Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24306/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME , in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con diritto di ricevere le notificazioni presso la sua PEC -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI COSENZA , in persona del legale rappresentante pro tempore
–
intimati – avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n. 609/2021 pubblicata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza n.609/2021 pubblicata il 15/03/2021 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dall’avv. NOME COGNOME nella controversia con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la provincia di Cosenza;
con riferimento ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo il Tribunale qualificava l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cod. proc. civ., e la dichiarava in parte qua inammissibile « perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 617 c.p.c. ;
CONSIDERATO CHE
per la cassazione della sentenza l’avv. COGNOME propone ricorso straordinario ex art.111 Cost., lamentando la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ., per errato conteggio dei 20 giorni previsti dall’art. 617 cod . proc. civ.;
la Cassa e l’Agenzia sono rimaste intimate;
l’opposizione proposta dall’avv. COGNOME aveva ad oggetto sia il merito della pretesa contributiva che i vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo;
il giudice a quo ha statuito anche sul merito della controversia, definendo il procedimento con una statuizione di rigetto, fondata sulla mancanza di contestazione degli obblighi contributivi da parte dell’avv. COGNOME e sulla prova dei fatti costitutivi da parte della Cassa;
secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass. 12/02/2024 n.3793, e precedenti richiamati;
in applicazione di questo principio di diritto l’opposizione proposta dall’avv. COGNOME nella parte relativa a i vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ.;
il giudice a quo ha errato nell’applicare la disposizione da ultimo citata perché il titolo esecutivo è stato notificato il 21/01/2019 e l’opposizione è stata iscritta a ruolo lunedì 11/02/2019, il giorno della scadenza del termine perentorio ex art.617 cod. proc. civ. (scadenza domenica 10/02/2019, prorogata ex art.155 comma quarto cod. proc. civ.);
il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio restitutorio al Tribunale di Cosenza, che senza vincolo di diversa composizione procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Cosenza, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.