Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5083 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5083 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4279/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC dei propri difensori, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE), in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC del difensore, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 18755/2024 depositata il 09/12/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di opposizione agli atti esecutivi depositato il 18 novembre 2015, RAGIONE_SOCIALE (di seguito, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), società di diritto degli Emirati Arabi Uniti, deduceva di avere appreso solo in tale data, in modo del tutto occasionale, dell ‘ esistenza di una procedura di pignoramento presso terzi promossa nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ ambito della quale il giudice dell ‘ esecuzione aveva già disposto l ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALE somme pignorate con provvedimento del 29 ottobre 2015.
L ‘ opponente lamentava di non avere mai ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dell ‘ atto di pignoramento, deducendo, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell ‘ art. 26bis c.p.c., atteso che essa non aveva né sede, né domicilio, né residenza in Italia, nonché, in subordine, l ‘ incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in favore del Tribunale di Brindisi.
A seguito dell ‘ accesso al fascicolo dell ‘ esecuzione, RAGIONE_SOCIALE rilevava che le notificazioni degli atti prodromici ed introduttivi della procedura esecutiva erano state eseguite in forme speciali, previa autorizzazione ex art. 151 c.p.c., mediante corriere internazionale privato, sulla base di un decreto della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE del 20 novembre 2014, relativo al riconoscimento del lodo straniero costituente titolo esecutivo, nonché di un successivo decreto del giudice dell ‘ esecuzione del 21 aprile 2015, estensivo dell ‘ autorizzazione anche al precetto e al pignoramento.
Ritenendo invalide tali notificazioni, RAGIONE_SOCIALE ne contestava sin dall ‘ origine l ‘ idoneità a garantire una effettiva conoscenza degli atti, deducendone l ‘ inesistenza giuridica.
In data 12 gennaio 2016, l ‘ opponente proponeva altresì ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 21855 del 20 settembre 2017, nella quale si affermava, tuttavia, che la questione di giurisdizione poteva essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c.
Nel frattempo, revocata l ‘ ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, il creditore procedente conseguiva il pagamento dal terzo pignorato; il reclamo proposto avverso tale provvedimento veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2 dicembre 2016.
Il giudizio di merito sull ‘ opposizione veniva quindi coltivato con atto di citazione notificato il 13 luglio 2016 e si concludeva con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 15480 del 25 luglio 2018, che rigettava la domanda.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, definito con Sentenza n. 13533 del 18 maggio 2021, con la quale questa Corte, pronunciando sul ricorso, cassava le sentenze di merito per rilevata non integrità originaria del contraddittorio nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale terzo pignorato.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 16 agosto 2021, si costituivano: il RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva il rigetto dell ‘ opposizione, e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, che concludeva per il rigetto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Con la sentenza n. 18755 del 9 dicembre 2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava l ‘ opposizione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di cui all ‘ art. 617, comma 2, c.p.c., e condannava RAGIONE_SOCIALE alla
rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE, compensandole nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.1. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ ultima in qualità di litisconsorte necessario, hanno resistito con controricorso.
6.2. In vista dell ‘ odierna adunanza, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis.1 c.p.c.
Il Procuratore Generale ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso, con rimessione della causa al AVV_NOTAIO per l ‘ assegnazione alle sezioni unite per l ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse della legge ex art. 363 co. 3 c.p.c. sulla questione di giurisdizione.
Il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
7.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 26-bis, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale rigettato l ‘ eccezione di difetto di giurisdizione esecutiva sul presupposto dell ‘ inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Il giudice del merito avrebbe erroneamente sovrapposto il regime del regolamento di giurisdizione a quello dell ‘ eccezione di difetto di giurisdizione, non considerando che quest ‘ ultima, diversamente dal primo, è ammissibile e deve essere esaminata nell ‘ ambito dell ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come espressamente riconosciuto da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1124 del 19/10/2000.
7.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 151 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per tardività l ‘ opposizione agli atti
esecutivi (ritenuta proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, asseritamente eseguita il 30 aprile 2015) e ha posto a carico dell ‘ opponente l ‘ onere di provare il momento della conoscenza, legale o di fatto, dell ‘ atto.
Sostiene che il termine ex art. 617 c.p.c. non poteva decorrere, poiché le notificazioni degli atti prodromici e introduttivi (titolo, precetto e pignoramento), eseguite all ‘ estero in forme speciali ex art. 151 c.p.c., sarebbero giuridicamente inesistenti e comunque inidonee ad assicurare un ‘ effettiva conoscenza dell ‘ atto, in ragione di plurimi vizi: (i) utilizzo di corriere privato in epoca in cui, per la ricorrente, tale mezzo non era giuridicamente praticabile; (ii) consegna a indirizzo errato e a soggetto non identificato, senza indicazione del rapporto con il destinatario; (iii) mancanza di adeguata comprensibilità dell ‘ atto nel luogo di destinazione; (iv) mancato compimento RAGIONE_SOCIALE attività notificatorie cumulative prescritte dal decreto autorizzativo (in particolare, notifica anche via fax), nonché mancata attestazione del buon esito per tutti gli atti che il decreto imponeva di notificare (titolo e precetto inclusi).
7.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 617, comma 2, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardive (e quindi precluse) le contestazioni relative ai vizi RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti prodromici e introduttivi dell ‘ esecuzione (titolo, precetto e pignoramento) e, conseguentemente, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, presupponendo che le notifiche fossero quantomeno idonee a far decorrere il termine decadenziale.
La ricorrente ribadisce, in via subordinata rispetto al motivo precedente, che:
anche qualora non si ritenesse l ‘ inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notifiche (dedotta con il secondo motivo), esse sarebbero comunque nulle perché
inidonee al raggiungimento dello scopo, avendo impedito la concreta conoscenza del procedimento;
b) la successiva proposizione dell ‘ opposizione può eventualmente sanare la nullità della notifica quanto agli effetti processuali, ma non può far retroagire la ‘conoscenza legale’ al momento della notifica invalida né può determinare decadenze a carico del destinatario come se l ‘ atto fosse stato tempestivamente conosciuto;
pertanto, il termine di cui all ‘ art. 617, comma 2, c.p.c. doveva ritenersi decorrente solo dal momento della conoscenza effettiva (anche di fatto) del processo esecutivo.
Sotto il profilo fattuale-processuale, la ricorrente deduce di avere allegato puntualmente sin dal ricorso in opposizione di avere avuto conoscenza della procedura solo il 18 novembre 2015, e che tale allegazione non sarebbe mai stata specificamente contestata dalla controparte, con conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; né emergerebbero aliunde elementi idonei a dimostrare una conoscenza anteriore.
Ritiene, perciò, errata la declaratoria di tardività, poiché fondata su notifiche comunque inidonee a determinare la conoscenza del procedimento e, quindi, a far decorrere il termine decadenziale per proporre opposizione e sollevare le questioni di giurisdizione e competenza.
7.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 26-bis, comma 2, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe rigettato l ‘ eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell ‘ esecuzione, ritenendola tardiva, nonostante essa fosse stata ritualmente e tempestivamente sollevata.
Assume che, seppure si dovesse ritenere sussistente la giurisdizione esecutiva, sarebbe in ogni caso da escludere la competenza del foro di residenza del terzo, poiché nel vigente assetto dell ‘ art. 26-bis c.p.c., al di
fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi eccezionali di cui al comma 1, l ‘ espropriazione presso terzi non può essere radicata nel luogo di residenza del terzo quando il debitore principale non abbia residenza, domicilio o sede in Italia.
In tal guisa, la declaratoria di incompetenza comporterebbe comunque l ‘ illegittimità del provvedimento di assegnazione, la sua necessaria revoca e la persistente sussistenza dell ‘ interesse ad agire in opposizione
Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, di carattere dirimente ai fini della decisione.
Esso investe, nel dettaglio, la declaratoria di tardività dell ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., pronunciata dalla Corte territoriale con riferimento all ‘ opposizione proposta dalla società debitrice avverso l ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa dal Giudice dell ‘ esecuzione il 29 ottobre 2015 a conclusione della procedura esecutiva presso terzi.
La ricorrente censura tale statuizione deducendo, in sintesi, che le notificazioni del titolo esecutivo, dell ‘ atto di precetto e dell ‘ atto di pignoramento presso terzi, eseguite all ‘ estero ai sensi dell ‘ art. 151 c.p.c., sarebbero giuridicamente inesistenti, con conseguente insussistenza di un valido dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale.
8.1. Il motivo non merita accoglimento.
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, il criterio della conoscenza legale dell ‘ atto, normalmente assicurata dalla notificazione, è integrato e, in caso di notificazione viziata o mancante, sostituito da quello della conoscenza di fatto.
Ne consegue che il termine perentorio di venti giorni decorre dal momento in cui l ‘ interessato abbia acquisito una conoscenza effettiva dell ‘ atto da opporre o di un atto successivo che lo presuppone, anche quando tale conoscenza sia stata acquisita per circostanze di fatto o in via informale
(Cass., sez. III, ord. 20 luglio 2021, n. 20694; Cass., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7051).
Tale principio risponde all ‘ esigenza di bilanciare il diritto di difesa del debitore con il concorrente interesse alla stabilità e certezza del processo esecutivo, evitando che la mancanza o il vizio della notificazione possa tradursi in una paralisi indefinita dell ‘ azione esecutiva.
Corollario di tale principio è che grava sull ‘ opponente – il quale deduca una conoscenza successiva rispetto alla notificazione o in sua assenza – l ‘ onere di indicare e provare specificamente il momento in cui tale conoscenza di fatto si è verificata, al fine di dimostrare la tempestività dell ‘ opposizione (Cass., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7051; Cass., sez. III, ord. 7 novembre 2025, n. 29483), non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell ‘ opposizione (Cass., sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29063).
La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che sulle parti del processo esecutivo incombe un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l ‘ acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo (Cass., sez. III, 30 marzo 2018, n. 7898). Ne consegue che, una volta acquisita – anche informalmente – la conoscenza dell ‘ esistenza di un atto ritenuto viziato, è onere della parte attivarsi senza indugio per prenderne cognizione e proporre tempestiva opposizione (Cass., sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4797).
La ratio di tale impostazione è quella di impedire che il debitore possa eludere il carattere perentorio del termine, scegliendo arbitrariamente il momento dal quale farlo decorrere, poiché ciò priverebbe il termine perentorio di qualsiasi valore significativo cogente (cfr. Cass., sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16704).
È vero che la giurisprudenza distingue tra ‘nullità’ ed ‘inesistenza’ della notificazione, relegando quest ‘ ultima a ipotesi residuali, caratterizzate dalla mancanza degli elementi costitutivi minimi dell ‘ atto notificatorio.
Tuttavia, anche in presenza del vizio più radicale, questa Corte ha adottato una linea rigorosa, affermando che la totale inesistenza della notificazione di un atto esecutivo, qual è il pignoramento, non sottrae l ‘ opposizione al termine decadenziale di cui all ‘ art. 617 c.p.c.
Anche in tale ipotesi, infatti, il termine decorre dal momento della conoscenza di fatto della procedura esecutiva o di un atto che la presuppone (Cass., sez. III, ord. 20 luglio 2021, n. 20694; Cass., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9870). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può accogliersi l ‘ obiezione secondo cui l ‘ inesistenza della notificazione renderebbe insanabile l ‘ atto ai fini della decorrenza del termine, poiché, una volta acquisita la conoscenza di fatto, sorge in capo al debitore l ‘ onere di diligenza di attivarsi per la tutela RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni (Cass., sez. III, 30 marzo 2018, n. 7898).
Nella specie, con riferimento alle notificazioni da eseguirsi all ‘ estero, il potere del giudice di autorizzare forme speciali di notificazione ai sensi dell ‘ art. 151 c.p.c. incontra un limite invalicabile nell ‘ obbligatoria applicazione RAGIONE_SOCIALE convenzioni internazionali, aventi rango di fonte primaria; ma, a maggior ragione in mancanza di convenzioni internazionali, una notificazione eseguita all ‘ estero con modalità atipiche (quali, ad esempio, l ‘ invio a mezzo fax o posta elettronica non certificata), che non offrano affidabilità sull ‘ effettività della consegna (e, con essa, del minimale diritto del destinatario a ricevere l ‘ atto) deve essere qualificata come giuridicamente inesistente, perché priva di qualsiasi garanzia di effettiva consegna e di conoscenza legale dell ‘ atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 604). In tal senso, questa Corte ha affermato che «è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo fax», poiché tale modalità esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 ss. c.p.c. (Cass., sez. VI, ord. 11 ottobre 2017, n. 23919).
Cionondimeno, tale qualificazione costituisce il presupposto per l ‘ individuazione del rimedio esperibile, ma non comporta, di per sé, l ‘ eliminazione di ogni limite temporale all ‘ esercizio dell ‘ azione.
Il profilo decisivo risiede nella corretta qualificazione del rimedio oppositivo.
Qualora il vizio di notificazione – anche radicale – riguardi un atto dell ‘ esecuzione (quale il pignoramento) o degli atti ad esso prodromici, il rimedio è l ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla conoscenza di fatto dell ‘ atto o della procedura.
Pertanto, deve affermarsi che una notificazione eseguita all ‘ estero in violazione RAGIONE_SOCIALE convenzioni internazionali, o con modalità atipiche prive di garanzia di effettiva consegna e di conoscenza legale dell ‘ atto, è giuridicamente inesistente; tuttavia, tale inesistenza non esonera automaticamente il debitore dal rispetto di termini decadenziali, essendo decisiva la natura dell ‘ atto colpito dal vizio.
In particolare, se l ‘ inesistenza riguarda un atto dell ‘ esecuzione o uno di quelli ad essa prodromici, l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro venti giorni dalla prima effettiva conoscenza della procedura, con onere dell ‘ opponente di provarne la data esatta.
Tale principio consente di delimitare con chiarezza l ‘ ambito di operatività del rimedio oppositivo e di garantire un corretto bilanciamento tra diritto di difesa e stabilità del processo esecutivo.
Nel caso di specie, l ‘ opposizione è stata proposta esclusivamente ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c. ed è stata depositata in data 18 novembre 2015, a fronte di una procedura esecutiva nella quale il pignoramento presso terzi risulta documentatamente notificato in data 30 aprile 2015.
La ricorrente non ha allegato né provato il momento in cui avrebbe acquisito una conoscenza di fatto successiva dell ‘ atto, limitandosi a
dedurre l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazioni e, genericamente, una impossibilità di acquisirne contezza in tempo precedente.
Orbene, tale deduzione, alla luce dei principi sopra richiamati, non è idonea, da sola, ad elidere l ‘ operatività del termine di decadenza perentorio di cui all ‘ art. 617, comma 2, né a spostarne arbitrariamente il dies a quo .
Pertanto, il Tribunale, in piena adesione ai principi sopra illustrati, ha correttamente dichiarato l ‘ inammissibilità per tardività dell ‘ opposizione agli atti esecutivi, avendo la debitrice fatto valere, con ricorso tardivo e avverso l ‘ ordinanza di assegnazione, doglianze che, per la loro natura, avrebbero dovuto essere dedotte entro venti giorni dalla conoscenza, legale o di fatto, del pignoramento (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, al punto 3).
Il motivo va, pertanto, rigettato, a definitiva conferma della declaratoria di inammissibilità dell ‘ opposizione per tardività.
9.1. Il carattere dirimente della inammissibilità dell ‘ opposizione agli atti esecutivi, per tardività della medesima, preclude dunque qualsiasi ulteriore esame dei restanti motivi del ricorso, che devono ritenersi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia: il quale, poiché questa ha ad oggetto la legittimità di un ‘ ordinanza di assegnazione, si determina in base all ‘importo che ne risulta oggetto, pari ad € 1.684.118,45.
P. Q. M.
La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida: in favore del RAGIONE_SOCIALE, in Euro 18.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,
agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge; in favore della RAGIONE_SOCIALE, in Euro 13.900,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell ‘ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME