Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1398 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9676-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonchè contro
NOME CODICE_FISCALECODICE_FISCALE NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE,
Petrone NOME CODICE_FISCALE, Petrone NOME CODICE_FISCALE, Petrone NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALECODICE_FISCALE COGNOME nato a SORIANO CALABRO il , RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza n. 282/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata l’11/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal AVV_NOTAIO in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:
<>.
Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2022.