Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7132 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25266-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dell’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI AVELLINO del 26/7/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza in camera di consiglio del 25/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, già ammessa per la somma di €. 7.000,00, ha proposto opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, insistendo per l’ammissione de l residuo credito , pari ad oltre €. 110.000,00 .
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.
1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: la domanda di ammissione era stata fondata sul contratto d’appalto con il quale società poi fallita, in data 30/3/2010, aveva commissionato all’opponente l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un capannone industriale; – il RAGIONE_SOCIALE opposto aveva contestato tanto l’esistenza, quanto l’esecuzione del contratto dedotto; ha ritenuto, per quanto ancora importa, che: -‘ il contratto allegato … , come eccepito dalla resistente ‘, è ‘ privo di data certa ‘ ed è, pertanto, inopponibile al curatore del fallimento; non può, inoltre, evincersi ‘ dagli atti allegati la circostanza, dedotta da parte opponente, secondo cui il Curatore avrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale (appalto del 30 marzo 2010) ‘ .
1.4. Né, ha aggiunto il tribunale, possono essere utilizzati i documenti prodotti dall’opponente, e cioè ‘ la fattura n. 24 del 15 dicembre 2010, emessa per l’importo di euro 216.000,00, l’Estratto del registro Iva vendite ed il computo metrico del 15 dicembre 2010, sottoscritto dalle parti ‘, posto che: -‘ le fatture non sono di per sé idonee, in un giudizio a cognizione piena quale è il presente, a fornire da sole la dimostrazione del credito, trattandosi di documenti unilateralmente formati dalla parte istante, i quali, in assenza della sottoscrizione del ricevente o di altri riscontri esterni, nulla dicono circa l’intervenuta esecuzione della prestazione ed il momento in cui la stessa è avvenuta’; -‘ il curatore, che agisce quale gestore del patrimonio del fallito, non può intendersi quale successore di quest’ultimo nei rapporti d’impresa preesistenti e pertanto non è vincolato dalla prova del credito che la controparte fornisca attraverso le proprie scritture contabili ‘, come, nel caso in esame, l’estratto del ‘ registro IVA ‘;
-‘ la curatela resistente è da intendersi terzo estraneo al rapporto contrattuale intercorso fra la società fallita in bonis, con la conseguenza che il computo metrico, pur se sottoscritto dal direttore dei lavori, non è ad essa opponibile quale atto ricognitivo di debito ‘; – nessun ‘ oggettivo rilievo probatorio può poi essere ascritto alla scheda contabile ‘ della società opponente ‘relativa all’esercizio 2013, trattandosi di atto di provenienza esclusivamente di parte ‘.
1.5. Né, infine, ha concluso il tribunale, hanno rilievo le testimonianze raccolte in giudizio poiché non hanno consentito ‘ di acquisire un quadro probatorio univoco con riguardo alle deduzioni svolte da parte ricorrente, in particolare non rinvenendosi corrispondenza tra il contratto di appalto allegato ed il contenuto delle prove testimoniali espletate ‘ : -‘ mentre l’oggetto del contratto erano i ‘lavori di ristrutturazione’ del capannone industriale … con prezzo dell’appalto, convenuto a corpo, fissato in €. 216.000,00 ‘, ‘ i testimoni escussi ‘, invece, ‘ hanno solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa in opera di fondazioni ‘ ; -‘ delle ulteriori lavorazioni, indicate in ricorso come eseguite (profilatura delle pareti e regolarizzazione del fondo, realizzazione del vano scala, della scala e del vano ascensore, posa in opera di isolatori sismici, interro delle escavazioni, compreso l ‘avvicinamento e il compattamento a strati dei materiali impiegati e trasporto a rifiuto) e delle forniture di materiali (acciaio, isolatori sismici, calcestruzzo) non v’è … prova ‘.
1.6. Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 27/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.8. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.9. Il Presidente, con decreto del 17/2/2025, ha proposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza.
1.10. La società ricorrente ha chiesto la decisione.
1.11. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che il tribunale, in violazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ha, con motivazione manifestamente illogica e radicalmente contraddittoria, dapprima esclu so l’utilizzabilità del contratto d’appalto, in quanto privo di data certa, ed ha, poi, contraddittoriamente utilizzato quello stesso contratto per dubitare della concludenza delle prove orali raccolte in giudizio in quanto incoerenti con il suo oggetto, costituito dai lavori di ristrutturazione, i quali, d’altra parte, possono anche consistere in opere inerenti le fondazioni, onde determinarne il consolidamento e/o l’allargamento.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il tribunale ha ritenuto che i testi escussi avevano solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa in opera di fondazioni, mentre non v’era stata prova delle ulteriori lavorazioni che il ricorso aveva indicato come eseguite e delle forniture di materiali, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come emerge dalle dichiarazioni rese, i testimoni avevano riferito che l’impresa opponente, oltre alle fondazioni, aveva anche provveduto alla posa in opera della ghiaia, portando così a conclusione i lavori ad essa appaltati, e che, dopo la conclusione dei lavori, le parti li avevano verificati
in contraddittorio, redigendo in data 15/12/2010 un computo metrico.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.4. La ricorrente, infatti, come già rilevato dal Presidente, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, escluso che l’opponente ave sse eseguito i lavori di ristrutturazione del capannone industriale che la società poi fallita le avrebbe commissionato, come dalla stessa dedotto con la domanda di ammissione del credito al compenso pattuito asseritamente maturato, a seguito di contratto d’appalto del 30/3/2010.
2.5. Si tratta, tuttavia, di un accertamento che, essendo riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta, omesso del tutto l’ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti del processo, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso, precisamente, che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente (e cioè la stipulazione del contratto d’appalto e
l’esecuzione dei relativi lavori) a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta .
2.6. Resta, pertanto, fermo (contrariamente a quanto ritiene la ricorrente) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva esecuzione da parte dell’opponente dei lavori di ristrutturazione asseritamente commissionati dalla società poi fallita), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014).
2.7. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, ha preso in esame i fatti rilevanti (e cioè l’effettiva esecuzione dei lavori asseritamente appaltati alla società opponente con il contratto del 30/3/2010) ai fini della decisione sulla domanda proposta da quest’ultima (e cioè l’ammissione al passivo del credito al compenso pattuito con il predetto contratto e maturato in ragione della sua esecuzione) e, indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha, in sostanza, ritenuto che l ‘opponente non aveva eseguito i lavori che la società poi fallita le aveva, a suo dire, commissionato con il contratto d’appalto dedotto a fondamento della domanda in questione.
2.8. Ed una volta affermato, in fatto, (a mezzo di un apprezzamento che non è stato utilmente censurato con l’indicazione, in ricorso, a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., di uno o più fatti storici controversi e decisivi che il tribunale, ancorché risultanti dagli atti del processo, avrebbe del tutto omesso di esaminare ) che l’opponente non aveva eseguito
i lavori che la società poi fallita le avrebbe commissionato con l’indicato contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che il tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’opponente in quanto volta, appunto, all’ammissione al passivo del credito a l compenso maturato in forza del suddetto contratto e della sua esecuzione.
Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: – al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata; – al pagamento, in favore della cassa delle ammende, d i una somma non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.0 00,00.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 , di cui €. 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata, che liquida in € . 7.000,00; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME