SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4736 2025 – N. R.G. 00003462 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
n. 3462/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare -procedure concorsuali – esecuzioni
nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ai sensi dell’art. 281 sexies , ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615, c. I c.p.c. iscritta al n. 3462NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa con atto di citazione da:
con l’ AVV_NOTAIO
Attore opponente
contro
con gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
Convenuto opposto
Conclusioni delle parti : come da verbale d’udienza del 6.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione preventiva all’esecuzione minacciata in suo danno da parte di quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, per mezzo dell’atto di precetto d atato 3.3.2025 recante l’intimazione del pagamento della somma di € 75.971,00= oltre ai successivi interessi e spese in forza del titolo esecutivo
rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 4507/2024 d.i. emesso da parte di questo Tribunale.
Più in particolar e l’opponente ha lamentato che la vicenda contrattuale in forza della quale è stata emessa la menzionata ingiunzione di pagamento non sarebbe mai giunta a perfezionarsi.
Con comparsa depositata in data 30.4.2025 si è costituito in giudizio domandando il rigetto, in ogni caso, dell’opposizione attorea .
La causa è stata istruita documentalmente (le istanze di prova orale formulate da parte opponente sono state ritenute irrilevanti) e spedita senz’altro alla fase decisionale secondo il modulo di cui all’art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta dal non può trovare accoglimento. Come correttamente rammentato da parte opposta, va rilevato che nel caso di opposizione all’esecuzione fondata su provvedimen ti di formazione giudiziale al giudice dell’opposizione spetta soltanto il compito di valutarne la attuale validità ed efficacia come titoli esecutivi, rimanendogli invece precluso ogni sindacato relativo al merito delle statuizioni in essi recate.
In tal senso appare univocamente orientata la giurisprudenza anche di legittimità la quale ha avuto infatti ad affermare che nel giudizio di opposizione all’ esecuzione è possibile ‘ contestare solo la regolarità formale o l’esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio ‘, pena l’ inammissibilità del gravame (Cass. Civ., Sez. I, 5.9.2008, n. 22402, ma cfr. anche Id ., Sez. III, 18.6.1991, n. 6893; Id ., 10.10.1992, n. 11088 nonché Id ., 22.5.1980, n. 3386).
Tanto premesso, l’unico motivo di opposizione formulato da parte opponente attiene al concreto svolgimento delle trattative che avrebbero preceduto la stipulazione del contratto posto a fondamento, da parte opposta, della domanda monitoria accolta da parte del Tribunale di Brescia per mezzo del decreto n. 4507/2024 d.i.
Si tratta dunque di deduzioni che si sarebbero dovute svolgere dinanzi al giudice dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. e che risultano invece inammissibili in questa sede.
L’opposizione proposta dal va dunque integralmente rigettata. –=o0o=–
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all’attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate .
Più in particolare, considerati da un lato l’entità del credito per cui ha minacciato di procedere ad esecuzione forzata ai danni del ( €
75.971,00= : cfr. art. 17, c. I, c.p.c.) e dall’altro la semplicità dell’unica questione posta a fondamento della decisione, il carattere meramente documentale dell’istruttoria esperita e la concentrazione della fase decisoria nell’udienza odierna, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 52 .000,00= ed € 260.000,00=, senza riconoscimento della fase istruttoria e di trattazione e con applicazione dei valori minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
-rigetta l’opposizione proposta da l ;
-condanna il a rimborsare a le spese del presente giudizio che liquida € 4.217,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 6 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME