Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29615 -2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in INDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis ;
– ricorrente –
contro
DI VERNIERE ARTURO
– intimato – avverso ordinanza n. cronol. 5678/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, pubblicata il 19/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.66/2022, il Giudice di pace di Roccadaspide accolse l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. da NOME AVV_NOTAIO avverso l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento iscritta a ruolo per la mancata corresponsione di registro canoni R.A.I. per il 2013: dichiarò infatti maturata la prescrizione quinquennale del tributo preteso dopo la notifica della cartella avvenuta nel 2014.
NOME propose appello ex III comma dell’art. 339 cod. proc. civ., reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione respinta in primo grado.
Con ordinanza 19/10/2022, il Tribunale di Salerno dichiarò «improcedibile nonché inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.» l’impugnazione, sostenendo che ricorresse l’inappellabilità della sentenza del Giudice di pace ex art. 339 cod. proc. civ. perché il credito contestato era compreso nei limiti dell’art. 82 cod. proc. civ. e, in ogni caso, l’inammissibilità dell’impugnazione perché «non sarebbe stato indicato il principio violato e come la regola equitativa si ponesse con esso in contrasto».
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto che il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex art. 342 cod. proc. civ., con ordinanza e non con sentenza.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del
gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d’impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale (Cass. Sez. 6 – 2, n. 7273 del 27/03/2014, Sez. 6 – 2, n. 16396 del 05/08/2015, Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016).
Il ricorso è, perciò, ammissibile.
Con il primo motivo, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 339 comma II e III e 113 comma II cod. proc. civ., in relazione al n. 4 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità originaria dell’appello in riferimento alla inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace nelle cause di valore non eccedente Euro 1.100,00, senza considerare che ricorreva una delle ipotesi previste dall’art. 339 III comma cod. proc. civ. perché era stato denunciato un vizio del procedimento.
1.2. Con il secondo motivo, COGNOME ha rappresentato che la pronuncia è viziata per violazione degli art. 339, comma III e 342 cod. proc. civ., in relazione al n. 4 comma I de ll’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che l’appello non fosse stato «ancorato» (così in sentenza) all’art. 339 III comma cod. proc. civ. e non fosse stato indicato il principio violato e come la regola equitativa si ponesse con esso in contrasto.
2. I motivi sono entrambi fondati, ma non conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della ordinanza impugnata, ma soltanto al rigetto dell’appello con diversa motivazione.
È infatti vero che l’appello era certamente ammissibile perché proposto avverso il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, cioè per una delle ipotesi previste dall’art. 339 III comma cod. proc. civ. per l’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27356 del 17/11/2017).
È vero altresì che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U – , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022): come detto, RAGIONE_SOCIALE aveva chiaramente reiterato, nella specie, l’eccezione di difetto di giurisdizione.
2.1. Ciononostante, l’appello il cui unico motivo concerneva il difetto di giurisdizione – era infondato perché effettivamente sussisteva la giurisdizione del Giudice ordinario.
Nella specie, infatti, si controverte di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale sicché il fatto estintivo è stato correttamente fatto valere con l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al giudice ordinario: secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 344417 del 2019, ribadito per altro profilo da Sez. Un. n. 7822 del 2020 e, da ultimo, da Sez. Un. n. 30666 del 2022, per effetto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, tutte le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e portate alla sua cognizione con l’opposizione all’ esecuzione e, perciò, anche l’ipotesi della prescrizione che si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica.
Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all’ error in procedendo , in particolare all’ error in iudicando de modo procedendi (cioè all’errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall’erronea soluzione di una quaestio iuris o di una quaestio facti , trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d’indagine autonoma sul fascicolo (Cass. Sez. 2, n. 1669 del 19/01/2023), fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto ulteriori.
Ai sensi del comma I dell’art.374 cod. proc. civ., la questione può essere trattata da questa sezione semplice perché sulla regola finale di
riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite (Cass.
Sezioni Unite n. 26908 del 23/12/2016).
Il ricorso è perciò respinto.
Non vi è statuizione sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda