Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35101 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35101 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9500/2022 R.G.
proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest ‘ ultima in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 2141 del TRIBUNALE DI GENOVA, depositata l ‘ 1/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. dell ‘ 8/2/2018, NOME COGNOME e NOME COGNOME davano inizio al processo per l ‘ esecuzione degli obblighi di fare indicati nella sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 4038 del 2005, che aveva condannato NOME COGNOME «a eliminare la griglia posta sull ‘ intercapedine posta sul lato est del fabbricato sito in Genova, INDIRIZZO, in corrispondenza delle finestre del piano seminterrato di tale edificio».
All ‘ udienza del 14/5/2018 innanzi al giudice dell ‘ esecuzione compariva l ‘ esecutato, il quale dichiarava la propria volontà di adempiere spontaneamente; con successiva ordinanza del 15-16/5/2018, il giudice, rilevato che la condanna risultante dal titolo non era stata eseguita, ordinava all ‘ ufficiale giudiziario di procedere alla rimozione della griglia, conformemente al dispositivo del titolo azionato, e nominava un ausiliario (geom. NOME) con l ‘ incarico di svolgere le attività a tal fine necessarie, inclusa l ‘ individuazione di un ‘ impresa per i lavori. Con le successive ordinanze del 7/6, 15/10, 26/11/2018, il giudice dell ‘ esecuzione autorizzava le spese per le opere reputate necessarie.
Il verbale dell ‘ ufficiale giudiziario del 18/1/2019 attestava che «l ‘ obbligo di fare è stato messo in esecuzione a regola d ‘ arte e nel rispetto di quanto disposto nel titolo. La griglia rimossa è stata in tutte le sue parti accostata al muro opposto alle finestre».
Comparso all ‘ udienza del 17/4/2019, NOME COGNOME affermava di aver ottemperato alle disposizioni della sentenza azionata già prima del 18/1/2019 e che, dunque, i lavori compiuti erano inutili; domandava, perciò, la revoca delle ordinanze del 15/10 e del 26/11/2018; il giorno successivo, con l ‘ assistenza di un difensore, l ‘ COGNOME reiterava l ‘ istanza e depositava fotografie e documentazione. All ‘ udienza del 27/5/2019 il giudice procedeva ad audizione dell ‘ ausiliario, allo scopo di acquisire informazioni sullo stato dei luoghi e sui lavori svolti.
5. Dopo il deposito di memorie delle parti, il giudice dell ‘ esecuzione, con l ‘ ordinanza del 30/7/2019, comunicata il 2/8/2019, così provvedeva: «Il G.E., visto il verbale di accesso dell ‘ ufficiale giudiziario del 18/1/2019, dichiara che l ‘ obbligo di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 4038 del 19/9/2015 è stato eseguito a regola d ‘ arte e in ottemperanza al dispositivo del titolo esecutivo. Condanna l ‘ esecutato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dei procedenti in € 411,83 per anticipazioni in € 1440,12 comprensivi di Iva a titolo di compenso liquidato all’ ausiliario in € 3050 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo ditta RAGIONE_SOCIALE (fatt. 2/2/19) in € 305 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo della ditta RAGIONE_SOCIALE in € 2945 per compensi oltre spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA e imposta di registro».
6. A supporto di tale decisione il giudice adduceva le seguenti motivazioni: «L ‘ esecutato ha insistito nell ‘ affermare che la griglia o meglio le griglie da rimuovere erano solamente quelle antistanti due delle tre finestre dell ‘ appartamento di proprietà dei procedenti, dato che, in parte motiva, il titolo esecutivo specifica che la rimozione della griglia è stata ordinata perché toglieva luce a due finestre su tre del predetto appartamento. Il sig. COGNOME ha ribadito che le griglie sottostanti le due finestre sono state rimosse dall ‘ intercapedine prima dell ‘ accesso dell ‘ Ufficiale Giudiziario. L ‘ esecutato ha concluso, chiedendo la revoca delle ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 25 novembre 2018, opponendosi altresì alla richiesta di rimozione dei pali e delle travi sottostanti le griglie. Le domande sono tutte inammissibili perché tardive e in ogni caso infondate. In ordine alla revoca delle ordinanze, si ricorda che i provvedimenti del giudice dell ‘ esecuzione possono essere modificati o revocati dallo stesso giudice finché non siano stati eseguiti (art. 487 cpc). Nella specie le ordinanze del GE di cui si chiede la revoca sono state eseguite ben prima della domanda formulata dal convenuto all ‘ udienza del 17 aprile 2019 e nella memoria del 1 luglio 2019. … La tesi sostenuta dal sig. NOME COGNOME fin dalla prima udienza e ribadita nella me-
moria autorizzata del 1 luglio 2019, secondo cui l ‘ obbligo imposto riguardava la rimozione della sola porzione di griglia posta sotto le due finestre (su tre) appare dunque priva di pregio con la conseguenza che il comportamento dell ‘ esecutato che ha rimosso tale porzione prima dell ‘ intervento dell ‘ Ufficiale giudiziario non può essere considerato corretto adempimento di quanto stabilito dal titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è stato correttamente eseguito dall ‘ ufficiale giudiziario e dal suo ausiliario. Essendo stata rimossa tutta la griglia posta sull ‘ intercapedine del lato est dell ‘ immobile, l ‘ installazione del corrimano è stata opportuna, anzi necessaria per ragioni di sicurezza. Considerato che tutta la griglia del lato est doveva essere eliminata, la circostanza che l ‘ esecutato abbia alzato ad uso ringhiera la sola porzione di griglia posta al di sotto di due delle tre finestre appartenenti a controparte (attività peraltro svolta dopo la notifica del ricorso ex art. 612 cpc) è irrilevante, anzi sembra solo un escamotage per sottrarsi all ‘ obbligo imposto dal titolo, fornendo un ‘ interpretazione personale del comando giudiziale.».
7. Reputando errato quest ‘ ultimo provvedimento, NOME COGNOME proponeva opposizione esecutiva direttamente notificando, in data 22/8/2019, a NOME COGNOME e NOME COGNOME un atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Genova.
Il giudice di merito, con la sentenza n. 2141 dell ‘ 1/10/2021, respingeva l ‘ opposizione, confermando l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione e condannando l ‘ opponente a rifondere le spese di lite (Euro 7.254,00 per compensi, oltre ad accessori) e a pagare la somma di Euro 7.254,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
All ‘ esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
.Preliminarmente, si osserva che il giudice di merito ha prestato solo formale ossequio al principio di bifasicità necessaria, che indefettibilmente caratterizza la struttura delle opposizioni esecutive (in proposito, ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01), siano esse all ‘ esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo (ai sensi degli artt. 615, 617 o 619 cod. proc. civ.).
2. Infatti, pur richiamando congrui precedenti di legittimità, il giudice genovese ha reputato correttamente introdotta l ‘ opposizione avanzata da NOME COGNOME direttamente, mediante atto di citazione del 22/8/2019, con un ‘ azione di cognizione (in patente violazione della struttura bifasica delle opposizioni esecutive), perché prima dell ‘ emissione del provvedimento opposto (ordinanza del 30/7/2019, comunicata il 2/8/2019) «vi è stata -pur semplificata e con talune sovrapposizioni di piani -una fase processuale svoltasi in contraddittorio in cui sono state prospettate al giudice dell ‘ esecuzione le medesime questioni oggetto dell ‘ odierno procedimento al fine di ottenere la sospensione dell ‘ esecuzione in corso. Ciò basta per potersi affermare che la fase preliminare/incidentale oppositiva ha avuto effettivo seguito, per cui non si ravvisano estremi di improcedibilità dell ‘ odierno giudizio».
3. La mancata impugnazione di tale statuizione ha determinato la formazione del giudicato interno esplicito, con conseguente preclusione al riesame della questione: ciononostante, nell ‘ esercizio delle attribuzioni ex art. 65 Ord. Giud., si ritiene comunque opportuno rilevare -ancorché senza incidere sulle erronee affermazioni della sentenza impugnata -che la bifasicità necessaria deve esplicarsi in relazione all ‘ opposizione proposta e, ovviamente dopo che questa è stata avanzata, essendo evidentemente irrilevanti, a tali fini, le vicende processuali anteriori all ‘ iniziativa dell ‘ opponente.
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito erroneamente qualificato l ‘ azione del ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all ‘ esecuzione.
Col secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ( ex art. 112 cod. proc. civ.) «circa le eccezioni svolte con l ‘ atto introduttivo in punto ampliamento, anzi raddoppiamento delle finestre che la sentenza e il patto contrattuale da essa richiamato avevano inteso tutelare nella loro luminosità».
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono manifestamente infondate.
È pacifico l ‘ orientamento processuale che esclude l ‘ ammissibilità delle opposizioni esecutive dopo la conclusione della procedura (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011), a meno che non sia opposto, entro i termini prescritti (segnatamente dall ‘ art. 617 cod. proc. civ.), il provvedimento definitivo del processo esecutivo.
Nella fattispecie in esame, la chiusura del procedimento di esecuzione «è segnata dal verbale con cui l ‘ ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all ‘ ordinanza ex art. 612 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01), atto che risale al 18/1/2019 e, cioè, a data di gran lunga anteriore all ‘ udienza del 17/4/2019, durante la quale l ‘ odierno ricorrente ha contestato l ‘ esecuzione delle opere e la loro conformità all ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione: ne consegue la correttezza del rilievo di tardività delle doglianze, poi formulato dal giudice dell ‘ esecuzione con l ‘ ordinanza del 30/7/2019 (qui opposta).
Quest ‘ ultimo provvedimento -in considerazione del suo contenuto (liquidazione di compensi di difesa e di spese anticipate in favore dei creditori) -va qualificato come decreto emesso ai sensi dell ‘ art. 614 cod. proc. civ., rispetto al quale il mezzo di impugnazione è costituito dall ‘ opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; quest ‘ ultima, però, consente all ‘ opponente di «contestare la congruità delle spese o l ‘ avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all ‘ effettiva portata di questo), né il quomodo dell ‘ esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l ‘ ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all ‘ ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l ‘ esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell ‘ ambito dell ‘ opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell ‘ opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché -se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall ‘ ufficiale giudiziario -non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01).
In base a quanto ora esposto, l ‘ opposizione di NOME COGNOME -nella parte in cui si contestano il diritto di agire in executivis e le modalità dell ‘ esecuzione -dopo la fine del processo esecutivo, che risale al 18/1/2019 (sia che si voglia individuare l ‘ esordio di questa opposizione nel momento di notifica -il 22/8/2019 -dell ‘ atto introduttivo di questo giudizio, sia che si prenda a riferimento l ‘ udienza -del 17/4/2019 -in cui sono state svolte le doglianze per la prima volta), era ab origine inammissibile:
se qualificata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., in quanto introdotta successivamente alla conclusione del processo; se ritenuta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. contro atti relativi al quomodo dell ‘ esecuzione (o avverso l ‘ atto conclusivo), perché tardivamente avanzata oltre il termine decadenziale prescritto.
Col terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ( ex art. 112 cod. proc. civ.) «circa il motivo di opposizione afferente l ‘ attribuzione di spese esecutive all ‘ esponente».
Per reputare ammissibile la censura (e, quindi, sottrarla all ‘ originaria inammissibilità illustrata al punto 10.), occorre qualificare l ‘ iniziativa processuale dell ‘ odierno ricorrente come opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento ex art. 614 cod. proc. civ.
Tuttavia, l ‘ ammissibilità della contestazione attinente all ‘ attribuzione di spese esecutive all ‘ esecutato non comporta la fondatezza del motivo che, invece, è in parte inammissibile e in parte infondato.
Infatti, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01), questa Corte può correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l ‘ enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta.
Tuttavia, sia per colmare le lacune della motivazione, sia per ritenerle inemendabili, è indispensabile che il ricorso esponga in maniera completa le circostanze rilevanti per la decisione.
Al contrario, proprio in punto di ammissibilità del motivo, si rilevano significative carenze dell ‘ atto introduttivo, che non riporta né il provvedimento di nomina della RAGIONE_SOCIALE (destinataria di pagamento in qualità di ausiliario), né il contenuto delle ordinanze che hanno autorizzato l ‘ esecuzione delle opere da parte della predetta impresa, il cui compenso di Euro 3.050,00 -secondo la tesi del ricorrente -non poteva essere liquidato dal giudice dell ‘ esecuzione, bensì dall ‘ ufficiale giudiziario che l ‘ aveva designata.
La lacuna è tale da impedire l ‘ esame della censura prendendo in considerazione i provvedimenti concretamente assunti nel corso dell ‘ esecuzione.
Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., si osserva che -contrariamente agli assunti del ricorrente, il quale sostiene che il giudice dell ‘ esecuzione non avesse il potere di liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura -l ‘ art. 614 cod. proc. civ. attribuisce all ‘ autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell ‘ esecuzione, incluse quelle relative agli ausiliari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8115 del 27/07/1999, Rv. 528984-01) direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso oppure per sua indicazione o istruzione.
Palesemente inconsistente è l ‘ ulteriore argomento del ricorrente secondo cui il giudice dell ‘ esecuzione avrebbe dovuto liquidare le spese della procedura in base ad accordi negoziali tra le parti che sarebbero addirittura antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, non spettando alle parti alcuna potestà in ordine alla determinazione del contenuto dei successivi provvedimenti resi dal giudice in estrinsecazione della potestà regolatrice del processo da lui diretto, salvi soltanto i patti eventualmente intercorsi tra le medesime sulle modalità concrete con le quali porli in esecuzione.
Col quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ravvisato la temerarietà della lite promossa dall ‘ odierno ricorrente.
La censura è inammissibile.
Per contestare la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il ricorrente adduce una pretesa contrarietà a buona fede della condotta di controparte nel promuovere l ‘ esecuzione, argomentazione che, da un lato, investe la Corte di una valutazione di fatto esulante dal giudizio di legittimità (e come tale ex se inammissibile), e, dall ‘ altro, non inficia le motivazioni del
giudice di merito. Quest ‘ ultimo, infatti, ha compiutamente illustrato le circostanze che l ‘ hanno indotto a ravvisare una condotta emulativa dell ‘ opponente e tale motivazione, non implausibile, né intrinsecamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,