SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 39 2026 – N. R.G. 00000713 2023 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO:
Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
nella causa civile n. 713/23 R.G. promossa posta in decisione all’udienza
del 19.11.2025
d a
(C.F.
, con il patrocinio dell’avv.
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.
),
con
il
patrocinio
dell’avv.
C.F.
C.F.
COGNOME NOME e dell’avv.
elettivamente domiciliata in
INDIRIZZO presso il difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F.
)
C.F.
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione quartapubblicata in data 25.5.2023 con il n. 1308/23.
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
voglia l’adita Corte di Appello, in riforma dell’impugnata sentenza n. 1308/2023 del Giudice del Tribunale di Brescia, pubblicata il 25.05.2023 e notificata in data 14 giugno 2023 e in accoglimento dei proposti motivi di appello, accogliere le domande e conclusioni licenziate dal sig. nella citazione introduttiva e, per l’effetto, dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza del provvedimento 13.01.1995 di rettifica del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. emesso dal Giudice dell’Esecuzione n. 248/84 del Tribunale di Brescia in favore della Convenuta appellata perché avente ad oggetto le particelle immobiliari contrassegnate mediante i numeri 29, 121 e 122 del foglio 17 del NCTR di Lumezzane (BS) mai menzionate nel decreto di trasferimento e nella previa ordinanza di vendita.
Dichiararsi in ogni caso nullo il provvedimento di rettifica suddetto perché emesso in violazione del principio del contraddittorio. In subordine, dichiararsi comunque nullo
e abnorme il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. per come modificato dal provvedimento di rettifica 13.01.1995 per avere lo stesso erroneamente indicato e precisato che i mappali 29, 121 e 122 del foglio 17 del NCTR del Comune di Lumezzane (BS) corrispondente agli originari mappali 1040 e 1141 del cessato Catasto Terreni sarebbero stati trasferiti in capo alla convenuta in piena proprietà invece che nella misura di 1/12 effettivamente pignorata mediante l’atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva n. 248/84 del Tribunale di Brescia. Sempre nel merito ed in accoglimento della proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., annullarsi la sentenza n. 1353/12 del Tribunale di Brescia confermata dall’ordinanza ex art. 348 cpc della Corte di Appello di Brescia emessa in data 26 giugno 2013, per avere la stessa erroneamente dichiarata proprietaria esclusiva della quota di 1/1 dei mappali 121 e 122 del foglio 17 del NCTR del Comune di Lumezzane (BS) senza verificare che nel processo esecutivo n.284/1994 i detti mappali (originariamente contrassegnati mediante i mappali 1040 e 1141 del cessato Catasto Terreni) erano stati pignorati e poi posti in vendita limitatamente alla quota ideale di 1/12; dichiararsi per l’effetto che l’attore è tuttora comproprietario della quota di 11/12 dei succitati mappali unitamente ai fratelli con lui esecutati nella suddetta procedura esecutiva n. 248/1984. Spese di entrambi i gradi del giudizio rifuse
Dell’appellat a:
Rigettarsi l’appello principale confermandosi la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto in via subordinata, riformarsi la parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata
dalla appellata e per l’effetto dichiararsi la proprietà della convenuta sui mapp. 121, 122 e 29 (per la parte non ceduta a terzi nel 2000) per usucapione abbreviata e, comunque, ordinaria; spese rifuse;
in subordine istruttorio: ferma l’opposizione alle istanze istruttorie avversarie si chiede disporsi l’acquisizione agli atti dell’intero fascicolo della esecuzione immobiliare n. 248/84 del Tribunale di Brescia; – ammettersi prove per interpello dell’attore e del convenuto sig. , nonché per testi (sigg.ri
,
,
,
e
) sui seguenti capitoli: 1 – vero che la convenuta dal giugno 1990 ha sempre coltivato e utilizzato anche per la caccia i terreni in Lumezzane (BS) di cui ai mapp. 29 sino alla vendita alla RAGIONE_SOCIALE in data 28/06/2000 e quelli di cui ai mapp. 121 e 122 sino ad oggi; 2 -vero che dal 28/06/2000 la RAGIONE_SOCIALE ha occupato ed edificato il terreno in Lumezzane (BS) di cui al mapp. 29 acquistato con atto 28/06/2020 da .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
diveniva proprietaria degli immobili siti in Lumezzane, identificati in catasto con i mapp.li 29,121, e 122 del fg 17 ( in origine mapp.li 1040 e 1411) in forza di decreto di trasferimento del 13 giugno 1990, rettificato con decreto del 13 gennaio 1995, nel processo esecutivo n. 248/1984 promosso da verso
e
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2019
pagina 4 di 14
conveniva in giudizio e proponendo due domande: I) previo accertamento della nullità del provvedimento di rettifica del 13.1.1195 del decreto di trasferimento dell’intera proprietà dei beni, poiché in contrasto con il pignoramento e l’ordinanza di vendita che avevano ad oggetto la quota di 1/12 della proprietà, la declaratoria che era comproprietario (unitamente agli altri esecutati ) della quota di 11/12 degli immobili; II) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 353/2012 del Tribunale di Brescia nel giudizio petitorio contro che aveva visto la soccombenza del convenuto, anche in relazione alla domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà del mapp.le 122 per usucapione.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, in via riconvenzionale rilevava di essere divenuta proprietaria dell’immobile per usucapione ordinaria o abbreviata.
restava contumace.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1308/23, rigettava le domande attoree e la riconvenzionale, compensava le spese processuali per un terzo, in ragione della reciproca soccombenza, condannava al rimborso dei residui due terzi in favore di adottando la motivazione così riassunta.
