Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ESECUZIONE PER RILASCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15423/2023 R.G. proposto da AZIENDE AGRICOLE DI COGNOME –COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME attualmente ra ppresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 681/2023 del TRIBUNALE DI TRANI, depositata il giorno 19 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giorno 25 agosto 2022, l’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Trani, all’esito di procedura di esecuzione per rilascio di immobile, operò l’immissione di NOME COGNOME nel possesso di immobili facenti parte della RAGIONE_SOCIALE COGNOME in danno della società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE –NOME COGNOME delle sorelle COGNOME.
Con ricorso depositato il 2 settembre 2022, la società esecutata spiegò opposizione invocando pronuncia di nullità del verbale di immissione in possesso, sull’assunto dell’anteriore sospensione della efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato.
La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’opposizione, siccome « introdotta recta via dinanzi al giudice del contenzioso civile senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione » allorquando era già pendente un procedimento di esecuzione, iscritto a ruolo a seguito del deposito, ad opera dell’Ufficiale giudiziario, degli atti delle operazioni di rilascio compiute.
Il Tribunale di Trani ha altresì ritenuto non operanti meccanismi di sanatoria mercé trasmigrazione del ricorso al giudice dell’esecuzione, per essere, a fronte di un colpevole errore nell’iscrizione a ruolo contenzioso ordinario, l’opposizione inammissibile per tardività.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE –NOME COGNOME delle sorelle RAGIONE_SOCIALE, per tre motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Con provvedimento del 1° giugno 2024, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi.
Più specificamente, con detta proposta si è ritenuto che:
« il giudice di merito ha accertato, in fatto, che il ricorso in opposizione (avverso verbale di immissione in possesso ex art. 608 cod. proc. civ.) è stato depositato (telematicamente) presso una cancelleria diversa da quella del giudice dell’esecuzione per rilascio e che tale iscrizione a ruolo non è dipesa da un errore della cancelleria, bensì dall’attività dell’opponente e dall’indicazione contenuta nella nota presentata dall’odierna ricorrente;
la decisione del Tribunale -il quale ha rilevato che l’opposizione non è stata presentata al giudice dell’esecuzione per lo svolgimento dell’indefettibile fase endoesecutiva è conforme all’orientamento di legittimità inaugurato da Cass. 25170/2018 secon do cui l’errore è emendabile soltanto se il ricorso è tempestivamente trasmesso al giudice dell’esecuzione (che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, figura anche nell’esecuzione per consegna/rilascio, proprio per le opposizioni esecutive, ma anche per risolvere difficoltà ex art. 610 cod. proc. civ. o per liquidare le spese ex art. 611 cod. proc. civ.);
nel caso -trattandosi di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (appare corretta la qualificazione data dal giudice di merito; ad ogni buon conto, configurare un’opposizione all’esecuzione come fa l’odierna ricorrente non giova, atteso che il rimedio ex art. 615 cod. proc. civ. sarebbe radicalmente improponibile dopo la conclusione del procedimento, avvenuta col verbale di immissione in possesso) -il Tribunale ha riscontrato che il termine decadenziale di 20 giorni era già spirato ».
Parte ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione e atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quello originario.
Parte controricorrente ha depositato dapprima istanza di riunione ad altri ricorsi e, in seguito, memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione di quelli originari, rinuncianti.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
r.g. n. 15423/2023 Cons. est. NOME COGNOME
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione sollevata da parte ricorrente circa la regolare costituzione in giudizio della controparte, per essere la procura speciale rilasciata da questa autenticata da un avvocato non iscritto nell’albo dei cassazionisti .
La procura speciale alle liti allegata al controricorso reca autografa sottoscrizione di NOME COGNOME con firma digitale (ed espressa attestazione « è autentica ») di NOME COGNOME, avvocato non iscritto all’albo dei difensori abilitati al patrocinio innanzi la Suprema Corte; tuttavia il documento, come presente nel fascicolo di parte controricorrente, è altresì digitalmente firmato (così come il ricorso) dall’Avv. NOME COGNOMEinvestito anch’egli del mandato difensivo per il presente giudizio), invece cassazionista.
Orbene, quest’ultima sottoscrizione, seppur sprovvista di apposita dicitura di autentica, deve considerarsi, in quanto apposta a margine del (e quindi facente corpo col) documento nel quale vi è il mandato, implicita attestazione dell’autografia della parte ad opera del difensore (per fattispecie similari, pur nel contesto di documenti cartacei, Cass., Sez. U, 28/11/2005, n. 25032; Cass. 13/06/2006, n. 13621; Cass. 14/10/2021, n. 28004).
Non sussiste allora il vizio denunciato dal ricorrente: ai fini dell ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è infatti sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l ‘ atto, sia iscritto nell ‘ apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato (da ultimo, Cass. 25/09/2024, n. 25698).
Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione gravemente irragionevole.
Ad avviso del ricorrente « le ragioni addotte dal Tribunale sono manifestamente irragionevoli e trovano conclamata smentita nel prosieguo della sentenza: è proprio il giudice a quo ad ammettere che il giudizio (peraltro proposto con ricorso e non citazione) era stato iscritto a ruolo nella sezione ‘esecuzioni immobiliari’ e non già in quella del ‘contenzioso civile’ »; del pari « irragionevoli sono tutti quegli ‘indici’ che ad avviso del Tribunale avrebbero deposto nel senso di dover ritenere direttamente intentata un’azione di cognizione ».
2.2. Il secondo motivo, lamentando « illegittimità della sentenza per nullità del procedimento », così argomenta: « è incontrovertibile che la deducente ha adito il giudice dell’esecuzione e non quello della cognizione, sicché è alla cancelleria che era ed è ascrivibile l’errore di trasposizione del ricorso nel ruolo del contenzioso ordinario ».
2.3. Il terzo motivo deduce la « illegittimità della sentenza per erronea qualificazione giuridica della domanda ».
Parte ricorrente sostiene, in sintesi, di aver proposto opposizione all’esecuzione « o, meglio, una vera e propria actio nullitatis», mentre l’errata qualificazione come opposizione agli atti esecutivi offerta dal giudice è stata « determinante atteso che l’inammissibilità dell’azione per sua presunta tardività ha trovato ragione proprio nella ritenuta operatività del termine decadenziale di venti giorni ».
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni già in maniera diffusa esplicate nella proposta di definizione accelerata, di seguito soltanto ulteriormente sviluppate ed approfondite.
Vanno, per priorità logica, esaminati dapprima i motivi primo e secondo, tra loro congiuntamente per evidente intima connessione.
È fermo approdo dell’elaborazione del giudice della nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria delle opposizioni
esecutive in senso stretto (con siffatta locuzione dovendosi intendere le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva) : controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi i l giudice competente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618 -bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito della lite.
Nella scansione ora illustrata, il paradigmatico modus ingrediendi delle controversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, atto da depositare nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, la quale si ritiene necessaria per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.
Più specificamente, questa Corte, con la sentenza 11/10/2018, n. 25170 (costantemente confermata: ex plurimis, cfr. Cass. 12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 13/11/2019, n. 29342; Cass. 15/09/2020, n. 19107; Cass. 11/05/2023, n. 12951; Cass. 12/07/2023, n. 19978; Cass. 21/11/2024, n. 30110), ha puntualizzato che « l’ atto introduttivo dell ‘ opposizione non rispetta quindi il modello legale se non si tratti di ‘ ricorso al giudice dell ‘ esecuzione ‘ , cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell ‘ esecuzione, ma genericamente all ‘ ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l ‘ atto non venga depositato agli atti del fascicolo del
processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale. L ‘ atto, nelle ipotesi indicate, presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello legale, ai sensi dell ‘ art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.: non si tratta infatti di un atto idoneo a raggiungere il suo scopo ».
3.1. In conformità a detti princìpi (qui da intendersi ribaditi, ed invero nemmeno avversat i dall’impugnante) è stata compiuta la valutazione dal giudice territoriale.
La nullità dell’atto introduttivo della opposizione (pur rivestito dalla forma del ricorso) è stata infatti ravvisata sulla scorta del combinato apprezzamento di plurimi elementi rivelatori del vizio individuati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte: la generica direzione dell’atto al « Tribunale adito », la mancanza di una domanda rivolta al giudice dell’esecuzione, il non inserimento dell’atto nel fascicolo del procedimento di esecuzione per rilascio, pur acclarato come già pendente (ed indicato come iscritto al R.G.Es. 1147/2022) all’epoca di proposizione della opposizione.
A fronte di ciò, l’argomentazione sviluppata nei primi due motivi di ricorso si risolve nell’asserire la corretta iscrizione al ruolo ‘ esecuzioni ‘ ad opera del ricorrente e nell’imputare a d errore della Cancelleria la « trasposizione nel ruolo del contenzioso ordinario ».
Si tratta di un assunto che rinviene tuttavia palmare sconfessione negli atti del giudizio di merito (alla cui lettura questa Corte è abilitata, vertendosi in tema di error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.): dalla relativa nota, presente nel fascicolo di ufficio del grado di merito, risulta infatti che è stato l’opponente a richiedere l’iscrizione del ricorso in opposizione al « Ruolo generale degli affari civili-cause ordinarie », indiscutibilmente quindi omettendo il deposito agli atti del fascicolo del processo esecutivo.
r.g. n. 15423/2023 Cons. est. NOME COGNOME
E tanto ulteriormente corrobora l’apprezzamento del Tribunale circa l’adizione diretta del giudice della cognizione, ed in particolare l a generica intestazione dell’atto e la mancanza di istanze rivolte al giudice dell’esecuzione: argomenti che, peraltro, non appaiono idoneamente contrastati, attesa l’inadeguata e parziale riproduzione, nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, del contenuto dell’originario ricorso in opposizione.
Ne consegue l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
3.2. Inammissibile è, infine, il terzo motivo.
Al fine di escludere la praticabilità di una sanatoria del vizio mediante trasmigrazione del ricorso al giudice dell’esecuzione, il Tribunale tranese ha, da un lato, rilevato la tardività della opposizione nella parte qualificabile come agli atti esecutivi e, d’altro lato, valutata altresì inammissibile (poiché formulata dopo l’immissione in possesso del bene) l’opposizione all’esecuzione, in tale àmbito riconducendo la contestazione inerente il difetto di potere del giudice della divisione ad emettere il decreto di trasferimento.
La generica doglianza in scrutinio non reca alcuna considerazione critica della sintetizzata ratio decidendi , i gnorando l’argomento relativo alla inammissibilità della opposizione all’esecuzione.
Peraltro – e lo si nota per dovere nomofilattico – la motivazione addotta dal giudice territoriale è conforme a diritto.
Infatti, va premesso che la radicale inconfigurabilità di una actio nullitatis in relazione al processo esecutivo ed ai suoi presupposti, siccome strutturato in un sistema chiuso e tipico di rimedi, impone ai soggetti in quello coinvolti di avvalersi appunto dei soli strumenti previsti dal codice di rito e, segnatamente, delle opposizioni esecutive.
A tanto doverosamente ricondotta qualsiasi iniziativa del soggetto passivo dell’esecuzione, si ripropone la tematica della necessaria strutturazione bifasica delle opposizioni avverso quest’ultima.
Giova al riguardo ribadire, in linea con la già menzionata Cass. n. 25170 del 2018 (e con i reiterati arresti conformi, sopra citati), che il vizio inficiante la proposizione dell’opposizione direttamente al giudice della cognizione ammette sanatoria, per raggiungimento dello scopo, con la trasmissione dell’atto di opposizione al giudice dell’esecuzione: ma tale sanatoria richiede che qu est’ultimo « sia effettivamente messo in condizione di esaminare l ‘ atto di opposizione tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell ‘ opposizione » .
Ben correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha negato la concreta praticabilità di detta sanatoria.
Per pacifico insegnamento di legittimità, infatti, l’esecuzione forzata per rilascio si chiude con la immissione del creditore nel possesso del bene (Cass. 15/04/2010, n. 9048; Cass. 05/05/2009, n. 10310; Cass. 26/03/2009, n. 7357) , sicché l’opposizione all’esecuzione dispiegata dopo tale momento (come verificatosi nella vicenda) è inammissibile per tardività e, in tale ipotesi, la trasmigrazione del fascicolo non permetterebbe al giudice dell’esecuzione il tempestivo esame dell’atto di opposizione: soltanto residuando al soggetto passivo del processo esecutivo il rimedio dell’opposizione formale entro i venti giorni dalla conclusione e sempre nel rispetto della struttura bifasica.
In conclusione, il ricorso è complessivamente rigettato, in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondo soccombenza, l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ..
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ul teriore somma di euro 6.600.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione