Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28222/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta presso la cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1793/2022 pubblicata in data 22/09/2022, n.r.g. 1583/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.Sulla base della sentenza n. 871/2013 della Corte d’Appello di Catania, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3138/2015, COGNOME NOME aveva dapprima notificato il precetto in data 05/12/2013 e poi iniziato l’esecuzione (con il pignoramento del 09/01/2014) nei confronti
OGGETTO:
pignoramento presso terzi opposizione all’esecuzione -precedente giudicato -effetti
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento delle retribuzioni maturate dal 30/11/2002 fino alla data di pubblicazione di quella sentenza d’appello del 31/07/2013 a titolo di risarcimento del danno, quantificato in euro 112.259,16, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato e spese.
2.- RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione all’esecuzione , fondata su tre motivi:
incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro del medesimo Tribunale;
sopravvenuta cessata materia del contendere o difetto di interesse a seguito dell’intervenuta estinzione della procedura esecutiva per rinunzia alla medesima;
inopponibilità del titolo esecutivo ad essa società, attesa l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. per essere il rapporto di lavoro estinto alla data della cessione d’azienda del 07/08/2008.
3.Il Tribunale rigettava l’opposizione.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il motivo relativo all’eccezione di incompetenza, con asserita violazione dell’art. 618 c.p.c., è inammissibile perché non si confronta con la specifica motivazione articolata sul punto dal Tribunale, secondo cui l’eccezione attiene ad una questione non di competenza in senso proprio (regolata dall’art. 618 c.p.c.), bensì di mera distribuzione degli affari tra le sezioni del medesimo Tribunale;
anche il motivo relativo all’asserita rinunzia all’azione è infondato, atteso che l’intervenuta rinunzia al pignoramento come già ritenuto dal Tribunale -non integra una rinunzia al diritto e quindi una fattispecie di cessazione della materia del contendere, bensì permane l’interesse delle parti alla definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, proposto dalla stessa società, avente ad oggetto l’accertamento del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata in rapporto al titolo esecutivo azionato (Cass. n. 1353/2012; Cass. n. 15761/2014; Cass. n. 4498/2011);
infondato è anche il motivo con cui la società si duole del rigetto dell’eccezione di inopponibilità del titolo esecutivo nei propri confronti, atteso che ai sensi dell’art. 111 c.p.c. si è verificata la successione nel rapporto controverso, tanto è vero che è stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 871/2013 della Corte d’Appello di Catania, con ricorso per cassazione poi rigettato dalla Suprema Corte con sentenza n. 3138/2015;
inoltre in questa sede non è ammissibile alcuna eccezione relativa al rapporto di lavoro fra l’originaria società cooperativa e la RAGIONE_SOCIALE, poiché il presente giudizio è un’opposizione all’esecuzione e quindi è limitato all’accertamento del giudicato formatosi fra le parti e del correlativo diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 618, 413 e 38 c.p.c. per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di gravame con cui era stata riproposta l’eccezione di incompetenza per materia, spettando la controversia al giudice del lavoro del Tribunale di Catania e non al giudice civile del medesimo Tribunale.
Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la specifica motivazione spesa al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui l’eventuale violazione della distribuzione degli affari interni nell’ambito di un medesimo Tribunale quello di Catania -non dà luogo ad una questione di competenza. Tale affermazione è conforme a diritto, perché in ipotesi potrebbe farsi questione di mero rito, nella specie neppure prospettata.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 474 c.p.c., 2909 e 2112
c.c. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui era stata riproposta l’eccezione di inopponibilità del titolo esecutivo (sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 871/2013) ad essa società.
Il motivo è inammissibile, sia perché non si confronta con la specifica motivazione articolata al riguardo dai giudici d’appello, sia perché introduce questioni attinenti al merito del credito vantato e dunque al merito della formazione del titolo, che sono invece del tutto estranee al giudizio di opposizione all’esecuzione, quindi alle relative questioni prospettabili (limitate a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo) ed alla relativa tutela invocabile dall’opponente.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 474 c.p.c., 1206 e 1217 c.c., nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
In particolare lamenta che la Corte territoriale non abbia accertato che in tanto il credito risarcitorio sussiste, in quanto la lavoratrice abbia costituito in mora il datore di lavoro, onere nella specie non adempiuto né comunque accertato.
Il motivo è inammissibile sia per la novità della questione, che non risulta essere stata proposta fra i motivi di opposizione nel ricorso di primo grado, sia per l’estraneità delle questioni prospettate (attinenti al merito) rispetto al novero di quelle ammissibili in sede di opposizione all’esecuzione, limitata alla cognizione del titolo esecutivo e di eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa pronunzia su un’eccezione tempestivamente formulata e dirimente, con conseguente omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
In particolare addebita alla Corte territoriale di non aver considerato che la società cooperativa, precedente datrice di lavoro della RAGIONE_SOCIALE, aveva risolto tutti i rapporti di lavoro con delibera adottata nell’assemblea del giugno 2002.
Il motivo è inammissibile sia per la novità della questione, che non risulta essere stata proposta fra i motivi di opposizione nel ricorso di primo grado, sia per l’estraneità delle questioni prospettate (attinenti al merito) rispetto
al novero di quelle ammissibili in sede di opposizione all’esecuzione, limitata alla cognizione del titolo esecutivo e di eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1325, 2533 c.c., 12 disp.prel.c.c. nonché dell’intera legge n. 142/2001 e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
In particolare lamenta che i Giudici d’appello non abbiano considerato che il tema del collegamento fra rapporto societario e rapporto di lavoro, nell’ambito delle società cooperative di lavoratori, era stato integralmente rivisitato da Cass. sez. un. n. 27436/2017.
Anche questo motivo è inammissibile sia per omessa indicazione del fatto storico decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, sia per la novità della questione, che non risulta essere stata proposta fra i motivi di opposizione nel ricorso di primo grado, sia infine per l’estraneità delle questioni prospettate (attinenti al merito) rispetto al novero di quelle ammissibili in sede di opposizione all’esecuzione, limitata alla cognizione del titolo esecutivo e di eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una lite temeraria a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore della controricorrente.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 20/02/2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME