Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21829 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
-) COGNOME NOME
;
– intimato – avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno 3 luglio 2024 n. 3150; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
rilevato che
NOME COGNOME munito di titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Giudice di pace) iniziò l ‘ esecuzione forzata nei confronti della Prefettura di Pistoia, nelle forme del pignoramento presso terzi; Italia –
pignorò un credito della Prefettura nei confronti della Banca d ‘ Servizio di Tesoreria dello Stato – filiale di Firenze;
la Prefettura di Pistoia propose opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c. (per ragioni che qui non rilevano);
Oggetto : regolamento di competenza – opposizione agli atti esecutivi – competenza del Tribunale – minimo valore della causa – irrilevanza.
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 18041/24 proposto da:
-) Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pistoia , in persona del prefetto pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
il giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito della fase sommaria, rigettò l ‘ istanza di sospensione ed assegnò al creditore la somma di euro 166,22;
la Prefettura propose una nuova opposizione, questa volta ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza di assegnazione;
rigettata l ‘ istanza di sospensione ed introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Salerno, questo con ordinanza 3.7.2024 n. 3150 dichiarò la propria ‘ incompetenza funzionale per valore’ ;
ciò sul presupposto che il valore della causa fosse quello dell ‘ importo assegnato dal giudice dell ‘ esecuzione (166 euro), e che una controversia di tale valore fosse di competenza del giudice di pace;
la Prefettura ha proposto regolamento di competenza;
NOME COGNOME non si è difeso;
con ordinanza interlocutoria 3.3.2025 n. 5592 questa Corte ha ordinato l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca d ‘ Italia (terzo pignorato) la quale, regolarmente citata, non si è difesa;
il Procuratore Generale ha chiesto ordinarsi che il giudizio prosegua dinanzi al Tribunale di Salerno;
il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380bis , secondo comma, c.p.c.;
considerato che
1. il regolamento è manifestamente fondato;
l’ opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. ( ex multis, Cass. Sez. 6, 04/02/2022, n. 3582; Cass. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19051);
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell ‘ art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, dovendo la fattispecie del regolamento di competenza – che non riguarda la controversia nella sua interezza, ma solo una peculiare questione in rito ricondursi alla previsione del comma 5 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014;
p. q. m.
(-) cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Prefettura di Pistoia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile