SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4360 2025 – N. R.G. 00012677 2025 DEPOSITO MINUTA 18 09 2025 PUBBLICAZIONE 18 09 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12677/2025 del ruolo generale promossa da
(C.F.:
), nato a
C.F.
Ceggia il 1.7.1964 ed ivi residente alla INDIRIZZO rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME del Foro di Venezia
Contro
AVV.
(C.F.
) a
C.F.
San Donà di Piave (VE) il 21.1.1955, in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre-Venezia, INDIRIZZO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, 2° co., cpc avverso esecuzione immobiliare
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l ‘ attore, : nel merito, presa ogni disposizione in ordine alla propria competenza, accertato il pagamento intercorso di cui in narrativa, dichiararsi l ‘ inesistenza del diritto di credito in capo all ‘ avv. , nei confronti di e quali eredi di – rispetto a quanto indicato nel precetto notificato il 3.4.2024, reggente la procedura esecutiva n.
148/2024 Trib. Venezia relativamente alla somma complessiva di € 5.000,00 per sorte capitale, oltre minori interessi. Rideterminarsi la somma dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali e condanna di controparte ex art. 96 cpc; opposizione avversaria perché inutile, inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa e opponente al pagamento della somma di giustizia, ex art.
per il convenuto: nel merito, rigettare l ‘ condannare l ‘ 96 cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
art. 118 disp. attuaz. cpc
1. L ‘avv. ha avviato nei confronti di e , quali eredi della signora , […
l ‘ esecuzione immobiliare n. 148/2024 R.G.E.I. Tribunale di Venezia in forza dell ‘ ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal Tribunale di Venezia nella causa R.G. 6047/2019; dell ‘ ordinanza n. 566/2021 della Corte d ‘ Appello di Venezia e dell ‘ atto di precetto datato 01.09.2023, per l ‘ importo complessivo di € 26.214,12;
, con ricorso depositato il 05.02.2025 ha proposto opposizione ex art. 615, 2° co., cpc avverso la predetta esecuzione per contestare somma indicata nel precetto e nel relativo pignoramento, allegando che non erano stati considerati tre acconti per l ‘importo complessivo di € 6.450,00;
Costituendosi nella fase cautelare, l ‘ avv. ha documentato che due di detti acconti, per l ‘importo totale di € 1.450,00, corrispondevano a spese vive da lui sostenute per conto della mentre, con riferimento al residuo importo, ha ammesso di aver rice-
vuto la somma, tanto da averla « regolarmente fatturata (doc. 9), e già esposta nel precetto 25.5.22 (doc. 10) ».
All ‘ udienza del 12.3.2025, il patrono del preso atto di quanto chiarito da controparte con riferimento alle spese vive, ha insistito nell ‘ opposizione solo per l ‘importo di € 5.000,00, e nel contempo rinunciato all ‘ istanza di sospensione. Il G.E. ha dichiarato estinta la fase cautelare e assegnato termine per instaurare il giudizio di merito e condannando l ‘ opponente alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare.
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2025 (termine prorogato ai sensi dell ‘ art. 155, 4° comma cpc), il ha instaurato il presente giudizio, che rappresenta la fase di merito dell ‘ anzidetta opposizione, col quale:
in via preliminare, eccepisce la competenza del Giudice di Pace a conoscere il presente procedimento;
nel merito, insiste nella sua opposizione perché l ‘ esecutante, pur avendo riconosciuto di aver incassato l ‘acconto di € 5.000,00, non lo ha decurtato dal credito per il quale agisce esecutivamente;
Il convenuto costituendosi ha ribadito quanto già esposto nella fase cautelare e sostenuto che l ‘ opposizione era superflua perché il debitore avrebbe potuto proporre una istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc o, in alternativa, riservare la sua contestazione alla fase distributiva ai sensi dell ‘ art. 512 cpc;
All ‘ udienza del 10.09.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione;
In via preliminare deve essere definita la questione della competenza. L ‘ attore sostiene che il GE, nell ‘ ordinanza con la quale ha definito la fase cautelare, avrebbe errato ad assegnare il termine per
l ‘ instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell ‘ art. 616, 1° comma parte prima cpc, anziché, come previsto dalla seconda parte dell ‘ art. 616, 1° comma cpc, rimettere la causa dinanzi all ‘ ufficio giudiziario competente da individuarsi, a suo dire, nel Giudice di Pace.
La contestazione è infondata, perché la domanda attorea è volta a ottenere la rideterminazione del credito esecutato al netto dell ‘acconto di € 5.000,00. Considerato che l ‘ importo precettato e poi pignorato è pari a € 26.214,12, va da sé che, anche detratto il summenzionato acconto, la causa esula dalla competenza del Giudice di Pace, che può conoscere le cause relative a beni mobili solo se ‘ di valore non superiore a diecimila euro ‘, per rientrare, come esattamente indicato nel provvedimento che ha concluso la fase cautelare, in quella del Tribunale.
Nel merito l ‘ opposizione è fondata sia in diritto che in fatto. In punto di diritto perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione del debitore riguardo all ‘ « … ammontare del credito indicato dal creditore pignorante, per essere superiore a quello effettivamente dovuto , investendo il diritto dell ‘ istante di procedere ad esecuzione forzata per quella maggiore somma, integra una opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ» (Cass. 12950/1993).
Non sono dunque condivisibili le critiche con le quali il convenuto obietta all ‘ attore, che, anziché dare seguito alla fase di merito dell ‘ opposizione ex art. 615, 1° co., cpc, avrebbe potuto chiedere la conversione del pignoramento o, in alternativa, procrastinare le sue lamentele fino all ‘ eventuale fase distributiva.
Nel merito, risulta documentato che (dante causa dell ‘ odierno attore) ha corrisposto all ‘ avv. un importo
di € 5.000,00 del quale quest ‘ ultimo non ha tenuto conto nella stesura del precetto e dell ‘ atto di pignoramento oggetto di causa.
Non risulta invece accoglibile l ‘ istanza attorea di condanna del convenuto ai sensi dell ‘ art. 96 cpc perché questa postula che il richiedente dimostri « la concreta ed effettiva esistenza di un danno conseguenza del comportamento processuale della controparte » (Cass. 21939/2005), e tale prova qui non è stata fornita.
Lo svolgimento e l ‘ esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione del compenso è effettuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, decisionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero da € 5.201,00 a € 26.000,00 = € 2.540,0 0, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul compenso liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda di merito proposta dall ‘ attore
condanna il convenuto, avv. , a pagare a € 2.540,00 per onorari oltre agli accessori di legge e alle spese per iscrizione della causa a
le spese di lite che liquida in ruolo pari a complessivi € 125,00 ;
3. sentenza resa a norma degli artt. 128, 281sexies cpc.
Venezia, 18.9.2025
Il giudice NOME COGNOME