Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18823 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17097-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MILANO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 382/2018 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 26/11/2018 R.G.N. 240/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Opposizione esecuzione
R.G.N.17097/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Milano Nicola volta a far accertare che il titolo esecutivo a sé favorevole, costituito da una precedente sentenza della Corte d’appello di Genova, conteneva la condanna dell’Inps al pagamento di €90.361,86.
Riteneva la Corte d’appello che il titolo esecutivo non fosse generico nella quantificazione della somma da restituire da ll’Inps, in quanto una interpretazione del titolo alla luce di elementi extratestuali individuabili nella consulenza tecnica svolta in primo grado e nelle stesse difese dell’Inps portava a concludere che il titolo esecutivo recava condanna per l’esatta somma indicata nel precetto (€252.713, 74). Aggiungeva la Corte che l’Inps non aveva svolto nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo la difesa invece proposta per la prima volta solo in sede di opposizione all’esecuzione, ovvero quella per cui dall’importo di €252.73, 74 andasse dedotta la somma di €90.361,86 , mai prelevata dall’Inps in quanto erogata dall’Istituto non indebitamente, ma per un diverso titolo giuridico, ovvero ratei di pensione di vecchiaia effettivamente dovuti.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. NOME NOME resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.474 e 615 c.p.c., in relazione all’art.360, co.1,
n.4 c.p.c. poiché già nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo era stata posta la questione di irripetibilità della somma di €90.361,86, in quanto erogata dall’Istituto non indebitamente, ma per un diverso titolo giuridico, ovvero ratei di pensione di vecchiaia effettivamente dovuti.
Il motivo è inammissibile.
Il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Genova , costituente il titolo esecutivo giudiziale, aveva ad oggetto il pagamento di ratei di pensione di anzianità che l’Inps aveva ritenuto indebiti e che invece furono dichiarati irripetibili. Nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. la Corte d’appello ha affermato che l’Inps solo in questa sede, per la prima volta e quindi in modo inammissibile poiché non dedotta nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo di condanna, aveva avanzato una difesa incentrata su un fatto non sopravvenuto ma pregresso ( ovvero che l’importo dell’indebito oggetto di irripetibilità da parte dell’Inps andava comunque decurtato di €90.361,86, poiché per il periodo 1.4.2005 -31.10.2006 l’Inps stesso aveva pagato ratei di pensione di vecchiaia, e non potevano cumularsi due titoli pensionistici riferiti allo stesso periodo).
Con il motivo di ricorso l’Inps sostiene, invece, che tale questione era già stata dedotta nel giudizio poi conclusosi con la formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Con esso ci si limita ad affermare che, nella memoria di appello incidentale, sarebbe stata posta la contestazione di duplicazione dei due trattamenti pensionistici. Di tale memoria difensiva però non si riporta in modo specifico il contenuto, bensì si trascrivono solo brevissimi stralci, dai quali non risulta affatto che fosse stata chiesta, specificamente, la decurtazione di €90.361,86 dall’importo complessivo indebitamente corrisposto dall’Inps. Del resto, non viene specificamente confutata con il ricorso la particolareggiata motivazione della sentenza impugnata che dà conto delle difese svolte dall’Inps nel giudizio di merito e dei documenti prodotti dallo stesso ente, poi considerati dal consulente tecnico d’ufficio.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 30.4.25