Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36603 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36603 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10332 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dal primo, avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5049/2022, pubblicata in data 30 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
29 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno intimato precetto di pagamento dell’importo di € 19.228,00, oltre accessori, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.A., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale. La banca intimata ha proposto opposizione
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 29/11/2023 C.C.
R.G. n. 10332/2022
Rep.
all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi.
Ricorrono la COGNOME ed il COGNOME, sulla base di nove motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 18 c.p.c, art. 33 codice consumo dlgs. n. 206/2005. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
I ricorrenti sostengono che la loro eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sarebbe stata erroneamente dichiarata inammissibile dal tribunale, in quanto ritenuta tardiva. Il motivo è infondato.
1.1 Il tribunale ha ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opposti con la comparsa di costituzione e risposta, in quanto questi ultimi non si erano costituiti nel termine di cui all’art. 167 c.p.c..
I ricorrenti sostengono che: a) ai fini della tempestività dell’eccezione di incompetenza, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la sua proposizione con il primo atto difensivo, anche a prescindere dalla tempestività della loro costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c.; b) essendo la deAVV_NOTAIOa incompetenza territoriale del tribunale adito « fondata sulla natura di consumatore degli opposti », essa sarebbe stata comunque rilevabile di ufficio dal giudice (anche successivamente alla suddetta costituzione, pare doversi intendere).
Entrambi gli assunti sono infondati in diritto.
1.2 Ai sensi dell’art. 38 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica operata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nella specie applicabile, ratione temporis ), « l’ incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata » (comma 1), e « l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 » (comma 3).
Le indicate preclusioni valgono anche per il rilievo dell’incompetenza derivante dal cd. foro del consumatore (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018, Rv. 650885 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6734 del 19/03/2018, Rv. 648492 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014, Rv. 630742 -01).
Ne consegue che, poiché nella specie gli opposti non si erano costituiti tempestivamente e non era stata rilevata di ufficio dal giudice la pretesa incompetenza per territorio inderogabile entro la prima udienza di trattazione, è conforme a diritto la decisione impugnata, che ha ritenuto successivamente precluso tale rilievo.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 617 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
I ricorrenti sostengono che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non notificata all’intimante COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha espressamente ritenuto inammissibile « l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione in relazione ad una, non meglio specificata, ‘irrituale’ notifica dell’atto di citazione »
in quanto l’ha ritenuta « generica e tardiva, oltre che infondata ».
Il motivo di ricorso in esame, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non contiene censure sufficientemente specifiche in ordine alle ragioni per cui il rilievo della genericità e, quindi, dell’inammissibilità dell’eccezione in merito alla ‘irrituale’ notifica dell’atto di citazione in opposizione sarebbe erroneo; neanche si chiarisce, in esso, d’altra parte, per quale motivo dovrebbe ritenersi irrituale (o addirittura omessa) la notificazione di tale atto alla COGNOME. Tanto meno vi è un puntuale richiamo al contenuto degli atti e dei documenti rilevanti con riguardo alla questione oggetto delle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame.
Non è, pertanto, in alcun modo possibile per la Corte pervenire all’ esame del merito di tali censure.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 617 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
I ricorrenti deducono che, nell’opposizione al precetto avanzata dalla banca, la data di notificazione di quest’ultimo era stata, almeno in alcuni punti dell’atto, erroneamente indicata nel 18 settembre 2018, in luogo che in quella corretta del 18 settembre 2020 e sostengono che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi che « alcuna opposizione a precetto è stata giammai notificata all’odierno convenuto ».
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
3.1 Dal tenore complessivo dell’atto introduttivo dell’opposizione emerge con assoluta chiarezza che la stessa era riferibile all’atto di precetto datato 17 settembre 2020 e notificato alla banca intimata, a mezzo EMAIL, dagli opposti, in data 18 settembre 2020; l’indicazione dell’anno di tale data come 2018 (peraltro solo in alcuni passaggi dell’opposizione stessa, essendo in altri passaggi la data indicata correttamente) costituisce
palesemente un errore materiale del tutto evidente e, di certo, non tale da ingenerare alcun equivoco sulla individuazione dell’intimazione effettivamente oggetto dell’opposizione. Ciò, quindi, anche a prescindere dal fatto che l’errore è stato dichiarato, segnalato ed emendato dall’opponente nel corso della prima udienza di comparizione.
Sotto tale profilo, la censura è infondata.
3.2 Nel motivo di ricorso in esame, inoltre, non si chiarisce neanche, in modo sufficientemente specifico, per quale ragione il refuso contenuto nell’opposizione avrebbe impedito agli intimati di costituirsi tempestivamente in giudizio e, in ogni caso, non è precisato se essi abbiano eventualmente chiesto al giudice di essere rimessi in termini per lo svolgimento delle attività processuali ormai precluse, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., al momento della loro effettiva costituzione, come certamente avrebbero avuto l’onere di fare, né è indicato l’esito della loro eventuale richiesta.
Per tali profili, le censure risultano, quindi, altresì, inammissibili.
Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 479, 480, 273 c.p.c. art. 1243 c.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
Il motivo è inammissibile.
La censura è formulata in modo del tutto generico (la si riporta testualmente: « Erra il got allorquando omette di considerare che l’opposizione si appalesa inammissibile perché chiede al G.E. una pronuncia che esula dalla sua competenza che è limitata all’esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari e che non può illegittimamente estendersi al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Giudice di prime cure »).
Non viene in alcun modo chiarito dai ricorrenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale parte dell’atto di
opposizione ed in quali esatti termini sarebbe stata chiesta una decisione in ordine alla sentenza di primo grado emessa nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo.
Neanche viene chiarito quale rilievo avrebbe tale questione ai fini dell’esito del giudizio, considerato che il tribunale si è limitato ad accogliere l’eccezione di nullità dell’atto di precetto opposto, per l’omessa preventiva o contestuale notifica del t itolo esecutivo, in violazione dell’art. 479 c.p.c.
Non è pertanto neanche possibile accedere all’esame del merito del motivo di ricorso.
Con il quinto motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 617, 112, 96, 479, 480, 273 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
I ricorrenti sostengono che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il titolo esecutivo azionato era stato notificato alla banca intimata unitamente all’atto di precetto opposto.
Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
5.1 Il tribunale ha accolto l’eccezione di nullità dell’atto di precetto opposto per l’omessa preventiva e/o contestuale notifica del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 479 c.p.c.: ha ritenuto, infatti, che fossero stati proAVV_NOTAIOi tardivamente dagli opposti i documenti a sostegno del loro contrario assunto e, comunque, che tali documenti non fossero affatto idonei a dimostrare la deAVV_NOTAIOa notifica del titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto.
5.2 Per quanto riguarda la tardività della produzione è, in primo luogo, manifestamente infondato l’assunto per cui il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del precetto opposto implicherebbe l’avvenuta verifica della regolare notificazione del titolo esecutivo: il provvedimento cautelare (il cui contenuto è richiamato nel ricorso) risulta motivato esclusivamente in
ragione dei motivi di opposizione all’esecuzione, senza alcun esame di quelli qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, comunque, esso non avrebbe mai e in nessun modo potuto pregiudicare la decisione finale della controversia.
5.3 D’altra parte, essendo la costituzione degli opposti avvenuta solo dopo la maturazione delle preclusioni per le produzioni documentali, questi avrebbero eventualmente dovuto chiedere di essere rimessi in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c., per effettuarle ugualmente; nel ricorso, però, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., neanche si chiarisce se, in quale atto ed in quali esatti termini tale richiesta sia stata effettuata.
5.4 L’indirizzo interpretativo richiamato nel ricorso, relativo alla possibilità di produzione di nuovi documenti in appello, se indispensabili, è del tutto inconferente, sia perché relativo alla formulazione dell’art. 345 c.p.c. anteriore alle modificazioni a pportate con il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012 n. 143 (formulazione non applicabile nella specie, ratione temporis ), sia perché, nella specie, non si tratta di stabilire l’ammissibilità di nuove produzioni docume ntali in grado di appello, ma si tratta di applicare le preclusioni istruttorie maturate nel giudizio di primo grado.
5.5 In ogni caso, il tribunale ha anche esaminato e valutato i documenti proAVV_NOTAIOi tardivamente dagli opposti e li ha ritenuti non sufficienti a dimostrare la notificazione del titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede: sotto questo profilo, il motivo di ricorso in esame si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, richiesta inammissibile nel giudizio di legittimità.
5.6 Le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo di ricorso in esame fanno, infine, riferimento ai motivi di opposizione
all’esecuzione avanzati dalla banca ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ma tali motivi, in effetti, non sono stati esaminati dal tribunale (in quanto ritenuti assorbiti).
Con riguardo ad essi, comunque, il presente ricorso deve ritenersi radicalmente inammissibile, in quanto, in relazione ai motivi di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., avrebbe potuto e dovuto essere proposto esclusivamente l’appello (anche laddove si fosse inteso far valere una eventuale omissione di pronuncia o contestare il ritenuto assorbimento di detti motivi di opposizione), non il ricorso straordinario per cassazione.
Con il sesto motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 1264, 1265, 2915, 1376, 1189 c.c. art. 81 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
Con il settimo motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 2712, 2719 c.c., art. 214 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione di legge: art. 617 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
Le censure formulate con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso fanno tutte riferimento ai motivi di opposizione all’esecuzione avanzati dalla banca ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (in particolare l’eccezione di pagamento e le contestazioni sulle singole voci del precetto).
Come già chiarito, peraltro, tali motivi di opposizione non sono stati affatto esaminati dal tribunale, che si è pronunciato esclusivamente sull’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo assorbita ogni altra questione.
Con riguardo ad essi, il presente ricorso deve in ogni caso ritenersi radicalmente inammissibile, in quanto, in relazione ai motivi di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.,
avrebbe potuto e dovuto essere proposto esclusivamente l’appello (anche laddove si fosse inteso far valere una eventuale omissione di pronuncia o contestare il ritenuto assorbimento di detti motivi di opposizione), non il ricorso straordinario per cassazione.
Con il nono motivo si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 96, 88 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ».
I ricorrenti sostengono che, in ragione della fondatezza delle loro ragioni, esposte con i motivi di ricorsi precedenti, la banca opponente avrebbe dovuto essere addirittura condannata a risarcire loro il danno da responsabilità processuale aggravata. Il motivo è manifestamente infondato, ancor prima che inam- missibile.
È sufficiente osservare che, in realtà, nessuno dei motivi del ricorso ha trovato accoglimento, onde i ricorrenti restano integralmente soccombenti nel presente giudizio.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-