Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 465 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.g. n. 1747 del 2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata NOME; difesa dall’avvocato NOME – ricorrente –
contro
NOME e COGNOME NOME, domiciliati in INDIRIZZO, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
– con troricorrenti – avverso la sentenza n. 3398/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 27/07/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Catania, avverso il precetto, notificatole da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui le si intimava di estirpare alcune piante esistenti sul confine del proprio immobile. L’opposizione della COGNOME era fondata sulla prospetta.zione che il titolo esecutivo, cioè una sentenza del Tribunale di Catania, era stata riformata in appello, dalla Corte territoriale della stessa città.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3398 del 27/07/2021 ha rigettato l’opposizione, così dimostrando come il titolo avesse dato conto che l’esecuzione si riferiva ad una parte della sentenza di primo grado non riformata in appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3398 del 2021 propone ricorso per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 474, commi 1, 2 e 3, 282 e 3336 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione SU un punto decisivo, NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
La sentenza n. 3398 pubblicata il 27/07/2021 del Tribunale di Catania è stata emanata in causa di opposizione all’esecuzione, in
quanto essa aveva ad oggetto l’asserita carenza di titolo esecutivo dell’esecuzione posta in essere dai RAGIONE_SOCIALE (sul potere qualificatorio in capo al giudice dell’impugnazione dell’azione esperita si veda: Cass. n. 21683 del 13/10/2009 Rv. 610565 – 01; in generale sull’applicazione del principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione si veda Cass. n. 03288 del 15/02/2006 Rv. 586842 – 01).
La detta sentenza era, pertanto, impugnabile con l’appello e non con ricorso diretto per cassazione, secondo l’ordinario regime di impugnabilità, ripristinato dopo la soppressione dell’ultimo inciso dell’art. 616 cod. proc. civ. ad opera ell’art. 49, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009, in vigore dal 4/07/2009, che si riferiva ai giudizi decisi con sentenza pubblicata dal 1/03/2006 al 4/07/2009 (su detto limitato periodo di impugnabilità delle sentenze in materia di opposizione all’esecuzione unicamente con ricorso per cassazione si vedano Cass. n. 20886 del 15/10/2015 Rv. 637353 – 01; Cass. n. 13628 del 02/07/2015 Rv. 635914 – Oli e Cass. n. 17321 del 17/08/2011 Rv. 619640 – 01).
L’atto di impugnazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE non è, peraltro, suscettibile di conversione, non sussistendone i presupposti, sia per la diversità ontologica del giudice di legittimità rispetto a quell dell’impugnazione di merito, sia in quanto esso intende prospettare vizi tipici dell’impugnazione di legittimità (sebbene anche mediante un improprio richiamo alla formula del previgente n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto del valore della
contro
versia nonché dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre