SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2610 2026 – N. R.G. 00016726 2023 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato, nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso n. 16726 dell’anno 2023, la seguente
SENTENZA
, nato a Roma il DATA_NASCITA, NOME.F. , residente in Roma, ivi elett.te domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE. -(PEC: -fax NUMERO_TELEFONO), che l o rappresenta e difende congiuntamente ed in via disgiuntiva con l’AVV_NOTAIO, C.F , giusta procura in atti, RAGIONE_SOCIALE
OPPONENTE
in persona del rappresentante legale pro tempore,
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
TERZO PIGNORATO
OGGETTO : Opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento presso terzi, notificato il 29.05.2019, ed iscritto al n. rge 13965/NUMERO_DOCUMENTO il RAGIONE_SOCIALE, in seguito solo procedeva al pignoramento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 47.108,28 nei confronti di , individuando quale terzo pignorato l’ .
All’udienza ex art 547 cod.proc.civ. del 13.12.2019 nessuno compariva per né veniva prodotta alcuna dichiarazione positiva del terzo pignorato, di talché il G.E., rinviava il procedimento in oggetto ad altra udienza per acquisizione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del terzo evidenziando. Successivamente, con atto integrativo, notificato unitamente al provvedimento di fissazione udienza al 25.03.2022, il creditore procedente precisava che ‘ per tutte le somme dovute e debende dal Terzo al Debitore si intende: l’importo di Euro 40066,45 espressamente segnalato, a titolo di TFS/TFR, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 da .
Con ricorso, depositato il 23.03.2022, il proponeva opposizione all’ esecuzione mobiliare. Si costituiva impugnando e contestando la avversa esecuzione.
TABLE
NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, ritenendole prescritte, rigettando la sospensione sul resto, compensando integralmente le spese RAGIONE_SOCIALE citata fase del procedimento e concedendo termine alle parti sino al 28.02.2023 per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE fase di merito.
L’opponente con il presente ricorso introduceva la presente fase e nessuno si costituiva per che restava contumace né per il terzo.
Il eccepiva l’inesistenza del credito portato nelle cartelle sottese al pignoramento e a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda allegava che: 1) già nell’anno 2019 lo stesso aveva intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti dell’ (in forza sentenza n. 10367/2017 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di AVV_NOTAIO del Lavoro (R.G. 3579/2017), nei confronti dell’ , al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti in virtù dell’avvenuto riconoscimento giudiziale del diritto a pe rcepire l’assegno di invalidità ai sensi dell’art. 1 L. 222/1984; 2) avverso il citato pignoramento presso terzi, l’ proponeva formale opposizione fondata sul mancato pagamento del credito dovuto dal creditore ad ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973 eccependo che dal credito azionato avrebbero dovuto essere sottratti gli importi di cui il RAGIONE_SOCIALE era creditore; di conseguenza gli importi richiesti per il periodo 5/20132/2018 di €. 78.385,35 al netto delle quote di incumulabilità di legge, era no stati, con provvedimento emesso il 13/12/2019, ridotti in €. 32.053,16, quale somma dovuta previa ritenuta fiscale ed ulteriore accantonamento di quanto dovuto dallo stesso ad secondo quanto prescritto dall’art.48 bis DPR n.602/1973′; di conseguenz a
l’ aveva già detratto dalla somma lorda a lui spettante di € 78.385,35), l’importo di euro 34.140,33 a soddisfazione del debito vantato dalla pubblica amministrazione ed affidato al riscossore; l’ aveva confermato che si trattava degli stessi cred iti pretesi con il pignoramento in esame come veniva dimostrato dagli estratti di ruolo depositati da siano tutti relativi ad annualità precedenti al 2019 allorquando l’ al fine di soddisfare le sue pretese creditorie , in virtù RAGIONE_SOCIALE normativa speciale di cui all’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 ,(cfr. all. 5);, in occasione RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE prestazione avvenuta in data 13.12.2019, i debiti nei confronti RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione ed in gestione di erano stati integralmente; la procedura esecutiva R.G.E. 1884/2019 ( vs ), si sia conclusa con un accordo in cui l’ espressamente dichiarava di non avere più nulla a che pretendere.
Tutto quanto rappresentato eccepiva l’illegittimità delle pretesa di trattandosi dei medesimi crediti che l’ , in ossequio al 48 bis D.P.R. 602/1973, aveva già sottratto e trattenuto in favore del concessionario, con provvedimento Sede di del 13.12.2019.
Eccepiva che in forza di detta illegittima procedura l’ stava effettuando delle ritenute sulla sua pensione gli importi che non erano, appunto, dovuti. Concludeva rassegando le seguenti conclusioni ‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione RAGIONE_SOCIALE udienza di comparizione delle parti e concessione di termine per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto, per le causali esposte in narrativa, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE spiegata opposizione, accertata e rilevata la invalidità delle cartelle e degli avvisi di mora sottesi al titolo esecutivo azionato, accertata e dichiarata la estinzione del debito rivendicato dal riscossore nei confronti dell’opponente, dichiarare la inammissibilità e la invalidità del pignoramento in oggetto ed ordinare ad , la restituzione in favore del sig. di tutte le somme percepite indebitamente dalla data del pignoramento all’effettiva restituzione. In subordine, confermare la ordinanza del 22.12.2022, ritenendo non dovute le somme di cui alle cartelle n. 09720110020830336000, 09720110030822576000, 09720110139071243000, 09720120081910489000, 09720120246555871000, 09720120307078958000, 09720130140270303000, 09720130172492674000, 09720130181417341000, 09720130258350375000, 09720120028786061000, 09720120207560163000, 09720130122417131000 e 09720130230218279000, con conseguente rideterminazione del credito altresì al netto delle somme . Con vittoria
già percepite dal riscossore e trattenute sui ratei di pensione spettanti al sig. di spese, competenze ed onorari ‘.
Il giudice rinviava per la decisione ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. all’esito RAGIONE_SOCIALE quale depositava la presente sentenza.
*
L’opposizione è fondata.
Le ragioni dell’opposizione, come sopra trascritte, trovano conforto nella documentazione in atti, (in particolare nel doc. 7 all. al fascicolo RG NUMERO_DOCUMENTO/2019 concernente l’accordo conciliativo concluso nella procedura rge 1884/2019) dalla quale emerge che l’ ha trattenuto gli importi dall’opponente dovuti ad ed ha dichiarato l’estinzione dei crediti.
D’altro canto né il RAGIONE_SOCIALE né l’ si sono costituiti nel presente giudizio di merito, né hanno contestato nella precedente fase la documentazione allegata al ricorso.
Orbene la coincidenza tra i crediti pretesi con il pignoramento iscritto al n. di rge NUMERO_DOCUMENTO e quelli già estinti per compensazione nel pignoramento iscritto al n. di rge 1884/2019 impone l’accoglimento dell’opposizione.
In conclusione va dichiarata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva rgr 13965/2019 per estinzione del credito, con condanna di alla restituzione delle somme ottenute in forza del suddetto pignoramento e allo svincolo delle somme trattenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base allo scaglione per tutte le fasi, con valori al minimo trattandosi di giudizio contumaciale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma -Sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell’opposizione all’esecuzione proposta da contro così decide:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il pignoramento e condanna alla restituzione degli importi pagati in forza dei titoli azionati;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che quantifica in € 3.809 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori come per legge in favore di ; compensa tra le altre parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, 18.02.2026
Il AVV_NOTAIO COGNOME