SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 113 2026 – N. R.G. 00001411 2024 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
Repubblica Italiana – In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 1411/24 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 20/03/24 da
in persona del legale rappresentante, terzo pignorato,
con AVV_NOTAIOti COGNOME. COGNOME e COGNOME. COGNOME
– parte attrice opponente –
contro
e
,
in
proprio e
nella
qualità
di
esercenti
la
responsabilità genitoriale sul minore
,
con AVV_NOTAIO COGNOME
parti convenute opposte –
avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione.
Conclusioni della parte attrice opponente :
In via preliminare:
-Per tutti i motivi di cui in parte narrativa, si insta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 615, c.1, c.p.c. affinché l’Ill.mo Giudice adito Voglia disporre, inaudita altera parte , ovvero previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato dagli aventi causa del sig. (ordinanza del 22 gennaio 2024 cron. 19/2024 del 29.1.2024 emessa nel procedimento iscritto sub R.G:1082/2023 Tribunale di Latina) sussistendo i gravi motivi previsti dalla norma;
Nel merito in via principale:
Per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto degli intimanti a procedere ad esecuzione forzata, essendo stata estinta -mediante i pagamenti di cui si è dato atto in parte narrativa -ogni pretesa creditoria avversaria;
Per tutte le ragioni in parte narrativa condannare la controparte per la violazione della condotta processuale scaturente dal combinato disposto dell’art. 1175 e 175 c.c. al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni delle parti convenute opposte costituite :
riportandosi a quelle contenute nella propria comparsa di risposta del 17.05.2024, e in ogni caso di seguito riportate e trascritte, delle quali si chiede l’accoglimento: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-‘in via preliminare, revocare la sospensione disposta inaudita altera parte con provvedimento del 26.03.2024 dell’efficacia esecutiva del titolo costituito dall’Ordinanza del 22.01.2024 n. cron. 719/2024 emessa dal Tribunale di Latina, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (R.G. n. 1082/2023) e depositata in data 29.01.2024;
nel merito, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria dei Sigg.ri e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e Sig.ra di cui all’atto di precetto notificato il 29.02.2024, rigettare l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. da in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto’.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ‘.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio, per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, , in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nonché , esponendo quanto segue, in fatto:
‘ Tra le parti è sorto un contenzioso avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dalla famiglia in conseguenza del decesso del loro congiunto, vittima di un sinistro stradale;
Nella specie, gli aventi causa del sig. del adivano il Tribunale di Latina -avviando il procedimento iscritto sub R.G. 1082/2023 Trib. Latina -nel quale convenivano in giudizio il
;
– nel corso di tale giudizio, il Giudice Istruttore con ordinanza del 22 gennaio 2024 cron. 719/2024 del 29.1.2024 si pronunciava sull’istanza di concessione di una provvisionale, così statuendo: ‘Ritenuto altresì che, in considerazione delle difese svolte dalla parte convenuta, dello stadio iniziale del presente giudizio e della necessità di svolgere l’istruttoria, appare opportuno limitare il danno da liquidare con la provvisionale al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza; ritenuto che in applicazione degli stessi criteri debba essere riconosciuto, allo stato degli atti e salvo ulteriori accertamenti da effettuare nel corso del giudizio, a: 1. , l’importo di euro 123.832,00 per la perdita del figlio, pari al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, tenuto…; 2. l’importo di euro 123.832,00 per la perdita del figlio pari al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, tenuto conto …; 3. l’importo di euro 52.603,20 per la perdita del fratello, pari al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, tenuto conto…; 4. l’importo di euro 21.625,76 per la perdita del nipote, pari al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, tenuto conto.., applicati a detti importi rivalutazione ed interessi e calcolati secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un 17.2.1995 n. 1712)…’
nella parte dispositiva del provvedimento il Giudice espressamente circoscriveva gli importi di cui, allo stato, gli eredi risultavano creditori precisando, appunto, che: ‘..concede la provvisionale richiesta nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna i convenuti, in via solidale, a versare a titolo di provvisionale ex art. 5 l 102/2006, 147 d.lgs 209/2005: euro 123.832,00 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi; euro 2.938 in favore di oltre rivalutazione ed interessi; euro oltre rivalutazione ed interessi; euro 21.625,76 in favore di
; euro 123.832,00 in favore di 52.603,20 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi’;
-i predetti importi sono stati interamente corrisposti dall’odierna intimata mediante la corresponsione di due bonifici: il primo avvenuto in data 27 settembre 2023 per l’importo di euro 170.000,00 (si veda doc. 1), mentre il secondo avvenuto in data 19 febbraio 2024 per la somma di euro 221.355,66 (si veda doc. 2);
– ciononostante in data 29 febbraio 2024 i signori , -in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e la signora
notificavano ad un atto di precetto per la complessiva somma di euro 170.539,24 (doc. 3);
-in particolare essi dichiaravano che ‘il giudizio rubricato al n. 1082/2023 R.G., veniva assegnato alla AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Quest’ultima, in data 29.01.2024, a seguito dello scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2023 concedeva la provvisionale nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna i convenuti, in via solidale, a versare a titolo di provvisionale ex art. 5 L. 102/2006, 147 D.lgs. 209/2005:
euro 123.832,00 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi;
euro 2.938,00 in favore di ;
euro 123.832,00 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi;
euro 52.603,20 in favore di oltre rivalutazione ed interessi;
euro 21.625,76 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi’;
nel precetto oggetto della presente opposizione gli intimanti si limitavano a dare atto del pagamento, da parte di dell’importo di euro 221.355,66, senza dare atto del precedente acconto versato in data 27 settembre 2023 per l’importo di euro 170.000,00 coincidente con l’importo richiesto nel precetto ‘.
Ha affermato quindi la società attrice opponente che non sussiste alcun diritto degli intimanti ad ottenere altre somme in forza del titolo azionato, stante l’avvenuta estinzione di ogni pretesa creditoria avversaria, invocando altresì la violazione del principio di buona fede e correttezza.
I convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno pure concluso come in epigrafe, contestando la fondatezza degli assunti avversari.
Il Giudice designato, in assenza di attività istruttorie da compiere, ha fissato nuova udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all’articolo 189 c.p.c..
L’opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, è ovviamente esulante dalla presente sede, e quindi superflua, ogni questione che attiene all’ an e quantum debeatur della pretesa risarcitoria azionata dagli opposti dinanzi al Giudice di Latina, unico competente e legittimato a conoscere e decidere al riguardo; il che vale anche in relazione alle condotte tenute in quel giudizio dalla compagnia colà convenuta e qui opponente.
Oggetto del presente giudizio è piuttosto se ed in quali limiti gli odierni convenuti avessero titolo per agire in executivis in virtù dell’ordinanza del G.I. di Latina dd. 22/01/24, posta a base del precetto qui opposto, fermo restando che detta ordinanza è sì non revocabile ma pur sempre suscettibile di interpretazione.
Premesso che è onere del creditore che procede dimostrare la fondatezza della pretesa esecutiva, si osserva in primis che il testo integrale del provvedimento concessivo della provvisionale non è stato nemmeno prodotto dagli opposti. La (sola) attrice opponente.ne ha riportato nell’atto introduttivo premesse e motivazione, almeno in parte.
Ciò posto, costituisce dato obiettivo e documentato che abbia versato agli attori qui opposti in data 27/09/23 l’importo di € 170.000,00 e il 19/02/24 l’ulteriore somma di € 221.355,66. E’ vero che gli attori, con le note del 29/09/23 (all. 4), rappresentavano l’avvenuto pagamento dell’importo di € 170.000; tuttavia, altrettanto non accadeva all’udienza del 5/10/23, quando il legale attoreo si limitava a riportare la dichiarazione di ritenere ‘ allo stato non congrua la proposta pervenuta dalla compagnia di assicurazione quale offerta reale a titolo di provvisionale ‘ (v. verbale sub all. 3 conv.).
E’ dunque, da un lato, plausibile che il G.I. di Latina non avesse in mente la circostanza al momento della pronuncia del provvedimento e, perciò, non ne avesse fatto espressa menzione.
Dall’altro lato, non può non considerarsi lo stesso tenore testuale e logico della motivazione dell’ordinanza (come si è visto riportata dalla sola opponente), là dove nel ‘ limitare il danno da liquidare con la provvisionale al 40% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza ‘ -viene fatto riferimento alle ‘ difese svolte dalla parte convenuta ‘, allo ‘ stadio iniziale del presente giudizio ‘ e alla ‘ necessità di svolgere l’istruttoria ‘, trattandosi invero di valutazione compiuta ‘ allo stato degli atti e salvo ulteriori accertamenti da effettuare nel corso del giudizio ‘. Orbene, si rileva che il totale delle somme richieste a titolo risarcitorio con la citazione dd. 20/02/23 ammontava in € 1.014.365 e il relativo 40% in € 405.746, importo di poco superiore a quello di € 391.355,66 complessivamente corrisposto da (ove anche si computino gli accessori, nella specie tutto sommato modesti, stante il tempo trascorso dall’incidente); ciò, si badi, ammesso e non concesso che gli importi libellati dagli attori/opposti corrispondessero a quelli avuti in mente dal G.I. o che sarebbero stati presumibilmente liquidati. Comunque era chiaro il mancato accoglimento della richiesta attorea (contenuta nelle citate note del 29/08/23) di liquidazione nella misura di 4/5 e, tra l’altro, gli stessi attori formulavano tale richiesta ‘ tenuto conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla Compagnia convenuta ‘.
Del resto, ove si volesse aggiungere all’importo già ricevuto di € 391.355,66 quello ulteriore di € 170.539,24 preteso col precetto, si giungerebbe alla somma complessiva di € 561.894,9, e tale risultato appare poco compatibile con la valutazione, sia pure sommaria, ai fini della provvisionale compiuta dal G.I,, ossia con la stessa ratio desumibile dall’ordinanza in questione, ove letta nella sua interezza e in chiave logica e di buon senso.
In tale contesto, d’altr onde, poco rileva il fatto che il versamento del settembre 2023 non contenesse indicazioni o specifiche imputazioni circa singole poste e soggetti destinatari, così come appare neutra la circostanza che l’istanza di chiarimento o precisazione successivamente rivolta dalla compagnia al G.I. di Latina non abbia ricevuto risposta.
Ne deriva la illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa, con conseguente accoglimento dell’opposizione.
Tuttavia, le spese di lite vanno compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’opinabilità delle questioni e soluzioni, specie interpretative, trattate e adottate. Esclusi altresì gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, accerta e dichiara che i convenuti opposti non avevano il diritto di agire esecutivamente in virtù dell’ordinanza dd. 22/01/24 del G.I. di Latina azionata;
dichiara le spese processuali relative al presente giudizio compensate tra le parti.
Così deciso a Trieste, il 16/01/26
Il Giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME