Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1470 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1470 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18776/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dalle AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso lo studio di quest’ultima , in Roma, INDIRIZZO,
– ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME in proprio, RAGIONE_SOCIALE,
– intimati – avverso la sentenza n. 473/2019 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 6.11.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dalla Consigliera NOME COGNOME.
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
rilevato che
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso l’azione esecutiva promossa da NOME COGNOME, lamentando l’ inesistenza del titolo esecutivo nonché dei successivi atti di precetto e pignoramento, tutti asseritamente da lui sconosciuti; ha contestato gli interventi di NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO e la loro ammissibilità, eccependo l’inesistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti in quanto l’azione di recupero avrebbe dovuto rivol gersi unicamente alla RAGIONE_SOCIALE, di cui fu socio e amministratore, ma non a lui personalmente; infine, ha contestato l’errata qualificazione della propria opposizione effettuata dal giudice dell’esecuzione nella fase cautelare come opposizione agli atti esecutivi; si sono costituite tutte le controparti, eccetto RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle avverse pretese;
il Tribunale di Vercelli ha accolto parzialmente l’opposizione ; in particolare, ha rigettato quella promossa nei confronti di NOME COGNOME in merito al preteso vizio di notifica, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c. e ritenendola tardiv a; ha invece accolto l’opposizione riguardante gli atti di intervento di NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, qualificandola come opposizione all’esecuzione e ritenendola fondata poiché gli intervenuti vantavano il possesso di un titolo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per i quali non risponde personalmente il socio NOME COGNOME;
avverso la decisione del tribunale di Vercelli, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi;
sebbene intimati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME in proprio ed RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria;
considerato che
con il primo motivo, il ricorrente lamenta la ‘ violazione dell’art. 557, comma 2, c.p.c., secondo la previsione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ in quanto la decisione del tribunale ha considerato come infondata o comunque superata la questione relativa alla mancanza in atti della notifica del titolo esecutivo, poiché il creditore procedente ne avrebbe depositato l’originale ;
con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in via subordinata rispetto al motivo precedente, la ‘ errata interpretazione dell’art. 615 c.p.c., con riferimento all’art. 140 c.p.c. (art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.). ‘ e insiste nel richiedere una nuova pronuncia di illegittimità della procedura esecutiva, iniziata senza la notifica del titolo, con nuova qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
i motivi come sopra sinteticamente riassunti e che possono essere congiuntamente esaminati per il vincolo di connessione logica che li unisce, sono entrambi inammissibili;
parte ricorrente con essi lamenta, per un verso, che sarebbe stato prodotto il titolo esecutivo in violazione delle norme sul deposito telematico e, per l’altro, che sarebbe stata esclusa erroneamente la mancata notifica del titolo esecutivo;
insistendo con tali doglianze, parte ricorrente non si premura di contestare le motivazioni adeguate e coerenti attraverso le quali il tribunale ha qualificato l’ opposizione (per dedotta inesistenza delle notifiche di titolo, precetto e pignoramento) come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarandola tardiva;
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
in particolare, il t ribunale ha affermato «Invero, dall’esame delle difese della parte emerge che non vi siano contestazioni in merito all’esistenza effettiva di un tit olo esecutivo che, peraltro, è documentato in atti, né risulta che contestazioni circa l’ an e il quantum del credito incorporato nel titolo esecutivo siano state sollevate in sede di impugnazione tardiva del contumace ex art. 327 cod. civ. Ciò di cui si duole COGNOME è la dedotta mancata conoscenza del titolo e dei successivi atti dell’esecuzione e ciò almeno sino al sopralluogo del CTU nel processo esecutivo» (pag. 4 sentenza impugnata); affermato ciò, il tribunale ha richiamato la giurisprudenza che ha ricondotto la mancata notifica del titolo esecutivo, pur esistente e non contestato, ai motivi di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 25900/2016) e riguardando la richiesta dell’opponente un vizio di notifica, l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e , verificatone l’esordio secondo quanto dedotto dallo stesso opponente, l’ha dichiarata tardiva;
giova precisare infine che la qualificazione dell’opposizione come agli atti esecutivi è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto e che l’alternativa sussunzione della domanda entro il diverso paradigma dell’art. 615 cod. proc. civ. non solo è irrilevante, in quanto sviluppata con ogni evidenza per mera completezza e quindi ininfluente sulla decisione, ma condurrebbe per altra via all’inammissibilità di un ricorso proposto direttamente per cassazione di una sentenza che, sul punto, dovrebbe poi considerarsi di primo grado e quindi appellabile;
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
non si statuisce sulle spese del giudizio di legittimità, posto che gli intimati non vi hanno svolto difese;
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p arte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315);
per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art . 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione