Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3517  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13442/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in  carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  in  carica, rappresentato  e  difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente –
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  d ‘ APPELLO  di  MILANO  n. 881/2022 depositata il 01/04/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE  propose  opposizione  agli  atti  esecutivi,  sia  di terzo  che  all ‘ esecuzione,  avverso  l ‘ ordinanza  di  rilascio,  ai  sensi dell ‘ art. 665 cod. proc. civ., di un immobile sito in Milano, alla INDIRIZZO, del quale era subconduttrice, in quanto sublocatole dalla  RAGIONE_SOCIALE,  con  ricorso  depositato  successivamente all’immissione dell’intimante nel possesso dell’immobile ;
l ‘ opposizione  venne  dichiarata  inammissibile  dal  Tribunale  di Milano,  con  sentenza  n.  1915  del  2021,  intervenuta  in  giudizio RAGIONE_SOCIALE a seguito di trasferimento a questa del compendio aziendale dell’intimante relativo ai rapporti che comprendeva quello relativo all’immobile per cui era causa ;
la  Corte  d ‘ appello  di  Milano,  su  impugnazione  della  RAGIONE_SOCIALE  e  nel  contraddittorio  con  la  RAGIONE_SOCIALE,  con sentenza n. 881 del 1/04/2022, ha rigettato l ‘ impugnazione;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, articolato su sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
la  ricorrente  ha  depositato  memoria  per  l ‘ adunanza  camerale del  12/12/2023,  alla  quale  il  ricorso  è  stato  trattenuto  per  la decisione;
Considerato che
RAGIONE_SOCIALE pone i seguenti motivi:
1) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 479, 605, 608 e 115 cod. proc. civ.  in  relazione  all ‘ art.  360,  comma  1,  nn.  3  e  5 cod. proc. civ., per aver errato la Corte territoriale nel ritenere che gli  atti  prodromici  all ‘ esecuzione non dovevano essere notificati al detentore dell ‘ immobile odierno ricorrente;
R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. COGNOME
2) violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 139 cod. proc. civ. e degli art. 479, 605 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per non aver la Corte d ‘ appello rilevato la  nullità  della  notificazione  del  titolo  esecutivo  e  del  precetto contenente l ‘ ordine di rilascio al destinatario, non  detentore, dell ‘ immobile stante l ‘ assenza di comunicazione informativa ex art. 139 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;
violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 77 e 100 cod. proc.  civ.,  ed  errata  interpretazione  dell ‘ art.  1708  cod.  civ.  in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e quindi per nullità del mandato alle liti conferito;
violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 161 e 168 legge fall.  in  relazione  all ‘ art.  360,  comma 1, cod. proc. civ., in quanto essa, in sede di rilascio, come affermato, documentato e riscontrabile  dalla  semplice  lettura  del  verbale  di  rilascio  (doc.  2 fascicolo 1 grado), rappresentò all ‘ Ufficiale Giudiziario che l ‘ esecuzione  non  era  proseguibile  in  presenza  di  istanza  ai  sensi dell ‘ art. 161 legge fall.;
 violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  605  e  608  cod. proc. civ. per applicazione analogica dell ‘ art. 555 cod. proc. civ. in relazione  all ‘ art.  360,  comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.,  in  ordine all ‘ inesatta  individuazione  del  luogo  di  esecuzione  dell ‘ ordine  del rilascio;
violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cod. proc. civ. in  relazione  all ‘ art.  360,  comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.  sulla qualificazione dell ‘ opposizione;
alla disamina dei motivi va premesso che la Corte territoriale, a pag.  3  della  motivazione  ha  affermato  che  la  RAGIONE_SOCIALE  non aveva impugnato, con conseguente loro passaggio in giudicato, le statuizioni decisorie del Tribunale di Milano relative: alla dichiarazione di inammissibilità dell ‘ opposizione di terzo proposta ai
R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. COGNOME
sensi dell ‘ art. 404 cod. proc. civ., in quanto l ‘ ordinanza provvisoria di rilascio è dichiarata non impugnabile dall ‘ art. 665 del codice di rito, richiamando sul punto coerente giurisprudenza di questa Corte (oramai costante: Cass. n. 10844 del 17/05/2011 Rv. 618018 01); alla dichiarazione di improcedibilità dell ‘ opposizione agli atti esecutivi in quanto l ‘ immobile era stato oramai rilasciato; alla dichiarazione di tardività dell ‘ opposizione agli atti in quanto, a seguito dell ‘ immissione in possesso dell ‘ Ufficiale giudiziario in data 7/02/2019, il ricorso era stato depositato soltanto il 18/03/2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, di cui all ‘ art. 617, comma 2, cod. proc. civ.;
tutte le censure oggi sviluppate dalla ricorrente sono di per ciò solo  inammissibili,  per  il  carattere  dirimente  di  tali  statuizioni  e della carenza di diretta, espressa e valida impugnazione di queste;
tanto  esime  dal  rilievo che  la Corte  territoriale ha, nella sentenza in scrutinio, esaminato tutti i motivi di appello, affermando  che  la  qualificazione  dell ‘ azione,  come  opposizione  di terzo all ‘ esecuzione e opposizione di terzo agli atti esecutivi era del tutto  corretta,  in  quanto  espressione  del  potere  discrezionale  del giudice di qualificazione della domanda;
le  censure  agitate  coi  motivi  sono,  peraltro  e  considerate complessivamente, infondate;
in primo luogo, la mancata notifica dell ‘ ordinanza di rilascio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è irrilevante, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità il rilascio può essere chiesto anche nei confronti del detentore (nella specie) subconduttore legittimato in base a titolo riveniente dal conduttore (Cass. n. 12895 del 24/07/2012 Rv. 623464 – 01) e che non era stata fornita dalla RAGIONE_SOCIALE alcuna prova dell ‘ anteriorità del proprio diritto di godimento sull ‘ immobile, ossia di un titolo autonomo non riveniente dalla conduttrice RAGIONE_SOCIALE;
R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. COGNOME
peraltro, ferma restando la suddetta irrilevanza, deve affermarsi che i capi di decisone relativi alla carenza di valida notifica attenevano a questione formale, ossia di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, non potevano essere devoluti alla cognizione della Corte d ‘ appello, in quanto la sentenza del Tribunale di Milano per detti capi poteva essere fata oggetto soltanto di ricorso straordinario per cassazione, in forza del combinato disposto degli artt. 618 comma 3, codice di rito e 111 comma 7 Costituzione;
in secondo luogo, il rilascio aveva avuto luogo sulla base delle stesse indicazioni relative all ‘ immobile di cui al contratto di sublocazione, nonché all ‘ intimazione di sfratto,  al  titolo  esecutivo, al  precetto  e  al  preavviso  di  rilascio,  ossia  in  base  a  tutti  i documenti e agli atti che identificavano i dati catastali dell ‘ immobile,  quale  censito  al  N.C.E.U.  Comune  di  Milano,  piano terra, foglio 390, particella 32, sub. 729, categoria catastale C/1 di mq. 220 circa;
in terzo luogo, la procura notarile conferita alla COGNOME da parte del COGNOME era del tutto rituale e non poteva ritenersi inficiata dalla circostanza del non essere più, al momento della decisione, il detto COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di atto pubblico la cui validità prescindeva dal mantenimento della carica di amministratore in capo al COGNOME, dovendo la titolarità del potere essere verificata al momento del relativo conferimento;
ancora, la domanda di concordato preventivo era stata avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE e non dalla RAGIONE_SOCIALE, cosicché l ‘ azione esecutiva nei confronti di essa poteva proseguire sulla base del titolo ottenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE,  non essendo la RAGIONE_SOCIALE debitore instante l ‘ ammissione al concordato, con conseguente inapplicabilità dell ‘ art. 161 della legge fall.;
R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. COGNOME
infine, in memoria della ricorrente vi è un ‘ ulteriore eccezione o questione relativa alla procura alle liti in favore del difensore di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l ‘ atto risulta formato in Bologna ma la procura è stata rilasciata in Verona: ma pure detta ultima eccezione è infondata poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell ‘ atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso;
il  ricorso  va,  in  conclusione,  rigettato,  per  l ‘ inammissibilità  di tutti i motivi e l’infondatezza degli altri , unitariamente considerati;
le spese  di lite di questa  fase di legittimità  seguono  la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale  espletata,  in  relazione  al  valore  della  controversia, sono  liquidate  come  da  dispositivo  in  favore  di  ciascuna  parte controricorrente;
la decisione di reiezione, sia pure in rito, del ricorso comporta che  deve  attestarsi,  ai  sensi  dell ‘ art.  13,  comma  1 quater ,  del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n.  228  del  2012,  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il  deposito  della  motivazione  è  fissato  nel  termine  di  cui  al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la  Corte  rigetta  il  ricorso;  condanna  la  ricorrente  al  pagamento delle  spese  del  giudizio  di  legittimità,  che  liquida,  per  ciascuna controricorrente,  in  Euro  2.500,00  per  compensi,  oltre  alle  spese forfettarie  nella  misura  del  15  per  cento,  agli  esborsi  liquidati  in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai  sensi  dell ‘ art.  13  comma 1 quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di