Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6206/2023 R.G. proposto da
ALLENA NOME
, difensore di sé medesimo
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza n. 372/2022 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 18 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
il giorno 21 luglio 2020, NOME COGNOME intimò alla RAGIONE_SOCIALE precetto al pagamento di somme di denaro in forza del decreto ingiuntivo n. 5293/2020, emesso dal Tribunale di Roma il 17 marzo 2020, notificato il 20 marzo 2020 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 1° luglio 2020;
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
la società intimata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., adducendo l’illegittima dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, dacché resa sull’erronea attestazione di Cancelleria di mancata opposizione, invece proposta con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato il 20 giugno 2020;
l’opposizione venne accolta dall’adito Tribunale di Nuoro, con pronuncia di nullità dell’atto di precetto, poi confermata, in reiezione dell’appello dell’intimante -opposto, dalla decisione in epigrafe indicata; non svolge difese in grado di legittimità la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per due motivi; parte ricorrente deposita memoria illustrativa:
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 645, 647 e 650 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., sostiene che la Corte territoriale abbia « erroneamente ritenuto che al giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sia attribuita la potestà di accertare la pretesa illegittimità della dichiarazione giudiziale di esecutività del decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto, essendo tale accertamento pacificamente attribuito al giudice dell’opposizione a d.i. »;
in specie, secondo il ricorrente, « appartiene alla logica del sistema che soltanto il giudice investito della cognizione dell’intero rapporto, così come può concedere la provvisoria esecutorietà del d.i. o sospendere quella già concessa in sede di emissione, possa sospendere l’esecutività d el titolo nel caso la stessa fosse erroneamente dichiarata ed accertare l’eventuale erroneità della dichiarazione »;
con il secondo motivo, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che in
sede di opposizione all’esecuzione non possono essere fatti vizi di formazione del provvedimento azionato, quali anche l’accertamento della sua esecutività, devoluta alla cognizione del giudice da adire o adito con l’opposizione a decreto ingiuntivo;
i motivi da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intrinseca connessione che li avvince – sono infondati;
per consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell ‘ art. 647 cod. proc. civ., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ovvero ex art. 650 cod. proc. civ. ovvero, ancora, in quello di opposizione all ‘ esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d ‘ impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647, né essendo proponibile il ricorso per cassazione (in tal senso, Cass. 23/11/2021, n 36196; Cass. 03/09/2009, n. 19119);
in questa impostazione, a ddurre l’ illegittimità della dichiarazione di esecutorietà del d.i. ex art. 647 cod. proc. civ. (provvedimento avverso il quale non è esperibile alcun rimedio impugnatorio) concreta una contestazione dell’efficacia esecutiva del titolo, ovvero la negazione di siffatta efficacia e, per l’effetto, del diritto a procedere alla esecuzione forzata , in tal guisa riconducibile, pertanto, nell’alveo della opposizione contemplata dall’art. 615 cod. proc. civ.;
di tale indirizzo esegetico (espressamente richiamato e condiviso dalla gravata sentenza) parte ricorrente non offre argomenti o spunti idonei ad un eventuale ripensamento;
in particolare, non pertinente appare il riferimento alla distinzione tra nullità ed inesistenza del decreto d’ingiunzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle fattispecie (differenti da quella in scrutinio) di invalidità della notificazione del decreto;
il ricorso è rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione