Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19128 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19712 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Salerno n. 823/2022, pubblicata in data 23 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, il creditore intervenuto avvocato NOME COGNOME ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., NOME il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili, e dal quale egli era stato escluso.
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ARTT. 512 E 617 C.P.C.)
Ad. 19/06/2024 C.C.
R.G. n. 19712/2022
Rep.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore.
La Corte d’a ppello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal NOME NOME la decisione di primo grado.
Ricorre il NOME, sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « applicazione del principio dell’apparenza e dell’affidabilità ».
Con il secondo motivo si denunzia « zione degli artt. 112, 615 e 617 cpc ».
violazione e falsa violazione e falsa applica-
I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
1.1 Si premette che la corte d’appello si è limitata a rilevare l’inammissibilità del gravame proposto dal NOME, senza esaminare il merito dello stesso, in primo luogo perché l’opposizione da questi proposta era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, pertanto, la relativa decisi one era impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, in base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione e, comunque, perché tale qualificazione era corretta, avendo il creditore intervenuto contestato la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecuzione di approvazione del protetto finale di riparto, ai sensi
dell’art. 512 c.p.c., disposizione che richiama espressamente l’art. 617 c.p.c..
1.2 Il ricorrente sostiene che la sua opposizione avrebbe dovuto essere qualificata, al contrario, come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., perché il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile sulla base del rilievo del suo difetto di legittimazione ad impugnare l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, in quanto ai titoli di credito posti a base del suo intervento non poteva riconoscersi efficacia esecutiva.
Si tratta di un assunto infondato.
1.3 In primo luogo, è noto che il principio dell’apparenza esige che l’individuazione del mezzo di gravame esperibile sia imposta dalla qualificazione della domanda operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza da impugnare, quand’anche fosse errata: e tanto priverebbe, già di per sé, di fondatezza la doglianza NOME la pronuncia della corte territoriale.
1.4 In secondo luogo, l’ oggetto dei giudizi di opposizione esecutiva è determinato dalla natura e dall’oggetto delle contestazioni formulate con l’opposizione stessa e, nella specie, non vi è dubbio che il NOME abbia proposto una contestazione NOME il provvedimento di approvazione del piano di riparto pronunciato dal giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., è soggetto al regime dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c..
D’altro canto, la decisione oggetto di appello non aveva direttamente ad oggetto il diritto dello stesso NOME NOME NOME ad esecuzione forzata sulla base dei titoli posti a fondamento del suo intervento, ma esclusivamente la sua legittimazione a pr oporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui al combinato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c. (e ciò a prescindere dalla stessa legittimità del rilievo di ufficio, in tale sede e a sostegno della relativa decisione, del difetto di un valido titolo
esecutivo, questione che esula del tutto dall’oggetto del presente ricorso).
È, pertanto, del tutto corretta la qualificazione dell’opposizione operata dalla corte d’appello e la conseguenza che la stessa ne ha tratto, di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 618 c.p.c..
1.5 Ad ulteriore conferma di tale conclusione, può ulteriormente osservarsi che una qualificazione dell’opposizione proposta dal NOME, creditore intervenuto, in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (per di più con riguardo al suo stesso diritto di NOME ad esecuzione forzata), non sarebbe possibile, in quanto i creditori procedenti ed intervenuti in nessun caso possono ritenersi legittimati a proporre siffatta opposizione, riservata esclusivamente al debitore esecutato.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 92 cpc ».
Con il quarto motivo si denunzia « ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ -‘ violazione e falsa applicazione dell’ art. 360 cpc co 1 n. 5 ‘ – insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove’ ».
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente
Essi sono infondati.
Il ricorrente contesta la decisione con la quale è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
La corte di appello ha, peraltro, correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti,
che la soccombenza della parte appellante sia stata integrale, in considerazione della radicale inammissibilità del gravame. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 -01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 -01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 -01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 -01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 – 01).
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-