Qualificava la prima domanda opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c. 2 c.p.c.) in base al petitum -rimozione di un atto esecutivo- e alla causa petendi
-vizi inerenti alla regolarità formale; accoglieva l’eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, atteso che nulla aveva eccepito l’attore per oltre trent’anni, né aveva provato il momento in cui aveva avuto conoscenza (legale o di fatto) della rettifica, così da potersi valutare la tempestività dell’azione, che doveva essere proposta entro cinque giorni.
L’opposizione di terzo proposta era inammissibile in rito, poiché l’attore aveva censurato la motivazione adottata dal Tribunale di Brescia a fondamento della sentenza n. 353/12 deducendo: I) che erano state recepite acriticamente le considerazioni del C.T.U.; II) per aver applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. circa il titolo di acquisto della proprietà da parte di in violazione delle regole sull’onere della prova; III) per non aver accolto la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da che aveva offerto la prova di aver maturato i requisiti costitutivi del suo diritto di proprietà sul mappale 122.
Tali difese dimostravano che il reale interesse di non era quello di dedurre un proprio diritto pregiudicato dalla possibile esecuzione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n 353/12 del Tribunale di Brescia, bensì quello di sostenere le ragioni del convenuto, con la conseguenza che l’opposizione del terzo, in rito, era inammissibile
Entrano nel merito, la domanda era infondata avendo ad oggetto la richiesta di accertamento della proprietà di un terzo sul medesimo immobile del quale si
dichiarava proprietario, deduzioni tra loro incompatibili.
La sentenza era gravata da
Si costituiva resistendo all’impugnazione; proponeva appello incidentale subordinato all’accoglimento di quello principale; non si costituiva.
All’udienza del 19.11.2025 la causa passava in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di
Con il primo motivo denuncia l’ errore commesso dal Tribunale che ha implicitamente qualificato atto esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art, 1617 c.p.c., un atto totalmente abnorme quale quello di rettifica del 13.1.1995, che aveva trasferito all’aggiudicataria la proprietà di beni non pignorati né menzionati nel decreto di trasferimento, in violazione degli art. 99, 100, 163 c.p.c. nonché degli art, 24 e 42 della Cost.
Chiede che la sentenza sia riformata con la declaratoria di nullità assoluta/inesistenza del decreto di rettifica, che comporta l’accoglimento della domanda di accertamento della perdurante titolarità della quota di 11/12 dei mappali 121 e 122 del foglio 17, siccome mai pignorati, né usucapiti dall’appellata.
Con il secondo motivo contesta il rigetto della domanda di accertamento della
proprietà in suo favore che aveva proposto con opposizione di terzo ordinaria deducendo: I) che la declaratoria di inammissibilità in rito era sconfessata dal contenuto delle conclusioni riportate nella citazione introduttiva, ove aveva convenuto anche per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà che questi aveva tentato di ottenere verso a tutela di un proprio diritto in conformità all’art. 81 c.p.c.; II) le argomentazioni del rigetto nel merito, assumendo che le proprie allegazioni riguardo alla solidità del diritto vantato da non miravano ad appoggiare la sua domanda di usucapione, ma a dimostrare le lacune della sentenza impugnata con l’opposizione di terzo , che aveva riconosciuto quale titolo della proprietà di in base al decreto di rettifica del 13.1.1995, nonché a confutare la tesi che ella fosse mai stata nel possesso dei beni, al fine di paralizzare la domanda di usucapione, peraltro riproposta nella domanda riconvenzionale svolta nel presente giudizio.
Con il terzo motivo reitera le doglianze sollevate rispetto al rigetto dell’opposizione di terzo, sotto due profili.
Nel primo, evidenziando che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non aveva appoggiato la domanda di usucapione di come emergeva dal testo stesso della memoria depositata ex art. 183 comma I c.p.c. ove affermava che ‘non gli interessava sapere, posto che la questione è giuridicamente irrilevante nei suoi confronti, se il avesse o
meno fondatamente addotto di non avere usucapito, bensì evidenziare come in realtà non possa… sostenere di aver goduto in via esclusiva, pacifica e protratta mappali ad essa meramente intestati catastalmente, ma utilizzati da
Nel secondo sostiene che il Tribunale, nel concludere che non avesse provato il diritto di proprietà, non aveva considerato che I) aveva proposto azione riconvenzionale di usucapione, con la conseguente attenuazione dell’onere della prova della proprietà che grava sull’attore in rivendica; II) aveva riconosciuto che era il precedente proprietario, aveva fatto decorrete il possesso dal giugno 1990, contestualmente al decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., oggetto della rettifica abnorme; III) non aveva esaminato i documenti prodotti (sub 1-7) che fornivano la prova della proprietà in suo favore.
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Il primo motivo di appello è infondato.
L’azione avente ad oggetto la declaratoria di nullità o ‘abnormità’ del provvedimento di rettifica pronunciato il 13.12.1995 dal Giudice dell’esecuzione nel procedimento esecutivo n. 248/84 è stata qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma secondo c.p.c. (in quanto proposta dopo la chiusura della procedura esecutiva).
Mette conto evidenziare che i vizi denunciati dall’appellante che, a suo dire,
inficiano la rettifica del decreto di trasferimento tanto da essere un atto ‘abnorme’ vanno fatte valere all’interno del processo esecutivo con l’opposizione agli atti esecutivi.
In tal senso è chiaro e consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall’appellante stesso, che si è riferito alla risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11178/1995, sulla quale si pongono in continuità tutte le successive pronunce (tra le quali Cass. 5796/14; da ultimo 27677/22).
Di particolare rilievo il passaggio motivazionale assunto dalla sentenza resa a sezioni unite, ove la Corte di Cassazione, dopo aver concluso che il processo esecutivo è strutturato come una successione di subprocedimenti finalizzati all’obiettivo di procedere all’espropriazione del bene pignorato al fine di garantire la soddisfazione di creditori, ha messo in evidenza che ogni fase (autorizzazione alla vendita, vendita, aggiudicazione, trasferimento del bene, distribuzione del ricavato) è autonoma rispetto alle altre, traendone la conseguenza che il provvedimento che conclude ciascuna, non essendo retrattabile dal giudice che lo ha emesso qualora abbia avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.) può essere impugnata unicamente con l’opposizione agli atti esecutivi.
Nel proseguo sottolinea la particolarità del processo esecutivo, che a differenza del processo di cognizione non tende ad accertare diritti, ma alla
soddisfazione dei creditori, che è di ostacolo al riconoscimento dell’inesistenza di un provvedimento, per quanto abnorme possa essere ( ad eccezione del caso in cui il vizio sia la mancanza di sottoscrizione da parte del giudice).
Pertanto, i vizi del provvedimento devono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi, soggetta ai termini di cui all’art. 617 c.c.
Ne deriva che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, non è impugnabile, secondo il disposto dell’art. 618 c.p.c.
Per mera completezza, osserva la Corte che la rettifica avverso la quale ha proposto opposizione non è affetta da alcun vizio, poiché nel ricordo presentato dalla aggiudicataria era precisato che ‘ nelle more tra l’esperimento d’asta e l’emanazione del relativo decreto di trasferimento i signori , , hanno stipulato un atto di divisione avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sugli immobili tra gli stessi esecutati ed i comproprietari…’, con l’assegnazione ai tre esecutati della proprietà esclusiva sugli immobili che erano stati pignorati.
Era quindi pienamente giustificata la rettifica del decreto di trasferimento in capo all’assegnataria degli immobili pignorato della proprietà esclusiva, nonostante il pignoramento ed il decreto stesso avessero ad oggetto una quota in comproprietà in capo agli esecutati.
Il secondo ed il terzo motivo sono da rigettare.
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria, a norma dell’art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
nell’atto di citazione aveva dedotto che la sentenza n. 353/12 del Tribunale di Brescia aveva recepito le considerazioni sulla proprietà esclusiva in capo a del mappale 122 svolte dal C.T.U. che, nell’esaminare l’evoluzione catastale nell’individuazione del mappale, aveva considerato il provvedimento di rettifica adottato dal Giudice dell’Esecuzione. Aveva anche sostenuto che il Tribunale era incorso in errore anche laddove aveva ritenuto che ‘il titolo di acquisto della parte attrice ( non è oggetto di contestazione se non sotto il profilo della dedotta usucapione ‘ da parte del convenuto ( , contestando la nullità del decreto di rettifica, sulla base delle medesime ragioni proposte nell’opposizione agli atti esecutivi. Ritiene questa Corte che l’opposizione di terzo proposta sia inammissibile, poiché le questioni sollevate quanto alla validità dell’atto di acquisto della proprietà da parte dell’aggiudicataria nel procedimento di esecuzione devono essere fatte valere verso l’aggiudicataria unicamente con l’opposizione ex art. 617 c.p.c, che preclude il ricorso all’impugnazione ex art. 404 cpc.
In ogni caso le ragioni di opposizione si sono rivelate prive di fondamento.
Il rigetto dell’impugnazione principale comporta l’assorbimento di quella
incidentale, proposta in via subordinata.
Alla soccombenza dell’appellante principale consegue la condanna al rimborso delle le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Sussistono le condizioni per porre a carico dell’appellante principale l’onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e sull’appello incidentale subordinato proposto da avverso la sentenza n. 1308/23 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l’appello principale, dichiara assorbito l’appello incidentale;
condanna l’appellante al rimborso delle spese del grado sostenute da che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
sussistono le condizioni per porre a carico dell’appellante principale l’onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR 115/ 2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME