Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16018-2019 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 8978/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/11/2018 R.G.N. 7085/2016;
Oggetto
Opposizione all’esecuzione opposizione agli atti esecutivi
R.G.N.16018/2019
Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’intimazione di pagamento notificatagli il 18 gennaio 2016, relativa a cartelle di pagamento recanti l’importo complessivo di € 130.963,77 per contributi sanzioni e interessi, che ha ritenuto tardivamente proposta atteso che, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi, essa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’ art. 2 comma 3 lett. e) del d.l. n. 35 del 2005 conv. in legge n. 80 del 2005, nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito ( rectius dell’intimazione di pagamento che riportava le numerose cartelle) mentre il ricorso era stato depositato il 26.2.2016 quando il termine era oramai decorso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME che ha articolato due motivi ai quali l’ Inps non ha opposto difese essendo rimasto intimato. L’A genzia delle Entrate Riscossione (ADER) invece si è costituita per resistere al ricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 617 c.p.c. e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda svolta con il ricorso di primo grado. Il ricorrente evidenzia che con il ricorso si era doluto sia dell’omessa notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento sia della conseguente intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’ art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995. In particolare, era stata eccepita la nullità della pretesa in relazione
all’ omessa notifica delle cartelle menzionate nell’intimazione di pagamento impugnata e si era denunciata la prescrizione dei crediti sia prima che dopo l ‘eventuale notifica delle cartelle. Ritiene perciò che le doglianze investivano non tanto la regolarità degli atti esecutivi quanto, piuttosto, il diritto stesso dell’Ente impositore a procedere all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata in relazione all’art. 360 n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver trascurato il Tribunale di pronunciare sulla domanda di nullità, annullamento prescrizione e/o difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. Occorre premettere che il presente ricorso è ammissibile atteso che la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta in base al principio cd. “dell’apparenza”, con riferimento, cioè, alla qualificazione dell’azione operata dal giudice adito, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione (sindacabile soltanto da parte del giudice cui spetti la cognizione dell’impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) ed indipendentemente, ancora, dal “nomen iuris” attribuito all’azione “de qua” dalla parte che propone il gravame. Ne consegue che una sentenza emessa nel corso di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile, rispettivamente, con l’appello, se l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, ovvero con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora l’azione stessa, come nella specie, sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n 14302 del 2018, n. 20801 del 2015, n. 12998 del 2007 e n. 9816 del 1997).
Correttamente – a fronte di una declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizi one qualificata come opposizione agli atti esecutivi -il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione.
3.2. Ciò posto va ricordato che in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda, se opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, occorre sempre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum”: nell’opposizione all’esecuzione questi investono l'”an” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell’opposizione agli atti esecutivi, investono il “quomodo”, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. In tale prospettiva s chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 08/11/2018 n. 28583 23/02/2021 n. 4901).
3.3. Orbene nel caso in esame, veicolandola attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, il ricorrente ha inteso contestare oltre alla regolarità delle notifiche il titolo ed il sottostante diritto ad agire in esecuzione. Si è denunciata la nullità delle notifiche delle cartelle sottese all’intimazione e l’intervenuta prescrizione del diritto dell ‘Istituto a riscuotere il suo credito anche in relazione alla maturazione della stessa nel periodo successivo alla notifica, se provata, delle cartelle.
Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio allo stesso Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, che