Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17408/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE già domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è ora domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1131/2023 depositata il 20/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Banca Intesa San Paolo s.p.a. con contratto, registrato il 22.11.2007, concedette a NOME e ad NOME COGNOME COGNOME un mutuo per la somma di euro 85.000,00, a garanzia del quale i mutuatari, nonché NOME COGNOME terza datrice di ipoteca concedettero ipoteca di primo grado in favore della mutuante, per la somma complessiva di € 127.500,00, su di un immobile.
Successivamente, a seguito di contratto di conferimento di ramo di azienda, Intesa Sanpaolo S.p.a. conferì al Banco di Napoli S.p.a., con efficacia dal 10 novembre 2008, il ramo di azienda costituito dalle filiali della rete ex Intesa operante nelle aree Calabro-Lucana, Campania, Puglia, Napoli e Provincia e le relative attività e passività connesse all’attività bancaria e finanziaria.
Essendosi la parte mutuataria resasi inadempiente alle proprie obbligazioni, Banco di Napoli s.p.a. notificò ai debitori atto di precetto, incardinando la procedura esecutiva immobiliare identificata dal n.r.g. 262/2014, avente ad oggetto il cespite ipotecato, risultata incapiente.
RAGIONE_SOCIALE in forza di cessione di crediti nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, acquistò pro soluto dalla cedente Banco di Napoli S.p.a. tutti i crediti da quest’ultima vantati sorti nel periodo compreso tra il 01.01.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. Quindi, con atto notarile del 30.11.2018, costituì, quale procuratrice, la RAGIONE_SOCIALE affinché potesse compiere, in nome e per conto della prima, tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità opportune e necessarie di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti acquistati.
La RAGIONE_SOCIALE mutò poi la propria denominazione in RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, la Intrum).
Orbene, la Intrum, con atto di precetto notificato in data 25.02.2021, intimò a NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di Euro 107.556,00, oltre accessori e spese.
NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME proponevano opposizione agli atti esecutivi contestando il difetto dello ius postulandi , non essendo i procuratori in possesso del mandato defensionale per poter procedere contro NOME COGNOME per difetto di legittimazione attiva del presunto creditore, non essendo dimostrata l’acquisizione del credito, e per erroneità del quantum debeatur . Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Brindisi, in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva del precetto notificato e, nel merito, dichiararne la nullità nonché il difetto di legittimazione attiva di NOME e la refusione delle spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio la Intrum depositando prova della nomina di tal NOME COGNOME quale suo procuratore generale, contestando la carenza di legittimazione attiva, allegando le schermate rinvenibili sul sito della Banca di Napoli S.p.a. relativamente alla cessione del credito e confermando l’entità dell’importo precettato. Chiedeva, pertanto, di rigettare l’opposizione e condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’opposizione, dapprima, con provvedimento del 4 maggio 2022, invitava parte opposta al deposito del contratto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; quindi, con sentenza n. 1131/2023, acquisita la documentazione offerta dalla Intrum (schermata contenente un elenco di posizioni cedute e una dichiarazione, rilasciata da Banca Intesa San Paolo, circa la ricomprensione dei crediti in oggetto tra quelli ceduti in data 20.04.2018), in accoglimento dell’opposizione, ritenuta non raggiunta la prova della titolarità del credito, dichiarava il difetto di
legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE condannandola alle spese, con attribuzione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con controricorso NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo la distrazione delle spese processuali.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Difensore dei resistenti ha insistito nelle proprie conclusioni, anche in punto di distrazione delle spese processuali.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <>, nella parte in cui il Tribunale di Brindisi, quale giudice unico, ha disconosciuto la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE quale sua mandataria, nonostante la regolarità e la conformità alla legge dell’operazione di cessione dei crediti in blocco intercorsa tra la medesima ed il Banco di Napoli s.p.a., cessione che aveva riguardato, tra i vari, anche il credito allora vantato da Banco di Napoli s.p.a. nei confronti degli odierni resistenti e derivante dal già citato contratto di mutuo contratto a rogito notarile, registrato in Ostuni il 22.11.2007 e munito di formula esecutiva in data 10.12.2007.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che <>.
In sintesi, secondo la ricorrente, il giudice dell’opposizione ha errato nella parte in cui, interpretando erroneamente la disposizione speciale e derogatoria di cui all’art. 58 TUB, ai fini della validità e della prova della cessione, ha ritenuto insufficiente non soltanto l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’ulteriore documentazione da essa prodotta (e cioè la dichiarazione di cessione del credito del 7 giugno 2022 e l’elenco delle posizioni che erano state ad essa cedute dal Banco di Napoli s.p.a.); mentre, ritenuta la validità della cessione, avrebbe dovuto accertare se il credito in questione avesse o meno le caratteristiche previste dall’avviso di cessione, con conseguente inclusione o esclusione del medesimo dal blocco dei crediti ceduti. Pertanto, NOME RAGIONE_SOCIALE avrebbe dato prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
1.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia: <>, nella parte in cui il Tribunale di Brindisi, quale giudice unico, ha affermato che: <>.
Sostiene che il giudice unico, tanto affermando, non ha applicato le disposizioni della normativa del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed i principi sanciti dal Codice civile in merito alla ripartizione dell’onere probatorio, valutando erroneamente un fatto decisivo per il giudizio, in violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In sintesi, secondo la ricorrente, la documentazione da essa prodotta, nell’ambito del giudizio di opposizione (e, precisamente, la dichiarazione della cedente del 7 giugno 2022) era ed è idonea a dimostrare la ricomprensione del credito, di cui alla sentenza impugnata, ragion per cui sarebbe stata ritenuta erroneamente necessaria a tal fine la produzione del contratto di cessione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Vero è che NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME hanno convenuto RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Brindisi con un atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.1 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, di sospendere l’efficacia esecutiva e dichiarare l’inefficacia del precetto notificato; e nel merito, dichiarare la nullità dell’atto di precetto.
Ma è anche vero che: a) in atto di citazione i ricorrenti hanno chiesto anche di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE; b) il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’opposizione, con la sentenza impugnata, ha esclusivamente dichiarato il difetto di
legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE ad intraprendere l’azione esecutiva promossa; c) la RAGIONE_SOCIALE, nel ricorrere avverso detta sentenza, ne ha per l’appunto impugnato il capo in cui il giudice dell’opposizione ha dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva.
Orbene, in via generale ed in base ad un consolidato approdo ermeneutico anche di legittimità, con le opposizioni agli atti esecutivi, articolate ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., la parte contesta la regolarità formale (o, per alcuni di essi che sono espressione di una valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione, l’inopportunità) di uno degli atti del processo esecutivo ovvero di uno degli atti ad esso prodromici (cioè preliminari e preparatori, ma strettamente collegati), mentre con l’opposizione all’esecuzione la parte contesta lo stesso diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Quest’ultima evenienza, per l’appunto, è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la società ricorrente ha denunciato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Brindisi non aveva ad essa riconosciuto la legittimazione ad agire in via esecutiva.
Ne consegue che avverso la sentenza impugnata parte ricorrente avrebbe dovuto essere proposto appello, essendo ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado su opposizione esecutiva soltanto quando (o per i capi coi quali) essa ha deciso un motivo di doglianza sussumibile entro l’art. 617 c.p.c.; e, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, neppure risultando una espressa e motivata diversa qualificazione della domanda da parte del giudice che ha reso il provvedimento, spetta al giudice dell’impugnazione la verifica della correttezza della scelta del rimedio in concreto esperito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente e con l’attribuzione richiesta dal difensore di questa, nonché la declaratoria
della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
distrae le spese, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatario NOME COGNOME;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME