Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27617/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), per procura speciale in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; -ricorrente- contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 1794/2022, depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione intentata nei suoi confronti per la riscossione di un canone idrico pari a € 241,00 , vantato dal RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’intervenuta prescrizione biennale del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017. Aderendo alla suddetta prospettazione, il Giudice di pace di Caserta dichiarò estinto il credito. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, censurando la violazione e/o falsa applicazione della norma sopra menzionata (che si applicherebbe solo ai consumi successivi al 1° gennaio 2020), nonché dell’art. 11 disp. prel. c.c.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come ‘opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.’.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della