Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2898  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27184/2020 R.G.
proposto da
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, anche quali eredi di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e  dall’AVV_NOTAIO,  con  domicilio  digitale all’indirizzo EMAIL
– ricorrente –
 contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME DALLA GASSA NOME DALLA GASSA EREDI DI NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 197 della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-in accoglimento delle domande formulate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza del 18 giugno 2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche nella loro qualità di eredi di NOME COGNOME, a ripristinare una servitù di passaggio pedonale e carrabile, accorciando un muretto realizzato lungo la pubblica via, rafforzando se necessario i chiusini, potando una siepe e arretrando di circa 30 centimetri alcune fioriere poste sulla sinistra del passaggio, a fianco della loro abitazione;
-passata  in  giudicato  la  condanna,  nel  2009  le  parti  vittoriose promuovevano azione esecutiva ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.; in sede di accesso, l’ufficiale giudiziario constatava che la siepe e le fioriere erano state sostituite da un muretto con sovrastante ringhiera, apparentemente posizionato in violazione della disposta ampiezza del passaggio;
-dopo  ampia  istruttoria  per  verificare  lo  stato  dei  luoghi  e,  in particolare, se il nuovo  muretto restringesse il passaggio carrabile riconosciuto dal titolo esecutivo, con l’ordinanza del 15 gennaio 2013 e la successiva ordinanza correttiva del 27 febbraio 2013, il giudice dell’esecuzione disponeva la demolizione del manufatto ;
-contro tale ordinanza, affermata la sua natura decisoria, le esecutate proponevano appello, che veniva dichiarato inammissibile con dalla Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2850 depositata il 19/12/2014 ;
-l ‘impugnazione -avanzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, anche quali eredi del defunto NOME COGNOME -veniva accolta da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27185 del 28/12/2016, la quale statuiva che, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo,
tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene perciò impugnabile con l’appello, avente valore sostanziale di opposizione all’esecuzione, non già di opposizione agli atti esecutivi; in particolare, la predetta sentenza affermava che «a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dalle esecutate, non vi è dubbio che queste ultime abbiano contestato il diritto delle controparti ad agire in sede esecutiva o, quantome no, l’ampiezza di tale diritto e la riferibilità dell’ordine di demolizione al manufatto nel frattempo collocato. … non vi è dubbio che la stessa integra un’opposizione all’esecuzione, non già un’opposizione agli atti esecutivi, sicché l’ordinanza che ha d eciso sul punto, non avendo contenuto meramente ordinatorio, doveva ritenersi impugnabile nelle forme ordinarie dell’appello.» ;
-il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza n. 197 del 23 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia così stabiliva: «definitivamente provvedendo in sede di rinvio, accerta che la costruzione del muretto con sovrastante ringhiera come da ultimo realizzato e di cui alla relazione del c.t.u. 28-7-2017 e agli allegati rilievi planimetrici sub 6 e 6a risulta rispettare la prescrizione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 405/2002 di questa corte d’appello; dichiara compensate fra l e parti un quarto delle spese processuali e dichiara tenuta e condanna la parte attrice in riassunzione a rifondere alla parte convenuta in riassunzione i residui tre quarti di tali spese, spese che liquida, per l’intero, quanto al giudizio di appello, in € 6.615,00 per compenso; quanto al giudizio di cassazione in € 5.250,00 per compenso; quanto alla presente fase di rinvio in € 6.615,00 per compenso; oltre, per ciascun grado, al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge. dichiara tenuta e condanna la parte convenuta in riassunzione alla restituzione alla parte attrice. in riassunzione della somma di € 6.566,04 oltre agli interessi al saggio legale dalla data dei relativi pagamenti e sino
al saldo, somma ricevuta in esecuzione della sentenza della corte d’appello di Venezia n. 2850/2014»;
-avverso  tale  decisione  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME,  anche  quali  eredi  del  defunto  NOME  COGNOME,  proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-non  svolgevano  difese  nel  giudizio  di  legittimità  gli  intimati  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, né gli eredi di NOME COGNOME (deceduto il 15/3/2020), ai quali il ricorso veniva notificato collettivamente e impersonalmente;
-le ricorrenti depositavano memoria;
-all ‘ esito  della  camera  di  consiglio  del  22/1/2024,  il  Collegio  si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare il motivo d’impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile;
-i nfatti, l’impugnazione della sentenza n. 197 del 23/01/2020 della Corte d’appello di Venezia è stata tardivamente proposta con ricorso per cassazione notificato il 23/10/2020 e, dunque, -anche considerando la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 09/03/2020 all’11/05/2020, per un totale di 64 giorni, per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020) -ben oltre il termine prescritto dal l’art. 327 cod. proc. civ., nella fattispecie de qua semestrale e non soggetto a sospensione feriale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123-01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765-01);
-in  proposito  si  osserva  che  Cass.,  Sez.  3,  Sentenza  n.  27185  del 28/12/2016 -conformemente  ad un indirizzo giurisprudenziale poi abbandonato (al successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità
si iscrivono le seguenti decisioni: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8640 del 03/05/2016, Rv. 642688-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16880 del 07/07/2017, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 25440 del 26/10/2017, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25847 del 31/10/2017, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3888 del 16/02/2018, Rv. 648234-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5642 del 09/03/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10946 del 08/05/2018, Rv. 648877-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23630 del 28/09/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 02/10/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17440 del 28/06/2019, Rv. 654406-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021, Rv. 662641-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22010 del 24/07/2023, Rv. 66840601; nell’esecuzione in forma specifica per rilascio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13530 del 17/05/2023, Rv. 667698-01) -ha affermato che i provvedimenti ordinatori di determinazione delle modalità di esecuzione acquistano -se con essi il giudice dell’esecuzione compie un accertamento o statuisce sul diritto della parte istante di procedere all’esecuzione o sulla portata sostanziale di tale diritto -natura di sentenza impugnabile con l’appello da qualificare, per univoca determinazione già data dalla succitata pronuncia, alla stregua di opposizione all’esecuzione ;
-è applicabile al giudizio il vigente art. 327 cod. proc. civ. (che, per effetto dell’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, prevede un termine ‘lungo’ per l’impugnazione di sei mesi, anziché di un anno), perché, indipendentemente dall’inizio del proce dimento esecutivo (risalente al 2009), l’ incipit del giudizio di opposizione va individuato nella proposizione dell’appello ( id est , dell’opposizione all’esecuzione) avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2013, successiva al 4 luglio 2009 e, cioè, alla data a cui si riferisce l’art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009 ;
-l ‘opposizione  all’esecuzione, difatti,  costituisce  un  giudizio  distinto rispetto  alla  procedura  esecutiva  e  alla  sua  introduzione  occorre  fare
riferimento al fine di individuare il  termine ex art. 327  c.p.c.  per l’impugnazione della decisione, ancorché nell’opposizione de qua , coerentemente  col  precedente  orientamento  giurisprudenziale,  non  sia possibile individuare la fase sommaria di un unitario processo a struttura bifasica (sul rilievo del momento d’introduzione di detta fase: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 12/04/2017, Rv. 644000-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635234-01);
-nonostante l’inammissibilità del ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio degli intimati;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R.  n.  115  del  2002,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso  a norma del comma 1bis dello  stesso  articolo  13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,