Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1055 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9884 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
MACRIPÒ NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO F587Y)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: MPR CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentata nel giudizio di merito da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappre- sentante pro tempore
-intimate- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 1064/2022, pubblicata in data 19 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
dell’8 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI (ARTT. 615 E 617 C.P.C.)
Ad. 08/01/2025 C.C.
R.G. n. 9884/2023
Rep.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (cui è subentrata nel corso della procedura RAGIONE_SOCIALE) ha promosso (nel 1996) l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nonché di NOME COGNOME ed altri, sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario in favore della prima, in relazione al quale il COGNOME si era reso fideiussore. Nel corso della procedura hanno spiegato intervento altri creditori: Monte dei Paschi di Siena SRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE (nel 1998), cui è poi subentrata RAGIONE_SOCIALE; Banca Popolare di Puglia e Basilicata RAGIONE_SOCIALE (nel 2001).
Il RAGIONE_SOCIALE, nel 2008, ha proposto un’opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.
La Corte d’a ppello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME, in quanto proposto tardivamente ai sensi dell’art. 327 c.p.c. .
La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte, con Ordinanza n. 29134 del 18 dicembre 2020.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato nuovamente inammissibile l’appello del COGNOME, per diverse ragioni.
Ricorre il Macripò, sulla base di dodici motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che l ‘appello del COGNOME, in sede di rinvio, con la decisione impugnata, è stato dichiarato inammissibile, per due distinti ordini di ragioni.
Vi è stato un rilievo pregiudiziale di inammissibilità di alcune questioni, avanzate solo con l’atto di appello, « perché nuove in violazione dell’art. 345 cpc e come tali inammissibili in appello »; in particolare, la corte d’appello ha fatto riferimento, sotto tale profilo, alla « eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE », a quella di « estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc », a «quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale », nonché alla «eccezione di estinzione della procedura esecutiva e della richiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento ».
Per il resto, l ‘appello è stato dichiarato inammissibile in conseguenza della qualificazione di tutti gli altri motivi dell’ opposizione originariamente proposta dal ricorrente Macripò come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: nella sentenza impugnata si afferma espressamente, in proposito, che « il primo giudice ha qualificato l’opposizione come una opposizione formale e come tale, opposizione ex art. 617 cpc, va correttamente inquadrata, perché attiene in ogni caso al ‘quomodo’ del la azione esecutiva » e … « ne viene che la pronuncia del tribunale sulla opposizione ex art. 617 cpc, così come correttamente qualificata l ‘ azione proposta, non può essere impugnata con l’appello, che è inammissibile ».
Dopo tali rilievi pregiudiziali, l a corte d’appello ha , in verità, anche preso in esame il merito dell’opposizione (considerandolo infondato), ma questa ulteriore parte della motivazione deve ritenersi enunciata solo ad abundantiam ed alla stessa non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte
in base al quale « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della ‘potestas iudicandi’ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di intere sse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ‘ad abundantiam’ nella sentenza gravata » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 -01; conformi, ex multis : Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 -01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 -02).
Di conseguenza, sono, altresì, da ritenere inammissibili tutti i motivi del ricorso aventi ad oggetto il merito dell’opposizione (in particolare, il secondo, tranne per alcuni profili che, peraltro, reiterano quanto già dedotto con il primo motivo, nonché quelli successivi, fino al nono) e possono essere esaminati nella presente sede (ai fini del cd. ‘ merito cassatorio ‘) esclusivamente quelli relativi alle indicate statuizioni di inammissibilità dell’appello (in particolare, il primo, i profili del secondo in cui si ribadiscono le medesime censure oggetto del primo, nonché il decimo).
La statuizione di inammissibilità dell’appello, in relazione alle eccezioni che la corte territoriale ha affermato essere state avanzate solo nel corso del secondo grado del giudizio, viene censurata, in particolare, con il decimo motivo del ricorso, il quale denunzia che « La sentenza è viziata e và cassata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ».
Il motivo di ricorso in esame è, peraltro, inammissibile.
Le questioni ritenute inammissibili dalla corte territoriale « perché nuove in violazione dell’art. 345 cpc e come tali inammissibili in appello », come anticipato, sono le seguenti: « eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE »; eccezione di « estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc »; eccezione « con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale »; «eccezione di estinzione della procedura esecutiva e della richiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento ».
Il ricorrente si limita a sostenere, in proposito, che « contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello, non sono state mai introdotte dall’odierna difesa questioni nuove sulle quali controparte ha avuto ampia facoltà di contraddire », senza però richiamare adeguatamente il contenuto dei suoi atti difensivi, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., al fine di consentire a questa Corte di verificare se, effettivamente, le predette questioni erano state effettivamente avanzate già con il ricorso introduttivo dell’opposizione rivolto al giudice dell’esecuzione (ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell’opposizione), se esse erano state poi correttamente riproposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena, se erano state prese in esame e decise (ed in quale senso) dal giudice di primo grado e se erano state, quindi, legittimamente riproposte nel giudizio di secondo grado.
Di conseguenza, con riguardo alle questioni in esame, il ricorso risulta inammissibile e la decisione impugnata (di inammissibilità del gravame), benché esclusivamente nella parte in cui si basa su quelle, va confermata.
La statuizione di inammissibilità degli ulteriori motivi di appello, in virtù della qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. di tutti gli altri motivi d ell’originaria opposizione, viene censurata, in particolare, con il primo motivo del ricorso, il quale denunzia che « La sentenza
è viziata e và cassata per violazione eo falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. avendo la Corte territoriale dichiarato l’appello inammissibile sul presupposto errato secondo il quale COGNOME Remo avrebbe proposto un’opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c. e non già, come risu lta anche ictu oculi, un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avendo sempre eccepito, senza ombra di dubbio, la mancanza di un valido titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile nonché contestando la carenza di titolarità di agire in executivis in suo danno » (come già precisato, analoghe censure sono reiterate anche nel contesto del secondo motivo del ricorso, per il resto avente ad oggetto il merito di alcuni dei motivi dell’opposizione in origine proposta ; trattasi, peraltro, di censure duplicate, sostanzialmente identiche, che possono essere unitariamente considerate).
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito indicati.
3.1 In primo luogo, si osserva che, nella sentenza di primo grado, non è contenuta alcuna espressa qualificazione dell’opposizione proposta dal ricorrente (o dei vari motivi alla base di essa), diversamente da quanto viene affermato nella sentenza impugnata.
La qualificazione di detta opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comunque operata dalla corte d’appello e posta a base della sua decisione, peraltro, può essere condivisa con riguardo ad alcuni dei motivi già esaminati dal tribunale in primo grado e, in particolare, per i seguenti motivi, come indicati dallo stesso giudice di primo grado: a) « mancato rilascio di valida procura alle liti in capo al difensore dell’ RAGIONE_SOCIALE.p.A. »); b) « legittimazione processuale sotto il profilo dell’esistenza del potere della RAGIONE_SOCIALE di agire in giudizio quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE: legittimatio ad causam »: si tratta, nella sostanza, dei motivi relativi alla regolarità delle procure, sostanziali e processuali, in
favore di RAGIONE_SOCIALE società intervenuta nel processo esecutivo per conto della creditrice procedente RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito azionato in origine con l’atto di pignoramento (oltre che della creditrice intervenuta RAGIONE_SOCIALE, ai fini della prosecuzione dello stesso processo esecutivo.
Tali motivi di opposizione hanno, infatti, ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo; si tratta, d’altronde , di questioni che (almeno in buona parte), come già visto, la corte d’appello ha ritenuto inammissibili anche per essere state avanzate solo in appello, con statuizione non adeguatamente censurata (e, del resto, pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità sull’inammissibilità, nelle opposizioni esecutive, di motivi ulteriori rispetto a quelli dispiegati col ricorso introduttivo della fase sommaria).
In relazione ai suddetti motivi di opposizione, il ricorso è infondato e, anche per tale ragione, la decisione impugnata, in proposito, va confermata.
3.2 La qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi non è corretta, invece, per il motivo di opposizione relativo alla « inesistenza soggettiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con riguardo al credito controverso, da parte della RAGIONE_SOCIALE », né per « gli altri motivi di opposizione », aventi ad oggetto la opponibilità al debitore della cessione del credito azionato in executivis , la « eccezione ex art. 1938 c.c. », l’eccezione di prescrizione del credito, quella « che evoca il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale », nonché per quelle di « illiquidità del credito posto a fondamento dell’esecuzione forzata », di « superamento del tasso soglia » e di omessa notifica della cessione del credito al debitore.
Orbene, le eccezioni di « estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc, ovvero ancora quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale e
l’eccezione di estinzione della procedura esecutiva e della richiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento », sono, comunque, state dichiarate inammissibili perché avanzate solo in appello e le censure in merito a tale statuizione non sono sufficientemente specifiche, onde esse sono, a loro volta, inammissibili, come già visto. Per tali ultime questioni, quindi, l’inammissibilità dell’appello deve ritenersi correttamente rilevata (o comunque non adeguatamente censurata, per difetto di specificità del decimo motivo di ricorso), con assorbimento di ogni altra questione sul punto.
Per gli altri motivi di opposizione, al contrario, le censure con le quali si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per essere la sentenza di primo grado ricorribile esclusivamente per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., sono invece fondate, in quanto si tratta di contestazioni aventi ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata dei creditori procedenti e/o intervenuti, come tali da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 6 15 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado.
In definitiva, il ricorso (in particolare il primo motivo di esso ed in parte il secondo) va respinto, per l’infondatezza o l’inammissibilità delle relative censure, con riguardo ai primi due motivi dell’opposizione originaria , indicati al precedente paragrafo 3.1, essendo, in relazione a tali motivi, corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, il che assorbe ogni altra questione.
Va, altresì, respinto, per l’inammissibilità delle relative censure (formulate, in particolare, con il decimo motivo dello stesso), in relazione alle questioni aventi ad oggetto la «estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc, ovvero ancora quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale ».
Il ricorso (in particolare, il primo motivo dello stesso, con censure in parte reiterate nel secondo) va, invece, accolto, in relazione ai motivi dell’originaria opposizione aventi ad oggetto la « inesistenza soggettiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con riguardo al credito controverso, da parte della RAGIONE_SOCIALE », ed agli altri motivi di opposizione relativi al diritto di procedere ad esecuzione forzata dei creditori procedente ed intervenuti, più precisamente indicati al paragrafo 3.2, anche relativamente all’importo de i crediti fatti valere, che costituiscono motivi di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Per tali motivi di opposizione , infatti, l’appello, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve essere ritenuto ammissibile.
Resta, peraltro, fermo che, in sede di rinvio, per tali motivi dell’originaria opposizione dovrà essere presa in esame e valutata l’ eventuale incidenza del giudicato esterno ormai formatosi sulle altre opposizioni proposte dal Macripò, aventi ad oggetto questioni in tutto o in parte analoghe o, addirittura, identiche (in proposito andranno considerate, quanto meno, le decisioni di questa Corte n. 18074 del 2019 e n. 2364 del 2023, rese su giudizi di opposizione con oggetto in gran parte sovrapponibile all’oggetto del presente giudizi o).
Come anticipato nel paragrafo 1, sono invece inammissibili, per difetto di interesse, tutte le censure (in particolare, formulate con i motivi di ricorso dal secondo al nono) aventi ad oggetto il merito dei singoli motivi di opposizione, dal momento che la motivazione della decisione impugnata, in proposito, deve ritenersi enunciata solo ad abundantiam (essendosi privato il decidente, una volta definita in rito una domanda, della potestas iudicandi sul merito, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, al punto 1) ed
alla stessa non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale.
Sono, infine, assorbiti l’undicesimo ed il dodicesimo motivo, aventi ad oggetto le statuizioni sulle spese di lite, dovendo essern e rinnovata la regolamentazione, all’esito del giudizio di rinvio, complessivamente considerato il suo sviluppo.
Il primo motivo del ricorso è accolto, benché per quanto di ragione e nei soli limiti precisati in motivazione. Sono assorbiti i motivi undicesimo e dodicesimo. Sono dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, nei limiti precisati in motivazione;
-dichiara assorbiti i motivi undicesimo e dodicesimo;
-dichiara inammissibili tutti gli altri motivi;
-cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-