SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 54 2026 – N. R.G. 00000699 2023 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Seconda Civile ,
composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 699/2023 R.G., posta in decisione all’udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.12.2025 , promossa
da
nato a Genova il DATA_NASCITA, residente in RAGIONE_SOCIALE (BS), via
Rodi 47, C.F.
elettivamente domiciliato in Luino INDIRIZZO, alla via
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (cod. fisc.
),
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto, e dichiara
di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO e/o
indirizzo di PEC
EMAIL.
APPELLANTE
Contro
C.F.
C.F.
(CF ), con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, in persona dell’amministratore p.t. con studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE presso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in calce al presente atto su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazione di legge al numero di fax NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo pec P.
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza n.° 1486/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Quarta Sezione Civile, del 15.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, contrariis reiectis:
Accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1486/2023, pubblicata in data 15 giugno 2023 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione IV civile, Giudice AVV_NOTAIO, nella causa n. 9571/2019 R.G., notificata in data 17 giugno 2023, accogliere le conclusioni proposte nel giudizio di primo grado, qui trascritte:
‘in via preliminare, dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo radicato nei confronti dell’attore per omessa notificazione dell’avviso ex art 599 cpc al comproprietario ; sempre in via preliminare dichiarare la nullità del pignoramento per cessata efficacia del precetto ex art. 481 cpc e/o per indeterminatezza del contenuto; sempre in via preliminare sospendere il processo esecutivo radicato nei
confronti del sig. , per pregiudizialità, ex art 295 cpc, del procedimento RG. n. 13252/17 pendente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; sempre in via preliminare sospendere il procedimento esecutivo radicato nei confronti dell’attore per pregiudizialità del giudizio R.G. n. 6791/2018, Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e n. 13190/2015 R.G.N.R. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Nel merito: dichiarare che l’opponente nulla deve al creditore per intervenuto pagamento; in subordine nel merito dichiarare comunque non dovuta la minor somma di euro 12.814,74 già ingiunta con il D.I. n. 205/02 e corrisposta alla creditrice nel procedimento esecutivo n. 82/2005 da COGNOME NOME.’.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e c.p.a..
In via istruttoria:
Si chiede acquisirsi il fascicolo d’ufficio del giudizio di prime cure.
Si insiste nell’ammissione dei seguenti mezzi istruttori già richiesti nel giudizio di primo grado:
Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., da parte del nonché di tutta la documentazione contabile relativa al credito vantato in giudizio, di cui al decreto ingiuntivo n. 6407/2015, relativamente al consuntivo per l’esercizio 2014 e
preventivo per l’esercizio 2015;
CTU tecnico-contabile, per verificare il reale saldo dovuto da
per
gli oneri condominiali nonché verificare accuratamente l’operato
dell’amministratore avendo cura di controllare se lo stesso ebbe a imputare costi non
dovuti non solo alla proprietà
/
ma all’intero
concentrandosi soprattutto sulle spese di riscaldamento che paiono prima facie non
essere state correttamente contabilizzate. Da porre a carico della controparte che avrebbe dovuto provvedervi autonomamente.
Prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli:
1. vero che, in data 3 marzo 2001, inviava al geom. una raccomandata per ottenere ragguagli sulla situazione delle spese condominiali
senza ottenere risposta;
vero che nel 2001
al fine di ottenere dal geom.
l’invio dei consuntivi condominiali e delle ricevute dei versamenti eseguiti dal marito si rivolgeva all’avvocato ;
vero che
tra il 2001 e il 2004 era costretta a Catania per assistere
la madre malata;
vero che, il 21 dicembre 2001,
si recava presso lo Studio del geom.
per ottenere comunicargli la morte del padre, richiedere i consuntivi condominiali nonché la ricevuta di versamento dell’assegno di £ 1.000.000 che gli aveva
inviato
a copertura di eventuali debiti maturati;
vero che nella sede di cui al capitolo che precede ottenne solo il consuntivo di gestione ordinaria 1999/2000 e il preventivo di gestione 2001/2002; che gli venivano però rilasciati incompleti in quanto presentavano le colonne ‘pagare’ dei riparti inerenti tutti i condomini lasciate in bianco (si mostri al teste il doc. 45);
6. vero nel 2003 da non avendo notizie dal geom. certa che, ad ogni modo, le spese continuavano a maturare iniziò ad inviare degli assegni e precisamente sei assegni da € 259,00 caduno dell’importo complessivo di € 1.554,00 e un assegno postale il n. 4628091607 del 20.1.2003 di € 290,00 e così totali € 1.844,00 (si rammostri
al teste il doc. 23A);
7. vero che
ottenne dal geom
la copia dei riparti consuntivi
di legge solo in data 5.4.2004 grazie all’intervento di ben due legali – l’AVV_NOTAIO
NOME e l’AVV_NOTAIO (si rammostri al teste il doc. 29);
8. vero che nel 2004
si recò con
, un inquilino del
presso lo studio di dell’amministratore per ottenere le ricevute di
versamento dei pagamenti eseguiti da
nonché delucidazioni sui
consuntivi ottenendo però solo il conteggio di cui al documento 52;
9. vero che nel 2006
ed i condomini
e
hiesero
alla AVV_NOTAIOssa
di eseguire una verifica contabile della
gestione del
;
10. vero che, nella perizia del 31.3.2006, la AVV_NOTAIOssa verificò che il saldo delle spese consuntive imputate ai condomini // era errato per tutte le annualità sottoposte alla sua analisi ovvero gli esercizi dal 1992/1993 sino al 2000/2001 (si rammostri al teste il doc. 25);
vero che, nella perizia del 31.3.2006, la AVV_NOTAIOssa accertò che per l’esercizio 1991/1992 i condomini / avevano maturato un saldo creditorio di £ 1.446.000 (si rammostri al teste il doc. 25);
12. vero che, nella perizia del 31.3.2006, la AVV_NOTAIOssa
accertò che dal 1992/1993
sino al 2000/2001 il geom.
imputava ai condomini
spese
personali quali more di teleriscaldamento, spese per solleciti, spese legali, interessi passivi, pulizia straordinaria per escrementi del cane dell’inquilina, ect (si rammostri
al teste il doc. 25); 13. vero che la sig.ra in data 31 ottobre 1996 e in data 15 novembre 1996 era residente in INDIRIZZO a Catania. Si chiede l’interpello di su tutti i capitoli e si chiede già l’ammissione dello stesso a prova contraria sui capitoli avversari che venissero eventualmente ammessi. Si indicano a testimoni, anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari , residente INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, sui tutti i capitoli; , rinvenibile presso la sede di in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, sui , residente in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE sul
ammessi: AVV_NOTAIOssa capitoli da 9 a 12; il AVV_NOTAIO capitolo 8.’
Per parte appellata:
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza rigettata:
In via principale, ritenere l’impugnazione manifestamente infondata ex art, 348 bis cpc e disporre la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 350 bis cpc;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dell’appello non ritenga l’impugnazione manifestamente infondata ex art. 348bis cpc, respingerel’avversario appello e confermare in toto la gravata sentenza per i motivi di cui in atto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 11.0.2018 iscritto in data 13.8.2018 al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promuoveva tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. ed art. 615, comma 2, c.p.c, avverso la procedura di esecuzione
immobiliare promossa nei suoi confronti, dal di cui all’atto di pignoramento notificato in data 25.7.2018, avente ad oggetto la quota di proprietà di 1/6 delle seguenti unità immobiliari, site nel Comune di RAGIONE_SOCIALE (BS), in INDIRIZZO, catastalmente censite, Sez. SNA, foglio 11: mappale n. 9606, sub. 11, cat. A/2; mappale n. 9606, sub. 74, cat. C/6.
Il Tribunale in persona del G.E. con ordinanza del 24.4.2019, rigettava l’istanza di sospensione proposta dall’opponente assegnando termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.
In seguito, con atto di citazione notificato in data 24.6.2019, citava in giudizio, avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ in via preliminare, dichiarare la nullità dell’atto di pignoramento, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva. Nel merito, dichiarare che l’opponente nulla deve al creditore per intervenuto pagamento. In subordine, nel merito dichiarare comunque non dovuta la minor somma di € 12.814,74 già ingiunta con il d.i. n.° 205/02 e corrisposta alla creditrice nel procedimento esecutivo n.° 82/2005 da COGNOME NOME. In ogni caso, condannare l’opposto al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio’ ;
Tale giudizio veniva iscritto a ruolo in data 25.06.2019, al n.° 9571/2019 R.G. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed il si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con sentenza n.°1486/2023, pubblicata in data 15.6.2023, il Tribunale rigettava l’opposizione proposta da ; rigettava la domanda proposta da
di condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96,
co. 1, c.p.c.; condannava
, al rimborso a favore di delle
spese di questo processo e della fase sommaria; condannava
, al
pagamento in favore
, della somma di € 5.712,50, ai sensi dell’art. 96,
co. 3, c.p.c..
La sentenza era gravata da , a cui resisteva, il .
All’udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante lamenta l’omessa notifica dell’avviso ex art. 599 c.p.c. in ragione della omessa notifica dell’avviso e dell’invito a comparire a quale comproprietario.
Si legge nella predetta sentenza: ‘ Anzitutto, il motivo è nuovo. Si rammenta che «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione , anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo ‘. Secondo il Tribunale il ricorso in opposizione introduttivo della fase sommaria non contiene il motivo in esame, ma ad avviso dell’appellante nel ricorso, l’appellante aveva delineato il motivo in argomento.
In particolare, l’appellante richiama quanto affermato dall’opponente a pagina 2 del ricorso in opposizione, datato 11.8.2018, laddove, occupandosi dei contestati vizi di notifica, relativi anche alla formazione del titolo esecutivo, rappresentava che ‘ non risiede in Italia dal DATA_NASCITA ‘ per cui l’assenza di comunicazioni al
comproprietario residente all’estero dal 1989 assume rilievo sotto il profilo dell’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare, così come dal punto di vista della caducazione del titolo esecutivo per inefficacia, dovuta a vizio di notifica.
Trattandosi di avviso da redigere successivamente all’iscrizione del pignoramento e alla sua trascrizione, esso non avrebbe neppure potuto essere eseguito al tempo del deposito del ricorso in opposizione, quando il pignoramento non era ancora stato iscritto a ruolo e non risultava, neppure, ancora trascritto in Conservatoria.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, prescindendo dalla disposizione di cui alla0ert. 618 ultimo comma c.p.c. secondo cui le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili, è corretta, l’interpretazione del Tribunale relativamente alla funzione dell’avviso ex art. 599 c.p.c., corrispondente solo ed esclusivamente ad un interesse dei creditori affinché i comproprietari non lascino separare la loro parte dalla cosa comune, mentre, per ciò che concerne la convocazione dei comproprietari all’udienza ex art. 600 c.p.c., l’interesse è dei comproprietari, ma in tal caso. il debitore non può richiedere una tutela che spetta a terzi (nel caso di specie, a .
In ordine alla notifica dell’avviso a il Tribunale ha, inoltre, correttamente sottolineato che non ha provato tempestivamente la qualità di erede del primo, non essendo sufficiente la presentazione del testamento olografo del de cuius, né la dichiarazione di successione essendo un mero adempimento fiscale prescritto dalla legge.
Sul punto, dello stesso avviso è la Suprema Corte, che con la sentenza n.° 9186/2022 ha stabilito che ‘ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza, ipotesi che non possono dirsi configurate neppure con la mera presentazione della dichiarazione di successione’. Pertanto, era un mero chiamato all’eredità non soggetto all’avviso de quo, riservato ai comproprietari.
Con il secondo motivo l’appellante contesta poi, il decisum in relazione al paragrafo 1.2 della sentenza impugnata, ove il giudice di prime cure assumendo per falso quanto sostenuto dall’opponente in merito alla omessa notifica dell’atto di precetto in rinnovazione, ha ritenuto rispettato il termine di efficacia del precetto, di cui all’art. 481 c.p.c. con l’inizio dell’esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto. In particolare, da quanto si legge nella sentenza, il dies a quo sarebbe rappresentato dalla notifica dell’atto di precetto in rinnovazione, in relazione al credito portato dal decreto ingiuntivo n.° 6407/2015 con la consegna a , asseritamente avvenuta in data 16.4.2018 (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Invece, il dies ad quem viene fatto coincidere con il 16.7.2018, data di inizio dell’esecuzione con la consegna dell’atto di pignoramento immobiliare all’Ufficiale Giudiziario per cui quest’ultimo adempimento è stato ritenuto tempestivo trattandosi del primo giorno utile successivo al novantesimo giorno, cadente di domenica (art. 155, co. 4 c.p.c.).
Il motivo è infondato.
Invero, parte appellante, in sede di opposizione all’esecuzione, ha omesso di contestare, tempestivamente, la produzione documentale (doc. 2 della comparsa in primo grado) del prendendo posizione sul punto, solo tardivamente e rendendo processualmente priva di pregio la doglianza.
In ogni caso, il Tribunale ha correttamente affermato che ‘ l’attore non ha contestato la continuità tra l’atto di precetto e la relata di notifica, sicché, vista la coincidenza tra il numero della raccomandata inviata ex art. 140 cpc e quello di cui all’avviso di ricevimento, non vi è motivo di dubitare della validità della notificazione ‘ segnalando che l’omessa indicazione della data di invio dell’avviso di ricevimento e dell’ufficio postale che vi ha provveduto, integrano una mera irregolarità.
Circa il dies a quo per la notificazione del pignoramento, al fine di evitare la perenzione del precetto, è opportuno evidenziare che lo stesso si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario e non dal momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario.
Con il terzo motivo l’appellante, nel corso dell’intero giudizio di primo grado, ha reiteratamente richiesto la sospensione della procedura esecutiva in oggetto, per pregiudizialità del procedimento n.° 13252/2017 R.G. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n.° 6407/2015.
Inoltre, l’appellante deduceva che il titolo in questione, sarebbe fondato su atti falsi (per cui avrebbe presentato esposto/querela nei confronti dell’ex amministratore di condominio di cui al procedimento penale n.° 13190/2015 R.G.N.R.), oltre che su somme già corrisposte.
Il motivo è infondato.
Sul punto, il Tribunale richiamando la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, ha precisato che ‘tra il giudizio di merito sul titolo giudiziale e quello di opposizione esecutiva non esiste alcun rapporto di pregiudizialità tecnica agli effetti dell’art. 295 cpc.’, rilevando come la richiesta di sospensione, sia stata strumentale alla riproposizione in detta sede dei motivi riguardanti l’inesistenza del credito dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, il Tribunale ha correttamente ritenuto che ‘nelle opposizioni esecutive inerenti a crediti fondati su di un titolo giudiziale, non è possibile censurare il titolo, se non per la sua inesistenza’, in quanto le doglianze relative al titolo devono essere fatte valere, esclusivamente, in sede di opposizione allo stesso.
Con il quarto motivo censura la sentenza, laddove, il Tribunale ha ritenuto di condannare l’appellante ‘ al pagamento in favore della somma di euro 5.712,50, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c .’, in misura pari all’entità delle spese processuali da rifondere al convenuto.
Invero, non risulta provato in giudizio che abbia ricevuto la notifica dell’atto di precetto in rinnovazione, in data 16.4.2018.
Non vi è, pertanto, dolo o colpa grave nelle intenzioni dell’odierno appellante, che si è limitato ad evidenziare gravi vizi suscettibili di incidere sulla validità del pignoramento per cui è causa, non risultando, in ogni caso, documentata a ricezione da parte dell’appellante del plico contenente l’atto giudiziario di precetto in rinnovazione.
Il motivo è infondato.
Sul punto, la Corte osserva come la sentenza del Tribunale sia stata e chiara ed esaustiva in merito alla modalità di liquidazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale ha, infatti, esattamente ritenuto evidente nel comportamento processuale di la colpa grave, se non addirittura il dolo.
Argomenta sul punto la sentenza ‘le difese attoree sono contrassegnate da un’attività assertiva e deduttiva priva della benché minima idoneità all’accoglimento. Quanto alla prima attività, si riscontra la falsità della prospettazione nella parte in cui l’attore ha negato di aver ricevuto il precetto in data 16 aprile 2018, al solo fine di confezionare l’infondato motivo circa la cessazione di effetti del precetto. Quanto alla seconda attività, da un lato, il motivo inerente ai vizi del pignoramento di è rivelato strumentale, anche in ragione dell’iniziativa dello stesso attore di qualificarli come errori e imprecisioni, e dall’altro lato, gli altri motivi sono manifestamente inammissibili o infondati, in base alla disciplina delle opposizioni esecutive, per come pacificamente conformata dalla giurisprudenza ‘.
Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto che l’azione di abbia costituito un inutile dispendio di risorse processuali, giustificando così la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
In tal senso, il giudice di primo grado ha correttamente seguito l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui ‘ la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della ‘potestas agendi’ con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede, né la domanda di parte, né la prova del danno essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione’ (Cass., S.U., 13 settembre 2018 n.° 22405)
In conclusione, l’appello di è rigettato, così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore del che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n.° 1486/2023 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 15.6.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
– rigetta l’appello:
– condanna a pagare in favore del le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge:
– dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante, l’onere del
pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME