Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6553 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6553 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 18895-2023 proposto da:
STATO DELLA LIBIA, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di Presidente del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE Cause RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; S
– ricorrente –
contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Provvedimento di chiusura RAGIONE_SOCIALE fase sommaria Omessa fissazione del termine giudiziale per l ‘ introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice
competente –
Conseguenze –
Esperibilità del procedimento di
integrazione del provvedimento, a
norma RAGIONE_SOCIALE
‘
art. 289
cod. proc. civ., o instaurazione RAGIONE_SOCIALE
causa di merito –
Ammissibilità Mancanza sia RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di integrazione che RAGIONE_SOCIALE ‘ introduzione del giudizio di merito Conseguenze Estinzione del
processo.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica dei proprio difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME; R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Cron.
– controricorrente –
nonché contro
Ud. 08/10/2025
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE ‘ amministratore unico e legale rappresentante, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME; Udienza Pubblica
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente adesiva al ricorso –
Avverso il provvedimento emesso il 9 luglio 2023 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta, nella pubblica udienza celebrata in data 08/10/2025, dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udita la Sostituta Procuratrice AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest ‘ ultimo per delega RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, i quali hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
Lo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE ‘decisione’ emessa dal Tribunale di Roma in data 9 luglio 2023, che ha dichiarato ‘definita’ la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, ‘essendo ritornata a rivivere l ‘ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.’ adottata in data 23 settembre 2018, per tale ragione sancendo ‘l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia in data 7 dicembre 2022′.
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierno ricorrente che NOME COGNOME COGNOME, nei suoi confronti, la suddetta procedura esecutiva presso terzi, in forza di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza dalla Corte di ppello di Firenze del 30 ottobre 2006, n. 1745, avente ad oggetto la delibazione RAGIONE_SOCIALE entenza ibica resa in data 15 aprile 2000 dalla Corte di ppello di Tripoli, di condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia (attuale denominazione RAGIONE_SOCIALE ‘ originario debitore giudizialmente condannato, vale a dire il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il creditore esecutante provvedeva al pignoramento dei crediti RAGIONE_SOCIALEo
Stato RAGIONE_SOCIALE Libia nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Banca d ‘ Italia, e RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somma pari a € 87.824.374,66, oltre € 43.912.187,33 ex art. 546 cod. proc. civ., così per un totale pari a € 131.736.564,00.
Rese dalla RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, dalla Banca d ‘ Italia e da RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni negative, diversamente da quella RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE (dichiaratasi debitrice per $ 1.765.677,57), il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, riteneva integrata la ‘ ficta confessio ‘ ex art. 548 cod. proc. civ., fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE ‘importo pari a € 131.736.564,00.
Intervenuta tardivamente nella suddetta procedura esecutiva anche la società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), per far valere un credito di € 86.833.191,89, il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, in data 23 settembre 2018, emetteva la suddetta ordinanza di assegnazione. Essa, in particolare, assegnava al creditore procedente COGNOME la somma di € 105.394.826,80, maggiorata di interessi e spese, nonché, alla creditrice intervenuta RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 12.854,40, a totale soddisfo RAGIONE_SOCIALE spese di esecuzione, e ‘la residua somma di € 27.831.372,80 entro le somme pignorate, a parziale soddisfo del credito’. Detto provvedimento – il cui contenuto, con decreto del 18 ottobre 2018, veniva precisato e integrato ad istanza RAGIONE_SOCIALE terza pignorata società RAGIONE_SOCIALE, disponendosi, in particolare, che essa corrispondesse la somma di € 1.502.490,00 in favore del creditore esecutante NOME COGNOME, mentre RAGIONE_SOCIALE versasse in favore del medesimo la somma residua ad esso spettante (decurtata RAGIONE_SOCIALE ‘ importo corrisposto da COGNOME) e, all ‘ esito, in favore di RAGIONE_SOCIALE, l ‘ importo alla medesima dovuto, nei limiti RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta ex art. 548 cod. proc. civ. – veniva fatto oggetto di
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d ‘ ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘). Questa, in particolare, lamentava la mancata riunione alla suddetta procedura esecutiva di altra, da essa intrapresa sempre innanzi al Tribunale capitolino (R.G.E. 15445/15) nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia, avente quale terzo pignorato, tra gli altri, la società RAGIONE_SOCIALE. L ‘ opposizione in questione veniva accolta, a conclusione RAGIONE_SOCIALE fase di merito, dal Tribunale di Roma, con sentenza – del 9 giugno 2021, n. 10113 – che disponeva la revoca del provvedimento di assegnazione. Sentenza, tuttavia, cassata da questa Corte, la quale, pronunciandosi sul ricorso di NOME COGNOME, ravvisava – con sentenza del 29 novembre 2022, n. 35052, resa a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 383, comma 3, cod. proc. civ. – un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei terzi pignorati (società RAGIONE_SOCIALE).
‘ RAGIONE_SOCIALE tempore ‘, tuttavia, la già citata società RAGIONE_SOCIALE – in forza RAGIONE_SOCIALE pronuncia resa dal Tribunale di Roma, in seguito cassata da questa Corte – riassumeva, in data 3 dicembre 2021, la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 (all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE quale era stata adottata l ‘ ordinanza di assegnazione, revocata dal medesimo Tribunale capitolino con decisione, allora, ancora ‘ sub iudice ‘), procedura RAGIONE_SOCIALE quale il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, con provvedimento del 16 settembre 2022, disponeva il rinvio. E ciò al fine di valutare la riunione alla stessa, non solo RAGIONE_SOCIALE già indicata la procedura esecutiva promossa (R.G.E. 15445/15) dalla società RAGIONE_SOCIALE, ma anche di una terza procedura – R.G.E. 4673/15 intrapresa da un ulteriore creditore RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia, tale società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, procedura avente anch ‘ essa quale terzo pignorato, nuovamente, la società RAGIONE_SOCIALE.
Nella perdurante ‘ripresa’ RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, lo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia – dicendosi ancora ignaro, alla data del 7 dicembre 2022, RAGIONE_SOCIALE ‘ esito del giudizio radicato innanzi
a questa Corte e consistito nella cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva ‘ illo tempore ‘ revocato l’ ordinanza di assegnazione resa nel 2018 – proponeva opposizione ex artt. 615 e 624 cod. proc. civ. sulla base, tra le altre, di diverse eccezioni a suo dire rilevabili d ‘ ufficio, quali: l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica del precetto, del pignoramento e del pignoramento integrativo; l ‘ inesistenza del pignoramento per assenza di ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ.; la carenza di legittimazione attiva e passiva; nonché l ‘ inesistenza del titolo esecutivo di NOME COGNOME. Su tali basi, quindi, chiedeva dichiararsi l ‘ improcedibilità e/o l ‘ estinzione RAGIONE_SOCIALE menzionata procedura esecutiva.
Giunta, tuttavia, la procedura suddetta all ‘ udienza del 20 marzo 2023, nella quale si sarebbe dovuto provvedere in merito all ‘ eventuale riunione RAGIONE_SOCIALE stessa con le altre due procedure sopra meglio indicate, il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione – il quale, nel frattempo, con provvedimento del precedente 5 marzo, aveva disposto, in luogo RAGIONE_SOCIALE trattazione in presenza RAGIONE_SOCIALE suddetta udienza, il deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – si riservava la decisione.
A scioglimento RAGIONE_SOCIALE riserva, con ordinanza del 9 luglio 2023, egli dichiarava ‘definita’ la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, ‘essendo ritornata a rivivere l ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.’, adottata in data 23 settembre 2018 (e ciò ‘a seguito e per effetto’ RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza n. 35052/2022, con cui questa Corte aveva cassato la sentenza n. 10113/2021 del Tribunale di Roma, la quale aveva a propria volta ‘caducato la medesima ordinanza di assegnazione’), per tale ragione di chiarando ‘l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia in data 7 dicembre 2022′.
Avverso tale ‘decisione’ del Tribunale di Roma ha proposto direttamente ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., lo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia, sulla base – come detto – di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., evidenziando, preliminarmente, l ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Si censura la decisione impugnata, ‘nella parte in cui, a fronte RAGIONE_SOCIALE ‘opposizione’, proposta dallo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia ‘ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE ‘art. 615 cod. proc. civ.’, si è pronunciata ‘omettendo totalmente di fissare l’ udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti avanti a sé e di concedere il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza’, così impedendo che avesse corso la ‘fase sommaria RAGIONE_SOCIALE‘ anzidetta opposizione che, come noto, ha natura inderogabile e che, pertanto, in nessun modo può mancare’. Inoltre, diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione che precede ‘è, altresì, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 616 cod. proc. civ., non avendo il Giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ Esecuzione assegnato il termine, anch ‘ esso perentorio, per l ‘ introduzione del giudizio di merito a seguito RAGIONE_SOCIALE (omessa, come detto) fase sommaria RAGIONE_SOCIALE ‘opposizione’.
La ‘decisione’ impugnata, pertanto, ‘risulta nulla per evidente error in procedendo e merita quindi di essere cassata’, in accoglimento del ricorso proposto ‘ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 111, comma 7, Cost.’.
Invero, il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione – sottolinea il ricorrente ‘ha adottato un provvedimento di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘opposizione’ come ‘conseguenza RAGIONE_SOCIALE dedotta reviv iscenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di assegnazione a fronte RAGIONE_SOCIALE quale la procedura esecutiva è stata ritenuta definita’, sicché, non potendo dubitarsi che esso abbia ‘inteso decidere irrevocabilmente sull’ opposizione all ‘esecuzione’, non può negarsi che ‘tale provvedimento possa considerarsi
definitivo e costituire oggetto di ricorso ex art. 111, comma, Cost.’.
L ‘odierno ricorrente si dice ‘consapevole’ del ‘pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui, ‘in tema di opposizione all ‘ esecuzione, nel regime RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 616 cod. proc. civ., l ‘ ordinanza con la quale il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, ed omette di fissare il termine perentorio per l ‘ iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall ‘ art. 111 Cost., com ma 7, essendo priva del carattere RAGIONE_SOCIALE definitività’ . In forza di tale orientamento, quindi, l ‘ impugnazione di un provvedimento siffatto può avvenire solo ‘attraverso, alternativamente, ‘la richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 289 cod. proc. civ., o la diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 615 cod. proc. civ., comma 2, e art. 619 cod. proc. civ.)’.
Nondimeno, tali affermazioni – sostiene il ricorrente – trovano la loro ragion d ‘essere nel fatto che ‘il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ azione secondo le forme RAGIONE_SOCIALE sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto’ (così Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033). Ne consegue, pertanto, che i principi che precludono il ricorso in cassazione nel caso in cui sia omessa l ‘ adozione del provvedimento che fissi l ‘ inizio RAGIONE_SOCIALE fase di merito del giudizio di opposizione ‘non possano ritenersi applicabili al caso di specie in considerazione del fatto che, come ampiamente argomentato supra , il requisito previsto dalla giurisprudenza in materia è lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE inderogabile fase sommaria RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive la quale, nel caso di specie, è stata
totalmente omessa, con conseguente impossibilità di ridiscutere la Decisione nella fase a cognizione piena in seno al giudizio di merito, fase quest ‘ ultima che è meramente eventuale, ma che non può prescindere da quella sommaria’.
D ‘altra parte, nel caso di specie, neppure si è ‘in presenza di un caso di estinzione tipica e/o atipica, impugnabili rispettivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 630 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 617 cod. proc. civ.’, ciò che confermerebbe come l’ unico mezzo di tutela attivabile sia proprio il ricorso straordinario per cassazione.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. nullità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata ‘per motivazione assente e/o graficamente inesistente e/o apparente’, con conseguente violazione ‘degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2), n. 4) cod. proc. civ.’.
In particolare, il difetto di motivazione è prospettato con rifermento a quella parte RAGIONE_SOCIALE decisione secondo cui, ‘in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte n. 35052/2022′, sarebbe ‘ritornata a rivivere l’ ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. ‘, per questo motivo dichiarandosi ‘definita la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016’.
Difatti, il carattere assertivo RAGIONE_SOCIALE motivazione, e dunque la mancata esplicitazione dei criteri logico-formali che hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione alla formazione del proprio convincimento, collocherebbero la motivazione del provvedimento impugnato sotto la soglia del ‘minimo costituzionale’.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 113, 384, comma 2, 336, comma 2, cod. proc. civ.
Si censura la decisione impugnata, là dove ha ritenuto ‘rinata’ l ‘ ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, con conseguente definizione RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione e inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa dallo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia.
Viene lamentato che il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘esecuzione ‘non ha indicato sulla base di quale norma di legge un provvedimento revocato possa «tornare in vita», risultando quasi superfluo osservare come un effetto di tale portata dovrebbe trovare il proprio fondamento nella legge processuale’.
Tuttavia, prosegue il ricorrente ‘non risulta che il nostro codice di rito regoli fattispecie simili e, ancor meno, che disciplini ipotesi in cui un provvedimento possa essere – addirittura indirettamente – reintrodotto nell ‘ ordinamento dopo essere stato revocato’.
Viene richiamata l ‘ affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui ‘il nostro ordinamento non conosce il fenomeno RAGIONE_SOCIALE reviviscenza del provvedimento che il giudice abbia (implicitamente o esplicitamente) revocato’, sottolineando che si pone in linea con tale principio la giurisprudenza che esclude l ‘ ipotetica reviviscenza del decreto ingiuntivo per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘ annullamento, in appello, RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che lo abbia revocato’.
In subordine, si osserva che la decisione ‘si pone altresì in contrasto con il disposto di cui all ‘ art. 384, comma 2, cod. proc. civ.’, giacché, nell’ affermare, la pretesa reviviscenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di assegnazione, non si è uniformata al decisum e, comunque, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 35052/2022. Tale sentenza, infatti, non solo aveva escluso che, per effetto di quanto da essa statuito, non potesse ‘dichiararsi, allo stato, cessata la materia del contende re’, ma aveva demandato al giudice ‘di primo e unico
grado’ la necessità ‘di valutare’, altresì, se vi fossero ‘ altri terzi pignorati, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE ulteriori vicende del processo esecutivo)’.
Reputa, dunque, il ricorrente ‘lampante che la Suprema Corte, lungi dal limitarsi a rilevare un vizio meramente processuale ‘ , abbia ‘ espresso principi di diritto volti alla tutela RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum e alla necessità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un simultaneus processus esecutivo che coinvolga lo stesso bene, anche nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE ‘esecutato’, così dettando ‘principi’ che ‘non sono confinati al solo giudizio di rinvio di opposizione all ‘ esecuzione, ma costituiscano una ineludibile «istruzione» anche per il Giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ Esecuzione, tenuto conto del fatto che tale fase non può essere considerata indipendente rispetto al giudizio oppositivo’.
Assume, pertanto, il ricorrente che in forza ‘dei principi espressi sopra esposti’, quello operato da questa Corte ‘deve ritenersi alla stregua di un rinvio restitutorio che impone, da un lato, la trattazione del giudizio oppositivo nel contraddittorio del terzo pignorato pretermesso, e, dall ‘ altro, di porre rimedio alla violazione operata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ Esecuzione con la revocata ordinanza di assegnazione ristabilendo una procedura esecutiva complessiva mediante la necessaria riunione di quelle pendenti’ .
Sotto altro profilo, comunque, si rileva che l ‘ ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, e il successivo decreto del 18 ottobre 2018 che ne ha rettificato il contenuto debbono ‘ritenersi caducati anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata medesima’.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ.
Si lamenta che il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di improcedibilità e/o estinzione RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 per inesistenza del titolo esecutivo di NOME COGNOME, formulata tanto da esso Stato RAGIONE_SOCIALE Libia con la propria opposizione all ‘ esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 624 cod. proc. civ. depositata in data 7 dicembre 2022, quanto dal terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE con la memoria di costituzione depositata a seguito RAGIONE_SOCIALE riassunzione RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva instaurata da RAGIONE_SOCIALE.
Era stato, infatti, sostenuto che il creditore procedente non avesse mai depositato la sentenza straniera, oggetto di ‘ exequatur ‘ da parte RAGIONE_SOCIALE Corte fiorentina, e quindi che, in assenza RAGIONE_SOCIALE stessa, fosse venuta ‘a mancare anche la formula esecutiva, la quale, invero, è stata apposta solo sulla decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘Appello di Firenze’. Tale circostanza avrebbe determinato ‘l’ inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del pignoramento’.
Su tali eccezioni il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi, donde la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata e qui impugnata. Considerata, inoltre, ‘la gravità del vizio in argomento’, si rileva come esso sia ‘rilevabile in ogni stato e grado del processo’, chiedendo a questa Corte ‘di ril evare d ‘ ufficio, nella presente sede, l ‘inesistenza del titolo esecutivo di COGNOME‘.
3.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 524 e 550 cod. proc. civ.
Si censura la decisione impugnata per aver ‘definito la procedura esecutiva R.G.E. n. 20812/2016, invece che disporre la
riunione di tale procedura alla procedura R.G.E. n. 4673/2015, a cui è da riunire anche la procedura R.G.E. n. 15445/2015, con conseguente necessità di revocare l ‘ ordinanza di assegnazione ritenuta «rinata»’.
La decisione impugnata avrebbe contravvenuto al principio secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘esecuzione che ‘comunque venga a conoscenza (o di ufficio o su iniziativa di parte) RAGIONE_SOCIALE contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sullo stesso bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi, revocando, eventualmente, anche il provvedimento di assegnazione emesso in uno di tali procedimenti’.
A questo stesso principio, del resto, si sarebbe richiamata la sentenza di questa Corte n. 35052/2022, in forza RAGIONE_SOCIALE quale, invece, la decisione impugnata – a dire RAGIONE_SOCIALE ‘ odierno ricorrente, erroneamente – ha ritenuto la riviviscenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di assegnazione.
Hanno resistito all ‘ avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (la quale ultima, in particolare, ha evidenziato come la procedura R.G.E. 15445/2015 risulti ormai definita in virtù di ordinanza di assegnazione, sicché non è più possibile che ad essa sia riunita la procedura n. 20812 del 2016), chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto.
La società RAGIONE_SOCIALE, per parte propria, si è limitata, con controricorso, a ‘rimettere’ a questa Corte ‘ogni valutazione in merito all ‘ ammissibilità e/o fondatezza del ricorso RAGIONE_SOCIALE Libia, rilevando in ogni caso – per quanto occorrer possa – che la relativa pronuncia (in rito e/o in merito) non potrà e non dovrà
pregiudicare direttamente e/o indirettamente la posizione’ di essa RAGIONE_SOCIALE.
Con controricorso, invece, la società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di accogliere l ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia.
La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Hanno presentato memoria soltanto le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
10.1. Invero, avverso la qui impugnata ‘decisione’ del Tribunale di Roma non era esperibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
Difatti, ‘costituisce ius receptum che sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale RAGIONE_SOCIALE parti e, perciò, presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro giudice’, di talché ‘i provvedimenti che il giudice del tribunale, quale giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, adotta, di norma con
ordinanza, secondo quanto previsto dall ‘ art. 487 cod. proc. civ., non presentano tutti e due i caratteri prima indicati, posto che quand ‘ anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo – non statuiscono su di esse e in particolare mancano di quello RAGIONE_SOCIALE definitività’; ne consegue, quindi, che il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice RAGIONE_SOCIALE ‘esecuzione è ‘garantito, come avverso ogni atto esecutivo, attraverso il rimedio RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proс. civ.’ ( così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2012, n. 3723, Rv. 621430-01; nello sfesso senso, tra le molte, già Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2011, n. 19392, Rv. 619874-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2001, n. 10840, Rv. 548813-01).
Questo principio è stato applicato anche con riferimento al provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, investito di un ‘ opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ., provveda – con qualunque esito – su di essa, non disponendo farsi corso al giudizio di merito.
Secondo questa Corte, scontato che il ‘provvedimento di irrituale chiusura RAGIONE_SOCIALE fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi’, senza fissare il termine per l ‘istaurazione RAGIONE_SOCIALE fase di merito, ‘abbia natura decisoria’, si è ritenuto di dover ‘escludere che il provvedimento de quo rivesta carattere definitivo’ e cioè che esso ‘precluda la possibilità di rimetterlo in discussione, sì che ne resti irrimediabilmente pregiudicata la posizione di diritto RAGIONE_SOCIALE parte coinvolta’; si è, infatti, identificato il rimedio per ovviare alla sua illegittimità, alternativamente, nella ‘richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 289 cod. proc. civ.’ o nella ‘diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 619 cod. proc. civ.)’ (così, in
motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033, Rv. 620286-01).
Si tratta di principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2014, n. 5060, Rv. 630644-01; Cass Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2015, n. 25064, Rv. 638027- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 dicembre 2015, n. 25111, Rv. 63830801; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 giugno 2016, n. 12170, Rv. 64031701; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2016, n. 25902, Rv. 642321-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 giugno 2017, n. 15605, Rv. 644810-02; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2019, n. 26285, Rv. 655494-06; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 agosto 2022, n. 24037, Rv. 665596-01) a mettere in discussione in quale non può valere la circostanza che, nella specie, sarebbe mancata anche la fase ‘sommaria’ del procedimento.
Sul punto, infatti, deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, che – come ha evidenziato dal AVV_NOTAIO nella propria requisitoria – il creditore esecutante NOME COGNOME (il solo destinatario RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di opposizione) risulta aver svolto le proprie controdeduzioni nel corso RAGIONE_SOCIALE udienza del 20 marzo del 2023, spiegando in tale sede le sue difese, così, di fatto, concretizzandosi quella fase sommaria RAGIONE_SOCIALE opposizione esecutiva che l ‘ odierno ricorrente assume, invece, essere mancata.
In secondo luogo, e con considerazione dirimente, che anche a voler ritenere insussistente la sommarietà RAGIONE_SOCIALE delibazione sull ‘opposizione, ‘il provvedimento del giudice che non abbia seguito le forme previste dalla legge nell ‘ assicurare quella cognizione non può acquisire una forza diversa a cagione RAGIONE_SOCIALE sua irritualità’ – come si osserva nella pronuncia capofila del descritto orientamento giurisprudenziale ‘e, quindi, non può considerarsi «definitivo» RAGIONE_SOCIALE ‘ azione, nonostante che l ‘ irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento’ (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. n. 22033 del 2011, cit .), data la presenza, come visto, di rimedi per ovviarvi.
10.2. In conclusione, poiché nel caso di specie quelle oggetto di opposizione erano questioni che attenevano alla regolarità RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, in relazione ad esse – essendo intervenuta un ‘implicita decisione ‘in rito’ – lo strumento esperibile era, appunto, di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ.
Di qui, pertanto, anche la non conferenza, rispetto al caso di specie, del precedente citato dal ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2017, n. 26830), che ha riguardato l ‘ impugnazione di una decisione relativa al merito RAGIONE_SOCIALE proposta opposizione (in particolare, in una fattispecie in cui il provvedimento oggetto di impugnazione diretta per cassazione aveva definito nel merito un ricorso in opposizione agli atti esecutivi mentre esso versava ancora in fase sommaria, prima ancora RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del contraddittorio, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 618, comma 2, cod. proc. civ., che impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena, quest’ultima da svolgersi poi nei termini e secondo la sequela processuale di cui agli artt. 163 ss. cod. proc. civ.).
11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico, oltre che RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia, pure di RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio secondo cui ‘ il controricorso che non sia volto a «contraddire» il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.) ‘ ma, anzi, ‘ ad aderire a taluna RAGIONE_SOCIALE sue censure ‘ (o a tutte) ‘ deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo ‘ (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Lav., ord. 7 marzo 2024, n. 6154, Rv. 670349-02); e tra queste in solido, per l’identità di posizione processuale come resa manifesta dalle richieste di RAGIONE_SOCIALE.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti e in base al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, rapportato all’entità RAGIONE_SOCIALE somme oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione investita dall’ opposizione (dovendo, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, determinarsi il valore RAGIONE_SOCIALE causa in relazione al ‘peso’ economico RAGIONE_SOCIALE controversie e dunque, nella specie, in relazione agli effetti economici de ll’accoglimento o del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione o, comunque, in base al valore del bene esecutato: Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2022, n. 35878, Rv. 666303-02; in precedenza, per i giudizi ordinari di cognizione di opposizione distributiva, Cass. Sez. 3, sent. 20 settembre 2002, n. 13757, Rv. 557406-01) e, quindi, ad € 131.736.564,00, come ricordato sopra al punto 2.
12. A carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e di quella adesiva (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. n. 6154 del 2024, cit .), stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando lo Stato RAGIONE_SOCIALE Libia ed RAGIONE_SOCIALE, tra loro in solido, a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di NOME COGNOME, in € 60.0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore di RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, per ciascuna, in € 70.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente e del controricorrente adesivo, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, svoltasi in data 8 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME