Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6247-2016 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 1154/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE, depositato il 9/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE Amministrazione Straordinaria proposta da NOME COGNOME.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver, in sostanza, premesso che: – NOME COGNOME aveva presentato domanda di ammissione al passivo della RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, chiedendo, tra l’altro, il riconoscimento della prededuzione privilegiata per la somma complessiva di €. 63.440,00 , oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali asseritamente svolte, quale aAVV_NOTAIO, ‘ per la fase inerente la procedura di concordato ‘ e per la ‘ fase di dichiarazione dello stato d’insolvenza ‘; – il giudice delegato, all’udienza dell’8/7/2015, aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo , recependo ‘ integralmente ‘ e ‘letteralmente’ le conclusioni esposte dal commissario straordinario nel progetto di stato passivo inviato ai creditori, vale a dire, l’inammissibilità della domanda ‘ in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 101 l.f. ‘ o, ‘ in subordine ‘, di respingere la domanda di collocazione del credito in prededuzione con la sua ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di €. 50.000,00 ed in chirografo per la rimanente somma di €. 13.440,00 ; – il giudice delegato, a seguito di istanza di correzione dell’errore materiale proposta dall’AVV_NOTAIO, aveva disposto, con decreto del 16/9/2015, la correzione dello stato passivo confermando l’ ammissione dell’ istante al passivo per la somma di €. 63.440,00, di cui €. 50.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed in chirografo per la rimanente somma di €. 13.440,00 ; -l’istante aveva proposto opposizione, ai sensi dell’ar t. 98 l.fall., avverso tale decisione per non avere il decreto riconosciuto la prededucibilità del credito azionato con il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c.; ha ritenuto che, come eccepito dalla procedura costituita, l ‘opposizione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 99
l.fall., e cioè trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
1.3. Il tribunale, al riguardo, ha osservato che, mentre il decreto di esecutività era stato comunicato il 20/7/2015, il ricorso per l’opposizione allo stato passivo era stato depositato solo in data 12/11/2015, a nulla potendo, per contro, rilevare, a fronte della ‘ perfetta uniformità’ tra il verbale dell’adunanza dei creditori, lo stato passivo e la comunicazione ex art. 97 l.fall., ‘ l’equivocità del decisum’ , che non impediva di certo l’impiego del mezzo impugnatorio previsto dalla legge: che, a fronte della conversione della nullità in vizi da far valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione, avrebbe consentito al creditore di perseguire il suo obiettivo, e cioè di conseguire l’ammissione del suo credito in prededuzione: ‘ la scelta del creditore di non impugnare tempestivamente il decreto ma di chiederne la correzione è incompatibile con la successiva decisione di proporre opposizione allo stato passivo, non potendo la correzione effettuata ( … in accoglimento della relativa istanza del creditore) con decreto al più impugnabile ex art. 26 l.f. riaprire il termine ex art. 99 l.f. ‘.
2.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato 10/3/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’ art. 161, commi 1° e 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e, in alternativa, la violazione e la falsa applicazione delle stesse disposizioni, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha lamentato la nullità del decreto impugnato nella
parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’oppo sizione proposta era inammissibile in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, eseguita in data 20/7/2015, del decreto originario, sul rilievo che l’equivocità di tale decisum non impediva l’impiego del mezzo impugnatorio previsto dalla legge, il quale, a fronte della conversione della nullità in vizi da far valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione, avrebbe consentito al creditore di c onseguire l’ammissione del suo credito al passivo in prededuzione.
3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che il provvedimento comunicato il 20/7/2015 non conteneva alcuna decisione sulla domanda di ammissione, che ha dapprima dichiarato inammissibile perché tardiva e ‘ subordinatamente ‘ accolto, ed era, quindi, giuridicamente inesistente.
3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 97 e 98 l.fall. nonché dell’art. 287 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e, in alternativa, la violazione e la falsa applicazione delle stesse disposizioni, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in ogni caso, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha lamentato la nullità del decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’opposizione proposta era inammissibile in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, in data 20/7/2015, del decreto originario sul rilievo che ‘ la scelta del creditore di non impugnare tempestivamente il decreto ma di chiederne la correzione è incompatibile con la successiva decisione di proporre opposizione allo stato passivo, non potendo la correzione -effettuata (… in accoglimento della relativa istanza del creditore)
con decreto al più impugnabile ex art. 26 l.f. -riaprire il termine ex art. 99 l.f. ‘ .
3.4. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che il provvedimento comunicato il 20/7/2015 non poteva di certo considerarsi completo perché non esprimeva alcuna volontà del giudice delegato in ordine all’ammissione al passivo, essendosi semplicemente limitato a trascrivere la proposta, a sua volta non univoca, del commissario straordinario e che, in realtà, l’unico provvedimento contenente una pronuncia sulla domanda di ammissione era il decreto pronunciato sull’i stanza di correzione.
4.1. Il secondo motivo, nei limiti che seguono, è fondato, con assorbimento tanto del primo, quanto del terzo e del quarto, i quali, in sostanza, lamentano il mancato riconoscimento dell’invocata prededuzione .
4.2. L’art. 98, ult. comma, l.fall. prevede , in effetti, che ‘ gli errori contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata ‘.
4.3. Ora, se indubbiamente è vero che, come ha affermato il tribunale, tale decreto è suscettibile di reclamo a norma dell’art. 26 l.fall., resta, nondimeno, il fatto che tale reclamo può investire esclusivamente la sussistenza (o meno) dei relativi presupposti sostanziali, e cioè di un ‘ errore materiale ‘ contenuto nello ‘ stato passivo ‘ , e procedurali, e cioè la proposizione dell’istanza da un soggetto a tal fine legittimato (il curatore o un creditore) e la previa audizione dello stesso curatore o della parte interessata.
4.4. Il reclamo avverso tale decreto non può, al contrario, investire le correzioni apportate dal giudice delegato alle statuizioni, contenute nello stato passivo, in ordine all ‘ an , al
quantum e/o alla collocazione del credito: le quali, al contrario, come ‘ parti corrette ‘ del decreto di esecutività, possono essere impugnate, se e nella misura in cui sono state, appunto, oggetto di correzione (com ‘è , in effetti, accaduto nel caso in esame, dove il giudice delegato, con statuizione rimasta sul punto incensurata, ha dichiaratamente disposto la correzione dell’ambigua decisione inizialmente assunta dando, in sostanza, atto che, in luogo della stessa, la pronuncia doveva intendersi come di a mmissione dell’istante al passivo sia pur senza la richiesta prededuzione), secondo le regole ordinarie previste dall’art. 98, comma 1°, l.fall., vale a dire con l’opposizione avverso lo stato passivo (corretto), da proporre, come stabilito dal comb.disp. degli artt. 99, comma 1°, l.fall. e 288, ult. comma, c.p.c., con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale nel termine (ordinario, e cioè) di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività quale risulta dalla sua correzione e cioè, in sostanza, dalla notificazione del decreto di correzione dello stato passivo (art. 121 disp.att. c.p.c.).
Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Pordenone che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Ttribunale di Pordenone che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima