Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 200 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 200 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 15987/20 proposto da:
-) NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE liquidazione, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue elettivamente domiciliati a Roma, INDIRIZZO, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M
-) RAGIONE_SOCIALE, volontariamente rappresentata nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 10 ottobre 2019 n. 6071; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’Il ottobre 2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE concesse alla società RAGIONE_SOCIALE un mutuo fondiario dell’importo di 350.000.000 di lire.
Il debito della società mutuataria venne garantito cori fideiussione da NOME COGNOME.
Nel 2017 la banca mutuante, allegando l’inadempimento dell’obbligo restitutorio da parte del mutuatario, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME.
Quest’ultimo propose opposizione all’esecuzione, sia in proprio che quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
A fondamento dell’opposizione, per quanto è dato comprendere dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso, gli opponenti dedussero l’erroneità del calcolo del credito residuo effettuato dalla banca e, con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., l’usurarietà del tasso di interesse applicato dall’istituto di credito.
Con sentenza 12 luglio 2018 n. 14400 il Tribunale di Roma accolse in parte l’opposizione.
Il Tribunale ritenne che:
-) la domanda di accertamento della usurarietà del tasso di interessi era inammissibile perché tardiva;
-) il conteggio del minor importo dovuto, depositato dall’opponente, non era stato contestato dalla banca, con la conseguenza che il credito messo in esecuzione andava ridotto nei limiti risultanti da quel conteggio.
La sentenza venne appellata da ambo le parti.
Con sentenza 10 ottobre 2019 n. 6071 la Corte d’Appello di Roma:
-) rigettò il gravame proposto da NOME COGNOME (la sentenza non precisa se soltanto in proprio, oppure anche “nella qualità”);
-) accolse il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella veste di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto rigettò l’opposizione.
La Corte d’Appello, in particolare, ritenne che:
NOME COGNOME non aveva validamente impugnato la statuizione con cui il Tribunale ritenne “nuova”, e quindi inammissibile, la domanda di
accertamento della nullità per usurarietà del tasso di interesse;
il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la misura del debito residuo, per come conteggiato dai due opponenti, non fosse stata contestata dalla banca; quest’ultima, invece, aveva ab initio fermamente contrastato le deduzioni degli opponenti circa il quantum debeatur.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE, nella qualità sopra indicata, ha resistito co controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza d’appello per “omessa pronuncia”.
Deducono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame con cui era censurato il giudizio di “novità” della domanda di nullità per usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca. Su tale motivo, ad avviso dei ric:orrenti, la Corte d’appello “ha omesso qualsiasi pronuncia”.
1.1. Il motivo è infondato.
Sono gli stessi ricorrenti a riferire che la Corte d’appello esaminò il motivo di gravame rivolto avverso la statuizione con cui il Tribunale dichiarò “nuova” la domanda di nullità delle clausole contrattuali concernenti il saggio degli interessi (p. 5 del ricorso); che tale motivo venne dichiarato “inammissibile”, e che tale decisione sarebbe “erronea”.
Per espressa ammissione dei ricorrenti, dunque, la Corte d’appello non ha affatto trascurato di provvedere sul motivo di appello inteso a denunciare l’error in procedendo del Tribunale consistito – in tesi – nel giudizio di novità della domanda di nullità. L’ha fatto, ed ha statuito che quel motivo di gravame era inammissibile.
Pare alla Corte quasi superfluo aggiungere che il vizio di “omessa pronuncia” di cui all’art. 112 c.p.c. ricorre in tutti i casi in cui il giudice di merito t sinanche di prendere in esame una domanda od una eccezione.
Quel vizio invece non sussiste quando il giudice di merito, esaminata una domanda od un’eccezione, senza deciderla nel merito la reputi inammissibile, improcedibile od irricevibile, o comunque non la esamini per la ritenuta sussistenza d’una questione pregiudiziale di rito.
Il che è quanto accaduto nel presente giudizio. Infatti:
-) il giudice di primo grado ritenne inammissibile, perché “nuova”, la domanda di accertamento della nullità d’una clausola contrattuale;
-) gli appellanti impugnarono tale statuizione;
-) la Corte d’appello reputò inammissibile il motivo di gravame. Omessa pronuncia, dunque, non vi fu, in quanto la Corte d’appello pronunciò
sul gravame, reputandolo inammissibile.
1.2. Non miglior sorte avrebbe il motivo in esame se, privilegiando un fugace accenno nella sua illustrazione piuttosto che la sua intitolazione, lo si volesse qualificare ex officio come denuncia dell’erroneità del giudizio con cui la Corte d’appello ha reputato “inammissibile” il primo motivo d’appello.
Quel motivo, come s’è detto, concerneva una questione processuale: e cioè lo stabilire se il giudice di primo grado avesse correttamente reputato “nuova” una domanda introdotta con la prima memoria di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c..
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile tale motivo ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (la sentenza impugnata non contiene tale riferimento normativo, ma esso è chiaramente desumibile dalla motivazione). Ha, infatti, affermato che gli appellanti proposero il relativo motivo di gravarne “senza alcun riferimento alla questione dell’eccezione di nullità”.
La Corte d’appello, dunque, ha mostrato di ritenere che l’appello proposto da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE non contenesse la necessaria indicazione degli elementi di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 342 c.p.c..
Gli odierni ricorrenti hanno inteso censurare tale statuizione senza tuttavia esporre in modo chiaro ed esaustivo, come prescritto dall’artt. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., a pena di inammissibilità:
-) quale fosse la domanda originaria proposta con l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione;
-) quali furono su questo punto le difese della banca;
-) (soprattutto) come venne sviluppata e sostenuta, nell’atto d’appello, la censura avverso il giudizio di novità dell’eccezione di nullità del saggio di interesse.
Tali circostanze non sono tuttavia desumibili dalla ermetica illustrazione di cui alle pagine 5-6 del ricorso, sicché appare palese la violazione degli oneri di compiuta illustrazione dei fatti di causa e di indicazione degli atti su cui motivo si fonda di cui all’art. 366 n. 3 e 6, c.p.c..
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La censura è illustrata nel modo seguente:
-) il Tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata l’opposizione sul presupposto che “risultano versamenti” effettuati dai debitori “non riportati nel conteggio fornito dalla banca” e non contestati: tali versamenti, di conseguenza, si dovevano sottrarre dal credito messo in esecuzione;
-) la banca aveva impugnato tale statuizione invocando la mancanza di prova dell’imputazione di quei pagamenti;
-) la Corte d’appello accolse l’impugnazione della banca sul presupposto che questa avesse effettivamente contestato l’esistenza dei versamenti invocati dai due debitori.
Così statuendo – concludono i ricorrenti – la Corte d’appello avrebbe accolto l’appello incidentale per una ragione diversa da quella posta a fondamento di esso dalla banca.
2.1. Il motivo è infondato.
I fatti processuali rilevanti nel giudizio di merito furono i seguenti:
il Tribunale ritenne “non contestata” da parte della banca l’esistenza di alcuni versamenti invocati dai debitori opponenti;
la banca impugnò tale statuizione affermando che “i presunti versamenti erano stati tutti contestati dalla esponente già con la comparsa di risposta”; c) la Corte d’appello ha condiviso l’affermazione secondo cui i pagamenti parziali effettuati dal debitore erano stati contestati dalla parte.
La Corte d’appello, dunque, dovendo decidere se la banca avesse o non avesse contestato l’allegazione di controparte di avere già adempiuto parzialmente la propria obbligazione, ha dato risposta affermativa a tale questione, sul presupposto che la banca aveva eccepito in primo grado “la mancanza di prova” dell’imputazione dei pagamenti.
Nessuna ultrapetizione pertanto sussiste nella sentenza impugnata, in quanto sostenere che di un pagamento non è provata l’imputazione, ex art. 1194 c.c., significa per l’appunto contestare che quel pagamento abbia estinto il credito messo in esecuzione.
Col terzo motivo i ricorrenti prospettano i’l vizio di “omessa pronuncia circa un fatto decisivo per omessa motivazione”.
Nella illustrazione del motivo prospettano una tesi così riassumibile:
-) in sede stragiudiziale NOME COGNOME effettuò un versamento di 10.000 euro a favore della banca;
-) la Corte d’appello, nel determinare le somme dovute alla banca procedente, non ha tenuto conto di quel versamento, affermando che esso fu effettuato allo scopo di ridurre i debiti personali di NOME COGNOME verso la banca, e non i debiti della RAGIONE_SOCIALE verso la banca stessa;
-) tale valutazione fu erronea, in quanto la banca aveva “costituito un’unica posizione RAGIONE_SOCIALE“, e dunque nessuna distinzione era possibile fra la posizione debitoria della prima e quella del secondo.
3.1. A prescindere da qualsiasi rilievo sulla carente indicazione degli atti e dei documenti su cui questo motivo si fonda, e dunque della sua dubbia compatibilità con le previsioni di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., ess comunque inammissibile.
Infatti lo stabilire ad estinzione di quale credito vada imputato un pagamento in acconto è questione di puro fatto, non di diritto, come tale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 115 c.p.c. “nella misura in cui la Corte d’appello non pone a fondamento della
decisione le prove prodotte dal COGNOME e i fatti non contestati da RAGIONE_SOCIALE“.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà tre censure.
4.1. Con la prima censura i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto non provato, da parte di NOME COGNOME, l’effettivo pagamento degli importi indicati nei conteggi da lui depositati a sostegno dell’opposizione.
Deducono che tale prova esisteva ed era rappresentata dai documenti allegati dal n. 1 al n. 20 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositat in primo grado.
4.2. Con la seconda censura i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2708 c.c. e le norme sulla confessione stragiudiziale, là dove ha negato efficacia probatoria alle quietanze di pagamento emesse dalla banca e da essi depositate in causa.
4.3. Con la terza censura i ricorrenti tornano a ribadire che l’avvenuta esecuzione dei suddetti versamenti in acconto non era mai stata contestata dalla banca.
4.4. Tutte e tre le suddette censure sono inammissibili ed in parte comunque infondate.
Le censure sono inammissibili poiché è questione di merito sia lo stabilire se esista la prova d’un pagamento; sia lo stabilire se un documento contenga o non contenga una confessione stragiudiziale; sia lo stabilire se un fatto sia o non sia stato contestato in giudizio.
Infondata, invece, è la censura di omesso esame d’un fatto decisivo, concernente la prova dell’imputazione del versamento in acconto.
La Corte d’appello infatti non ha omesso di considerare il fatto storico del versamento di € 10.000 da parte di NOME COGNOME. La quaestio facti da risolvere riguardava piuttosto l’imputazione di tale pagamento: se ai debiti personali di NOME COGNOME o a quelli della società garantita dalla sua
fideiussione. E la Corte d’appello ha ritenuto che tale versamento fu eseguito per ridurre l’esposizione debitoria personale di NOME COGNOME, e non quella della società RAGIONE_SOCIALE.
Omesso esame, dunque, non vi fu: lo stabilire poi se la Corte d’appello abbia correttamente stabilito a quale credito dovesse imputarsi quel pagamento è, come s’è ripetuto, questione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 ottobre 2022.