Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22479/2023 R.G. proposto da :
PACELLA VINCENZA, COGNOME NOME rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
STONA NOME, STONA CRISTIANA, rappresentate e difese dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di MILANO n. 2439/2023 depositata il 24/07/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In forza di sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, a seguito del rigetto dell ‘ appello e del ricorso per cassazione, le sorelle NOME e NOME COGNOME iniziarono, con ricorso al giudice dell ‘ esecuzione dello stesso Tribunale, una procedura di esecuzione ai sensi dell ‘ art. 612 cod. proc. civ. per l ‘ esecuzione di obbligo di fare e, specificamente, per la chiusura di una luce aperta da NOME COGNOME e dalla moglie NOME COGNOME sul muro comune insistente sul confine dei mappali n. 594 di proprietà dei detti coniugi e nn. 595 e 596 di proprietà delle stesse NOME e alla rimozione della grondaia realizzata dai predetti coniugi COGNOME e NOME sul muro comune.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., alla quale resistettero NOME e NOME COGNOME.
Esaurita la fase interinale e instaurato il giudizio ordinario di opposizione, la domanda dei COGNOME venne rigettata dal Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 1235 del 23/08/2021.
I coniugi COGNOME proposero impugnazione di merito, alla quale resistettero le sorelle NOME e NOME COGNOME.
La Corte d ‘ appello di Milano ha, con la sentenza n. 2439 del 24/07/2023, rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la sentenza d ‘ appello ricorrono, con atto affidato a sei motivi di impugnazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 25/11/2025, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione ed ha riservato di depositare l ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso e le relative decisioni, sono i seguenti.
Primo motivo: illegittimità e nullità della sentenza della Corte d ‘ Appello di Milano per la violazione ex art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. e per la violazione ex artt. 474 e 475 cod. proc. civ. – omessa valutazione ed error in procedendo ed in judicando -travisamento documentale ed errata valutazione dei documenti e atti – omessa e contraddittoria motivazione – inconferenza.
Il motivo si incentra sulla negazione della circostanza dell ‘ essere NOME e NOME COGNOME divenute proprietarie della porzione di terreno di cui al mappale n. 594 sul quale insiste il muro dichiarato comune, per non essere detto diritto reale entrato nel loro patrimonio e insussistenza di un titolo esecutivo in loro favore.
Il motivo è inammissibile, in quanto è la mera reiterazione del secondo motivo d ‘ appello, compiutamente disatteso dalla Corte d ‘ appello. Ove, peraltro, lo si voglia leggere in chiave di deduzione di vizi del procedimento, il che non sarebbe a stretto rigore consentito, atteso che non è richiamato il n. 4 del comma primo dell ‘ art. 360 del codice di rito civile, il motivo è inammissibile, in quanto si riduce a una mera richiesta di riesame del compendio istruttorio già compiutamente esaminato dalla Corte d ‘ appello di Milano. Il riferimento al n. 1 dell ‘ art. 360, primo comma, del codice di rito civile è inoltre del tutto fuorviante, in quanto si tratta di parametro relativo alle questioni di giurisdizione. Il motivo è, infine inammissibile in quanto ripropone le questioni relative all ‘ inefficacia del titolo esecutivo giudiziale in favore delle sorelle COGNOME, sulle quali la Corte territoriale ha ampiamente motivato alle pagg. 11 e segg. della sentenza, richiamando la documentazione già prodotta in primo grado, nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione, e comprovante il titolo proprietario in capo ai danti causa delle sorelle NOME e NOME, con conseguente passaggio del diritto dominicale in capo alle stesse, anche a seguito della rinuncia all ‘ eredità di altri
chiamati. Da ultimo la Corte territoriale, richiamando l ‘ art. 475, secondo comma, cod. proc. civ., in ordine alla spedizione in forma esecutiva in favore dei successori della parte in cui favore fu pronunciato il provvedimento giudiziale e ampi stralci della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha condiviso, ha ribadito la piena valenza del titolo esecutivo giudiziale in favore delle sorelle NOME a seguito del decesso, prima dell ‘ inizio del processo esecutivo, dei loro danti causa, padre e zio.
Secondo motivo: illegittimità e nullità della sentenza n. 2439/2023 della Corte d ‘ appello di Milano e quindi conseguenziale illegittimità e nullità della sentenza n. 1235/2021 del Tribunale di Busto Arsizio del 21/08/2021 per la violazione di legge ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. error in procedendo ed in judicando per la nullità illegittimità ed erroneità della sentenza – carenza di legittimazione attiva delle signore NOME – violazione ex art. 2697 cod. civ. – omessa e/o carenza di motivazione – violazione ex art. 112 c.p.c. – travisamento dei fatti e dei documenti di causa e motivazionale – carenza di legittimazione attiva e jus postulandi .
Il secondo motivo critica la sentenza della Corte d ‘ appello per avere questa omesso di considerare l ‘ assoluta carenza di documentazione relativa alla prova della qualità di eredi in capo a NOME e NOME e per la omessa, o comunque erronea, considerazione della documentazione depositata in atti di causa sin dal primo grado del giudizio.
Il secondo motivo è inammissibile: la sentenza d ‘ appello ha, come già scritto in relazione al precedente motivo, ampiamente e logicamente desunto la qualità di eredi delle sorelle NOME dalla documentazione versata in atti di causa e comprovante che esse erano figlie e nipote di NOME e NOME COGNOME e, inoltre, dalle rinunce all ‘ eredità dei predetti effettuate da altri chiamati, come risulta
dall ‘ elenco degli stessi di cui alla pag. 12, primo periodo, in prosecuzione dalla pagg. 11, della sentenza impugnata.
A prescindere da ciò il motivo sarebbe comunque inammissibile, sia in quanto affastella in un unico compendio censorio critiche di violazione e (o) falsa applicazione di norme di legge, di omesso esame di documenti e di errori nel procedimento, costringendo il giudice di legittimità a individuare le singole censure.
Il motivo è, infine, inammissibile in quanto tenta di rimettere in discussione, il che notoriamente non è consentito, accertamenti, relativi al diritto proprietario di NOME e NOME, già effettuati dal giudice di merito della causa nella quale si è formato il titolo esecutivo e sulla quale è oramai sceso il giudicato.
Terzo motivo: illegittimità e nullità della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano del 14/06/2023 e notificata il 31/08/2023 per la violazione di legge ex art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. error in procedendo ed in judicando per la illegittimità della sentenza per la violazione ex artt. 214 – 215 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. – travisamento dei fatti e dei documenti di causa Errata e carente motivazione.
Il terzo motivo concerne la mancata considerazione di documentazione depositata in atti e segnatamente il documento recante data 2/10/1980 prodotto in giudizio dalla difesa NOME COGNOME in data 25/06/2018 unitamente e con la memoria costitutiva di pari data e non disconosciuto, se non tardivamente da parte delle sorelle COGNOME. Il detto documento del 2/10/1980 secondo la prospettazione di parte ricorrente, in una con altri documenti già prodotti comproverebbe che era stato raggiunto un accordo transattivo.
Il motivo, al pari dei precedenti due, è anch ‘ esso inammissibile. Sull ‘ accordo, o presunto tale del 2/12/1980 vale quanto scritto dalla Corte territoriale alle pagg. 18 e segg.: si tratta di documentazione della quale non è stata dedotta la tardiva scoperta e che doveva
essere fatta valere non nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione per consegna o rilascio, bensì nell ‘ ambito del giudizio volto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale in favore degli COGNOME e, posto che ciò non venne fatto l ‘ asserito accordo transattivo del 2/12/1980 non può essere in alcun modo essere preso in considerazione, come correttamente escluso dalla corte territoriale, nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione. È appena il caso di ribadire che (tra moltissime: Cass. del 4/02/2025 n. 2785) nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l ‘ inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Per i fatti precedenti, ma incolpevolmente ignorati o non fatti valere, vige il solo rimedio della revocazione, ma solo sussistendone i relativi presupposti.
Quarto motivo: illegittimità e nullità della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano del 14/06/2023 e notificata il 31/08/2023 per la violazione ex art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. error in procedendo ed in judicando per la violazione ex artt. 163 – 167 183 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ. – travisamento valutativo ed omessa e/o carenza motivazionale – omesso esame circa fatti decisivi e documenti che sono stati oggetto di produzione e discussione tra le parti ai sensi ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ed in ogni caso totale omessa ed insufficiente motivazione.
Il quarto motivo ribadisce la omessa considerazione di cui già al terzo motivo, del documento, comprovante un ‘ asserita transazione, del 2/12/1980 e inoltre si incentra sulla mancata ammissione di
prove testimoniali. Il motivo, infine, si incentra su un ‘ asserita novità della domanda proposta dai COGNOME rispetto a quanto consacrato nella scrittura del 2/12/1980.
Il quarto motivo è inammissibile: con riferimento alla prospettazione quale azione nuova di quella proposta nel presente giudizio in quanto si tratta indubitabilmente di una causa di opposizione all ‘ esecuzione, ma in essa, giusta quanto motivato, non può rimettersi in discussione il titolo giudiziale posto a base dell ‘ esecuzione stessa per fatti anteriori alla sua formazione (salva la vista eccezione della ricorrenza dei presupposti di una eventuale revocazione). Nel resto il motivo è inammissibile in quanto censura la mancata ammissione di prove testimoniali, che, sebbene siano state riportate, nelle loro esatta articolazione nel ricorso, con indicazione dei testi da escutere, concernono tutte fatti e circostanze relative al titolo proprietario degli COGNOME e comunque alle vicende inerenti il procedimento giudiziario di formazione del titolo esecutivo e, pertanto, come già detto insuscettibili di rivalutazione nell ‘ ambito del giudizio di opposizione all ‘ esecuzione.
Quinto motivo: illegittimità e nullità ed erroneità della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano – Sez. II del 14/06/2023 e pubblicata il 24/7/2023, per la violazione ex art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. error in procedendo et i n judicando per la violazione e/o errata applicazione dell ‘ art. 96 cod. proc. civ. – travisamento valutativo e/o omessa e carenza motivazionale – violazione ex art. 24 della Costituzione Italiana – violazione ex art. 96 cod. proc. civ.
Il motivo contesta la ritenuta sussistenza, da parte della Corte territoriale, con valutazione d ‘ ufficio, dei presupposti per l ‘ applicazione della sanzione processuale di cui all ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e chiede che questa Corte valuti di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell ‘ art. 24 della Costituzione.
Il quinto motivo è inammissibile: la Corte di merito ha, con ampia, logica e coerente motivazione, estesa alle pagg. 23 e 24, ritenuto sussistenti i presupposti individuati nella reiterazione di istanze e domande giudiziali già giudicate infondate e inammissibili e sovente già coperte da giudicato, per l ‘ applicazione della sanzione processuale di cui all ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e la relativa valutazione, in quanto, come scritto, ampiamente motivata, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
In ordine alla prospettata lesione dell ‘ art. 24 della Costituzione: il Collegio ne rileva la palese carenza di specificità e in ogni caso vale, al fine di escludere la rilevanza della questione, quanto già scritto da questa Corte (Cass. n. 36591 del 30/12/2023): «fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., risiede nell ‘ art. 111 Cost. – il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata – e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l ‘ iniziativa processuale s ‘ inscrive. Nella specie, questa Corte ha ritenuto che tali presupposti ricorressero, come pure nel caso in esame, in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore».
Sesto motivo: riserva di istanza di sospensione dell ‘ esecutorietà della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 2439/2023 pubblicata in data 24/07/2023 ex art. 373 cod. proc. civ.
Il sesto motivo non ha un ‘ autonoma rilevanza, in quanto si limita a prospettare un ‘ istanza di sospensione dell ‘ efficacia esecutiva della sentenza d ‘ appello (oltretutto, riservata, per scolastica nozione, al giudice che ha reso la sentenza gravata) ed è, così, inammissibile.
In conclusione, tutti i motivi sono inammissibili.
Il ricorso è, per quanto motivato, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in euro tremila e seicento, oltre accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
In applicazione dell ‘ art. 96, comma terzo cod. proc. civ., e in considerazione della manifesta infondatezza delle censure, sostanzialmente reiterative dei motivi di appello e prive di un ‘ autonoma rilevanza, e quindi manifestazione dell ‘ abuso del potere di agire in giudizio in fase d ‘ impugnazione (sul punto, con riferimento a caso di pronuncia d ‘ ufficio della condanna ai sensi dell ‘ art. 96, comma terzo cod. proc. civ., si veda Cass. n. 4430 del 11/02/2022), la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento della somma, per responsabilità processuale, che si ritiene equo liquidare nella stessa misura delle spese di lite e quindi in Euro tremila e seicento.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge e al pagamento di Euro 3.600,00 ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 25/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME