Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30583 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5747/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERMO n. 488/2022 depositata il 08/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Fermo con sentenza n. 539/2010 condannò NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite in favore dell’AVV_NOTAIO, quale procuratore antistatario della società RAGIONE_SOCIALE.
In data 27 ottobre 2010 l’AVV_NOTAIO notificò precetto al COGNOME, che fece opposizione.
L’opposizione fu accolta dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 104/2014 (successivamente riformata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 481/2018).
L’AVV_NOTAIO cedette il suo credito all’AVV_NOTAIO (non risulta in atti né l’accordo di cessione, né la notifica della cessione).
Quest’ultimo, quale cessionario del credito dell’AVV_NOTAIO, con pignoramento notificato al COGNOME in data 08/01/2018, avviò davanti al Tribunale di Fermo la procedura esecutiva presso terzi, recante n. RG 10/2018.
2. In data 15 gennaio 2018 il COGNOME con ricorso ex art. 615 co. 2 e 617 c.p.c. proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi RG n. 10/2018. A sostegno dell’opposizione svolta il COGNOME deduceva i seguenti motivi: a) inefficacia del pignoramento, non essendo stato lo stesso preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto da parte del creditore pignorante COGNOME; b) difetto di legittimazione del COGNOME ad agire esecutivamente, non avendo quest’ultimo prodotto nel corso dell’esecuzione documentazione comprovante l’avvenuta cessione in proprio favore del credito portato dalla sentenza n. 539/2010; c) nullità della cessione ex art. 1261 c.c., avendo la stessa ad oggetto crediti sub iudice in favore di un avvocato; d) nullità della cessione, avendo la stessa ad oggetto in parte anche crediti tributari e previdenziali; e) avvenuta compensazione dell’originario credito vantato dal COGNOME con
contro
crediti a propria volta vantati dal COGNOME nei relativi confronti, portati da ulteriori titoli giudiziali.
Il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 10 febbraio 2018 sospendeva ex art. 615 comma 2 c.p.c. l’esecuzione <> e ai sensi dell’art. 616 c.p.c. fissava il termine perentorio di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito, incombente questo che il COGNOME espletava.
Si costituiva il COGNOME, parte opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Nelle more del giudizio di primo grado, l’opposto COGNOME: dapprima, formulava istanza di ricusazione del giudice assegnatario del fascicolo, per avere quest’ultimo conosciuto di altri procedimenti aventi ad oggetto analoghe questioni di fatto e di diritto (istanza che veniva rigettata dal Collegio con ordinanza in data 06/03/2019 per motivi di merito); poi, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 c.p.c., avendo l’istanza di ricusazione determinato la sospensione automatica del processo (all’esito della quale avrebbe dovuto essere onere degli opponenti provvedere entro il termine fissato dall’articolo 54 u.c. a proporre tempestivo ricorso in riassunzione – in specie mai depositato).
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 488/2022, rigettata l’istanza di estinzione del processo (per mancata riassunzione):
– in accoglimento dell’opposizione del COGNOME, dichiarava nullo l’atto di pignoramento opposto, ritenendo assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione. In particolare, secondo il giudice dell’opposizione, poiché il COGNOME in qualità di cessionario del credito aveva omesso di notificare in via autonoma sia il titolo che il precetto anteriormente all’avvio dell’esecuzione, il pignoramento era nullo – a nulla rilevando la notifica del precetto svolta il 27/10/2010 nei confronti del debitore dall’originario creditore COGNOME, non potendo la regola di cui all’art. 111 c.p.c. operare anteriormente all’avvio del processo
esecutivo che avviene solo con il pignoramento. Inoltre, anche a fronte delle contestazioni svolte dal debitore in ordine all’esistenza ed alla validità della cessione, il cessionario COGNOME non aveva offerto alcuna prova dell’accordo di cessione (del quale non aveva neppure indicato in atti la data) – non potendo il solo atto di notifica della cessione al ceduto (peraltro anch’esso contestato e non depositato agli atti) costituire valida prova della titolarità del rapporto;
rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dal COGNOME, costituendo questa una ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non essendo stato né allegato né dimostrato il relativo danno subito.
Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME.
Ha resistito con controricorso il COGNOME, che in via preliminare ha rilevato l’inammissibilità del ricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. In particolare, il Difensore di parte ricorrente ha chiesto applicarsi il disposto dell’art. 96 comma 3 c.p.c., mentre quello di parte resistente si è dichiarato antistatario ed ha chiesto la distrazione delle spese.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la <> nella parte in cui il giudice dell’opposizione, rigettando la sua eccezione, ha affermato: <>.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, <> nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha accolto l’eccezione del debitore sul presupposto che lui (quale cessionario del credito) aveva omesso di notificare sia il titolo che il precetto anteriormente all’avvio dell’esecuzione e tale omessa notifica avrebbe reso invalido il pignoramento, nonostante l’intervenuta opposizione.
Dei così riportati motivi è superflua l’illustrazione, poiché il ricorso è inammissibile.
2.1. Tanto consegue in primo luogo al mancato rispetto delle prescrizioni richieste dall’art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
Invero, sotto un primo profilo, parte ricorrente inammissibilmente ha omesso l’esposizione dei fatti di causa relativi alla fase cautelare dell’opposizione alla esecuzione e, in particolare, ha omesso di riferire il contenuto dell’ordinanza di sospensione (che neppure allega), emessa in data 10 febbraio 2018 dal giudice dell’esecuzione, che aveva inquadrato il ricorso proposto dal COGNOME come opposizione all’esecuzione. Sotto altro profilo – dando seguito al
principio affermato da Cass. n. 26562/2023 (e, prima, da Cass. n. 11268/20; ribadito ancor più di recente da Cass. n. 9478/2024), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari) – va dato atto che parte ricorrente ha inammissibilmente omesso di identificare, nel solo atto qui rilevante (e, cioè, nel ricorso, non potendo supplire a tale lacuna questa Corte con indagini negli atti di causa), i terzi pignorati, litisconsorti necessari (Cass. 13533/2021).
2.2. Inoltre, dalla disamina dell’ordinanza di sospensione (allegata agli atti da parte resistente) emerge che con la stessa era stata accolta l’istanza cautelare avanzata con il ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza, emessa dal Tribunale di Fermo ad esito del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione n. 10/2018, avrebbe dovuto essere impugnata (non con ricorso per cassazione, ma) davanti alla Corte d’appello di Ancona.
2.3. Infine, anche a voler considerare l’opposizione proposta tanto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. quanto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., va dato atto che non consta essere stato impugnato di fronte alla Corte d’appello il capo della sentenza che ha confermato che il COGNOME non ha diritto di procedere esecutivamente contro COGNOME. Con conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento dell’assenza del diritto del COGNOME di agire esecutivamente contro il COGNOME e, quindi, venir meno di qualunque interesse ulteriore ad accertare la sussistenza dei vizi formali relativi al processo esecutivo basato sul titolo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; e che distrae in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2024, nella camera di