Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36089 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36089 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21934 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 230/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’agente della riscossione ha proceduto, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al pignoramento dei crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in virtù di crediti iscritti a ruolo di varia natura, fino a concorrenza dell’importo di € 212.108,29.
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 07/12/2023 C.C.
R.G. n. 21934/2020
Rep.
Il debitore ha proposto opposizione, contestando il diritto dell’agente di procedere ad esecuzione forzata per i crediti fatti valere, in quanto prescritti, e deducendo altresì vizi della procedura di riscossione che avevano determinato, a suo dire, la nullità dell’atto di pignoramento.
Il processo esecutivo è stato oggetto di chiusura anticipata, a seguito della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato.
Il Tribunale di Lecco ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo a sette RAGIONE_SOCIALE cartelle poste a base del pignoramento, in quanto annullate per legge; ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo ad un’altra cartella, relativa a credito tributar io; ha, inoltre, dichiarato venuto meno l’interesse alla decisione sull’opposizione agli atti esecutivi e rigettato l’opposizione all’esecuzione, con riguardo alle residue cinque cartelle.
Ricorre il COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « errata interpretazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1, 8° comma, D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016 , nonché dell’ art. 4 novies del D.L. n. 34/2019 (recante ‘misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’), convertito nella legge n. 58/2019 (recante ‘norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE‘) in relazione all’ art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 2948 c.c. e dell’ art. 2935 c.c., in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 7 legge 212/2000, art. 3 della legge 241/1990 e dell’ art. 24 della Costituzione, in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Si premette che il COGNOME ha avanzato una duplice opposizione:
ha contestato il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, in ragione della pretesa prescrizione dei crediti fatti valere in sede esecutiva;
ha fatto valere vizi di regolarità della procedura di riscossione che avevano determinato, a suo dire, la nullità dell’atto di pignoramento.
L’opposizione va, dunque, qualificata:
in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sotto il primo profilo ( sub a);
in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sotto il secondo profilo ( sub b).
Non essendovi qualificazione espressa da parte del giudice di primo grado, non può operare il cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, onde il presente ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado potrebbe ritenersi ammissibile esclusivamente in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, mentre è da ritenere senz’altro radicalmente inammissibile con riguardo all’opposizione all’esecuzione.
D’altra parte, con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi, lo stesso tribunale ha -nella sostanza -ravvisato il difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE parti ad una decisione di merito (con sostanziale cessazione della materia del contendere), in quanto la dichiarazione negativa del terzo aveva determinato la chiusura del
processo esecutivo e, dunque, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni attinenti alla regolarità dell’atto di pignoramento, questioni che ha preso in considerazione (giudicandole infondate) esclusivamente ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, sostanzialmente effettuata sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.
Tanto premesso, il presente ricorso risulta certamente proposto al fine di contestare il merito della decisione impugnata che, avendo escluso la prescrizione dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.: le specifiche censure rivolte avverso tale statuizione sono formulate, in particolare con il secondo motivo del ricorso; inoltre, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., lo stesso ricorrente sostiene che, in proposito, sarebbe sopravvenuto un giudicato esterno sostanziale (di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in contestazione), insistendo, di conseguenza, per l’accoglimento della sua opposizione sotto tale profilo.
Come anticipato, peraltro, sotto questo aspetto, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, per le ragioni già esposte.
In realtà, il ricorso deve ritenersi inammissibile anche con riguardo al primo ed al terzo motivo, per quanto tali motivi non risultino specificamente diretti a contestare la decisione sulla prescrizione, in quanto le censure con essi formulate non si con frontano adeguatamente con l’effettivo contenuto e con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sull’opposizione agli atti esecutivi e non ne colgono, pertanto, adeguatamente il senso.
4.1 Come già chiarito, il tribunale non ha affatto deciso il merito dell’ opposizione agli atti esecutivi, avendo ritenuto che, con riguardo alla stessa, fosse venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla
decisione, a seguito della definitiva chiusura del processo esecutivo, per la dichiarazione negativa del terzo pignorato, ed ha esaminato, dunque, i relativi motivi solo ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.
4.2 Il ricorrente non contesta specificamente la statuizione con cui è stato rilevato il sopravvenuto difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE parti all’opposizione agli atti esecutivi (e che, peraltro, è del tutto conforme, in diritto, al costante indirizzo di questa Corte: cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 – 01), né contesta in modo specifico, in verità, neanche il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, recante la sua condanna in ragione del principio della soccombenza, condanna che, peraltro, deve ritenersi di per sé adeguatamente sostenuta anche solo in ragione del rigetto dell’opposizione all’esecuzione (non sindacabile nella presente sede).
4.3 Il ricorrente si limita, in effetti, a contestare (con il primo motivo) le affermazioni del tribunale relative alla regolarità della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE, senza però chiarire le conseguenze pregiudizievoli che da tale specifica statuizione gli sarebbero derivate e che intenderebbe far valere nella presente sede; sostiene, altresì (con il terzo motivo), che « il Tribunale di Lecco ha errato nel non valutare che negli atti prodromici al pignoramento (cartelle) devono essere indicate le modalità di calcolo e dei compensi di riscossione », non solo senza chiarire, anche in questo caso, quale sarebbe la specifica statuizione pregiudizievole derivante da tale affermazione che intenderebbe contestare nella presente sede ma, addirittura, e soprattutto, senza neanche richiamare, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 , c.p.c., il contenuto degli atti introduttivi della sua opposizione, con la
specifica deduzione del deAVV_NOTAIOo vizio formale, in relazione alle cartelle di pagamento tuttora in contestazione e non solo in relazione all’atto di pignoramento (secondo quanto, invece, parrebbe emergere dagli atti).
4.4 Dunque, anche le censure non specificamente rivolte a contestare la decisione sulla prescrizione dei crediti fatti valere nel procedimento esecutivo ormai definito devono ritenersi inammissibili, per difetto di specificità, il che assorbe ogni altra questione, anche in relazione alla regolarità del contraddittorio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, essendo irregolare, in quanto tardiva, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, per violazione dell’art. 370 c.p.c., nella formulazione vigente al momento della scadenza del relativo termine: il ricorso risulta, infatti, notificato in data 1° agosto 2020; il controricorso risulta notificato in data 6 ottobre 2020, oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso, scadenza avvenuta in data 21 agosto 2020; ed è appena il caso di rilevare, in proposito, che non è applicabile, nella specie, il regime della sospensione feriale dei termini processuali, avendo la controversia ad oggetto una opposizione esecutiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte
Ric. n. 21934/2020 – Sez. 3 – Ad. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-