Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1158/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 266/2020 pubblicata il 02/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della invalidità, illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato alla COGNOME, a cagione della eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva antecedente alla notifica dell’avviso di addebito.
Per la cassazione della sentenza la COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art.111 Cost, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso. RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Deduce che il giudice a quo ha errato nel qualificare il ricorso introduttivo quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ., trattandosi
invece di azione di accertamento negativo non soggetta al termine perentorio predetto.
NOME ha eccepito la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
L’eccezione è fondata. Il giudice a quo ha qualificato l’azione spiegata dalla COGNOME come opposizione alla esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.
La qualificazione trova il proprio fondamento nella eccezione di prescrizione del credito in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito, sollevata dalla parte opponente, tale da configurare una opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, ex art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.
Sul punto il giudice del merito ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla COGNOME attenesse «direttamente al titolo stesso, posto a base del provvedimento di fermo e, come tale, avrebbe dovuto essere promossa avverso provvedimento entro i termini di legge previsti», ossia i termini previsti dall’art.24 comma 5 cit .
Sulla base della qualificazione giuridica compiuta dal giudice del merito, condivisibile per le ragioni sopra spiegate, ne deriva la conseguenza che trattandosi di opposizione alla esecuzione ex artt.615 e 618 bis cod. proc. civ. la sentenza impugnata in questa sede è soggetta ad appello, e pertanto è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, come eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, a beneficio della
contro
ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME