE ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18587/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUALE MANDATARIA
DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1481/2020 del la CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 30 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
a ll’esito di procedur a di espropriazione forzata immobiliare svolta in danno di NOME NOME NOME COGNOME, il giudice dell’esecuzione
del Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza resa il 2 agosto 2019, dichiarò approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato ed estinta la procedura;
avverso detto provvedimento, i debitori esecutati dispiegarono reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. , assumendo, in sintesi, che le cambiali agrarie azionate non integrassero idonei titoli esecutivi, per carenza dei presupposti di legge;
il reclamo venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza poi confermata dalla decisione in epigrafe, resa a seguito di appello interposto dagli esecutati;
per quanto d’interesse, la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione impugnabile con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (e non già con il reclamo) anche quando il giudice contestualmente dichiari l’estinzione della procedura;
ricorrono per cassazione NOME e NOME COGNOME, uno actu, affidandosi a quattro motivi;
resite, con controricorso, l’originaria creditrice procedente, RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di (non meglio individuate) norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, parte ricorrente sostiene la correttezza dell’esperito rimedio ex art. 630 cod. proc. civ., in quanto all’estinzione « (quale esito ‘non ordinario’ della procedura) deve essere riconosciuta preminenza rispetto ad ogni altra statuizione ‘ordinaria’ (ad esempio, l’assegnazione di somme ex art. 598 cod. proc. civ.), talché il solo uso
r.g. n. 18587/2021 Cons. est. NOME COGNOME
del termine ‘estinzione’ sgombera il campo da ogni dubbio sulla metodologia impugnatoria »;
deduce ancora che comunque il giudice dell’esecuzione era tenuto ad operare, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio, il controllo sulla esistenza di un valido titolo esecutivo a base dell’azione intentata;
il terzo motivo, rubricato « omesso esame della natura di un atto processuale abnorme e nullo, decisivo per il giudizio » denuncia il mancato rilievo, ad opera della Corte d’appello, della abnormità della declaratoria di estinzione;
le doglianze così articolate -da esaminare congiuntamente, in quanto intrinsecamente connesse -sono infondate;
dalla – pur lacunosa – esposizione del fatto processuale operata in ricorso si evince che il provvedimento poi reclamato (di cui in ricorso manca la trascrizione del contenuto, in specie della parte motiva) è stato pronunciato dal giudice dell’esecuzione a seguito di contestazioni (in ordine alla idoneità in executivis delle cambiali agrarie azionate) sollevate dagli esecutati (odierni ricorrenti) avverso il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita;
ciò posto, l’argomenta re degli impugnanti collide, senza allegare alcun argomento – men che meno idoneo – per un critico ripensamento, con l’orientamento espresso da questa Corte – che merita convinta continuità – in forza del quale il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l ‘ opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’ estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d ‘ atto della chiusura fisiologica (cioè del non potersi compiere ulteriori atti) del processo di espropriazione, priva di autonoma portata precettiva, esulante dalle fattispecie legali di estinzione tipica dell’esecuzione e inidonea a precludere l’ impugnazione
dell ‘ approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l ‘ ultimo atto di quel processo (così Cass. 12/04/2018, n. 9175);
in adesione a detto indirizzo ermeneutico, il giudice territoriale ha ineccepibilmente escluso l’ammissibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso un provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato, nel quale la – pur affermata – estinzione assumeva valenza di ricognizione descrittiva della conclusione della procedura, non di accertamento di una delle situazioni (al fondo, legate all’inerzia dei soggetti titolati a dare impulso all’esecuzione) qualificate dal legislatore in termini di estinzione tipica;
l’ulteriore lagnanza del ricorrente (in ordine al mancato esercizio dei poteri officiosi di verifica del titolo esecutivo ad opera del giudice dell’esecuzione) pure correttamente non è stata esaminata dalla Corte di merito, siccome non veicolata con il giusto rimedio processuale;
quest’ultima considerazione giustifica la reiezione del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, sub specie di omesso esame di fatto decisivo, la mancata valutazione della inidoneità delle cambiali agrarie azionate a costituire titolo esecutivo: motivo, per altro verso, inammissibile, dacché non concretante la prospettazione di un « fatto » nell’accezione fenomenica, ovvero di concreto accadimento di vita, prescritto dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (con esclusione, quindi, di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: ex plurimis, Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 08/11/2019, n. 28887);
il quarto motivo, per nullità della sentenza o del procedimento, denuncia « una gestione della procedura del tutto errata » ad opera del giudice dell’esecuzione, consistita pure nell’aver consentito al creditore procedente di insinuarsi « per altra assunta ragione del pretendere, quale creditore non titolato, per ulteriori somme sguarnita di ogni obbligatorio documento »;
r.g. n. 18587/2021 Cons. est. NOME COGNOME
il motivo è inammissibile;
innanzitutto, per la gravemente lacunosa narrazione del fatto processuale: in palmare inosservanza del disposto dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente fa richiamo a presunti vizi della procedura esecutiva, senza però operare compiuti e puntuali riferimenti agli stessi e senza specificare quando e come siffatti vizi siano stati oggetto di denuncia in sede di merito;
in ogni caso, perché lo scrutinio di dette asserite invalidità, seppur per astratta ipotesi oggetto e thema decidendum dell’interposto reclamo, era precluso al giudice di merito dall’erroneo strumento di reazione adoperato, impregiudicata pure la valutazione della relativa ammissibilità o tempestività;
il ricorso è, in definitiva, rigettato;
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovut o, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione