Opposizione all’esecuzione: la Cassazione fa chiarezza sulla competenza interna
L’ordinanza interlocutoria emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione su un aspetto prettamente procedurale, ma fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia: la competenza interna delle sezioni giudiziarie. Il caso in esame riguarda una controversia nata da una opposizione all’esecuzione, ma la decisione della Corte non entra nel merito della disputa tra debitore e creditore, concentrandosi invece su chi, all’interno della stessa Corte, debba trattare la questione.
I Fatti del Caso
Una debitrice si è opposta a un procedimento esecutivo avviato nei suoi confronti da un noto istituto di credito. La sua opposizione, tuttavia, è stata respinta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello. Non arrendendosi, la debitrice ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando ricorso avverso la sentenza d’appello. L’istituto di credito si è costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni.
La questione della competenza nell’opposizione all’esecuzione
Arrivato il fascicolo sui tavoli della Suprema Corte, i giudici hanno rilevato una questione preliminare. L’oggetto del contendere, ovvero l’opposizione all’esecuzione, è una materia che, secondo le tabelle organizzative interne della Corte, deve essere trattata da una specifica area della Terza Sezione. Si tratta di una suddivisione di compiti interna all’ufficio giudiziario, pensata per garantire che i casi vengano esaminati da magistrati con una particolare specializzazione in quella determinata branca del diritto. Questo meccanismo, noto come “competenza tabellare”, è essenziale per l’efficienza e la qualità delle decisioni giudiziarie.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del provvedimento è di natura puramente organizzativa e procedurale. La Corte ha constatato che la natura della causa, incentrata sull’opposizione all’esecuzione, la colloca inequivocabilmente nell’ambito di competenza dell’Area 3 della Terza Sezione Civile. Non decidere nel merito ma disporre la trasmissione degli atti alla sezione competente è un atto dovuto per rispettare le regole interne di distribuzione del lavoro, assicurando che il collegio giudicante sia quello specializzato previsto dalle tabelle. L’ordinanza, definita ‘interlocutoria’, non chiude il processo, ma lo indirizza sul binario procedurale corretto per la sua futura trattazione.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha deciso di non pronunciarsi sul ricorso, ma di rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione interna tabellarmente competente. Questa decisione, sebbene non risolva la disputa tra le parti, sottolinea l’importanza del rispetto delle norme procedurali e organizzative all’interno degli uffici giudiziari. Per le parti in causa, significa che il loro caso sarà ora esaminato da un collegio di giudici specializzati in materia di esecuzione forzata, garantendo così una valutazione approfondita e specifica. Per gli operatori del diritto, è un richiamo alla rigorosa applicazione delle regole sulla competenza, anche quelle interne, che sono poste a presidio della corretta amministrazione della giustizia.
Qual è l’oggetto principale della controversia giunta in Cassazione?
La controversia riguarda un’opposizione all’esecuzione, ovvero un’azione legale con cui una debitrice ha contestato un procedimento esecutivo avviato contro di lei da un istituto di credito, dopo che tale opposizione era stata rigettata nei primi due gradi di giudizio.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte non ha deciso il merito della causa, ma ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato il caso a una diversa area interna della stessa Sezione (l’Area 3 della Terza Sezione), ritenendola quella tabellarmente competente a trattare la materia dell’opposizione all’esecuzione.
Perché la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo?
Il rinvio è stato disposto per una ragione procedurale: assicurare che il ricorso venga esaminato dalla sezione specializzata in materia di esecuzione, come previsto dalle tabelle di organizzazione interna della Corte. È una decisione che garantisce il rispetto delle regole sulla competenza interna per una corretta amministrazione della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31302/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1034/2021 depositata il 21/9/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1034/2021 relativa ad opposizione all’esecuzione, che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato opposizione all’esecuzione dell’attuale ricorrente in relazione a procedimento esecutivo promosso da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti;
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso;
NOME COGNOME ha depositato pure memoria; l’oggetto del giudizio attiene all’opposizione all’esecuzione e quindi della Terza Sezione, il ricorso deve essere trasmesso all’Area 3 tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione all’ Area 3 della Terza Sezione, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, il 16/4/2024.